Accertamento induttivo fiscale: la crisi economica del mercato incide sul calcolo del reddito

Con la sentenza n. 9973 del 15 maggio 2015, la quinta sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito, in tema di accertamento tributario, se la crisi economica del mercato rileva ai fini della determinazione del reddito ricostruito dall’Agenzia delle Entrate mediante accertamento induttivo.

Nel caso di specie il Fisco, ritenuta omessa la presentazione della dichiarazione per l’anno 2000 da parte di una società del settore tipografico, accertava induttivamente ricavi di gestione estremamente ingenti. La società contribuente si opponeva all’accertamento rivendicando l’avvenuta presentazione della dichiarazione in formato cartaceo, e denunciando altresì l’illegittimità della ricostruzione dei ricavi. Il ricorso era rigettato in prime cure con sentenza confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale. La società contribuente proponeva dunque ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte ha in primo luogo ribadito che l’adozione del criterio induttivo impone all’Ufficio l’utilizzazione di dati e notizie inerenti al medesimo periodo d’imposta al quale l’accertamento si riferisce: è pertanto esclusa la possibilità di desumere il reddito relativo ad un’annualità d’imposta da quello conseguito in anni precedenti, in mancanza di un stretta inferenza logica, “attesa l’autonomia di ciascun periodo d’imposta e l’assenza della presunzione di costanza di redditività in anni diversi”.

Sulla scorta di tale ragionamento, la Cassazione ha pertanto censurato la sentenza d’appello, laddove appiattendosi acriticamente sulle difese dell’Agenzia, ha trascurato del tutto di approfondire alcuni dati pacifici quali la sofferenza derivante dalle notorie difficoltà del maggior committente del settore e l’infausta evoluzione del ciclo economico che ha portato in pochi anni la società contribuente al tracollo e al fallimento. Di contro, la commissione regionale, senza valutare l’evidente discesa del volume d’affari dall’anno d’imposta precedente a quello accertato a quello per cui è stato operato l’accertamento induttivo, ha invece calcolato una redditività lontanissima da quella effettiva, con performance persino migliori dell’intero quadriennio precedente.

Secondo la Corte di legittimità, è dunque prioritario, in sede di accertamento induttivo dei ricavi, tenere in considerazione “i fattori di crisi settoriale e di difficoltà aziendale addotti dalla parte contribuente idonei, se obiettivamente riscontrati, a dar conto della sussistenza di una situazione “non normale” nell’attività svolta dalla società nell’anno in contestazione“.

In conclusione, la Corte di legittimità ha perciò accolto parzialmente il ricorso della società contribuente, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla commissione tributaria regionale in diversa composizione.

(Corte di Cassazione, Quinta sezione civile, sentenza n. 9973 del 15 maggio 2015)

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