La sentenza della Corte europea nella causa C-10/22 ha riguardato la normativa italiana sul diritto d’autore. La Corte ha stabilito che l’esclusione delle società indipendenti da altri Stati membri dalla gestione dei diritti d’autore in Italia ha violato il diritto dell’Unione Europea. Nonostante l’importanza della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la restrizione imposta dalla normativa italiana è stata considerata eccessiva e non proporzionata.
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Comunicato stampa n. 52 del 2024- CGUE- Sent. (C10-22)- 21-03-2024
Questione pregiudiziale
La richiesta di pronuncia pregiudiziale ha coinvolto l’interpretazione della direttiva 2014/26/UE, riguardante la gestione collettiva dei diritti d’autore e dei relativi diritti connessi, nonché la concessione di licenze multiterritoriali per l’uso online delle opere musicali nel mercato interno.
In particolare, il giudice del rinvio ha sollevato la questione se la direttiva 2014/26 debba essere interpretata nel senso che essa contrasta con una legislazione di uno Stato membro che vieta alle entità di gestione indipendenti, provenienti da un altro Stato membro, di offrire i loro servizi di gestione dei diritti d’autore nello stato italiano.
La vicenda
La LEA ha citato in giudizio Jamendo presso il Tribunale ordinario di Roma, chiedendo la cessazione delle sue attività di intermediazione dei diritti d’autore in Italia. Jamendo ha sollevato l’eccezione che la legislazione italiana non recepisca correttamente la direttiva 2014/26, mentre il giudice ha ritenuto che l’attività di Jamendo non rientri nell’ambito della gestione diretta dei diritti d’autore. Il Tribunale ha sospeso il procedimento e chiesto CGUE se la direttiva osti a una legislazione nazionale che limita l’accesso al mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore solo agli organismi di gestione collettiva, escludendo le entità di gestione indipendenti.
Ambito normativo europeo
Nel quadro normativo dell’Unione Europea, le direttive che regolano il commercio elettronico e i servizi della società dell’informazione nel mercato interno sono: la Direttiva 2000/31/CE, nota come “Direttiva sul commercio elettronico“, che nasce per facilitare la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri, contribuendo così al buon funzionamento del mercato interno. Tuttavia, questa libertà è soggetta a limitazioni, come indicato nell’articolo 3, paragrafo 2, escludendo settori specifici come i diritti d’autore e i diritti connessi.
Analogamente, la Direttiva 2006/123/CE mira a promuovere la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno. Ma anche in questo caso, i diritti d’autore sono esclusi dall’applicazione della libera prestazione di servizi (art. 17).
Infine, la Direttiva 2014/26 si concentra sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi, stabilendo standard elevati per gli organismi di gestione collettiva al fine di assicurare trasparenza e qualità nei servizi offerti. Inoltre, la direttiva riconosce il miglioramento del sistema di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti d’autore su opere musicali destinate all’uso online.
In particolare, questa direttiva fornisce una serie di norme dettagliate in grado di delineare i compiti e le responsabilità degli organismi di gestione collettiva, nonché i diritti e le libertà dei titolari dei diritti. Inoltre, stabilisce criteri per la negoziazione delle licenze e fissa standard di trasparenza e di controllo per assicurare il rispetto delle normative a livello nazionale.
Ambito normativo italiano sul diritto d’autore
L‘art. 180 della legge sulla protezione del diritto d’autore stabilisce che solo la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e simili possono svolgere l’attività di intermediario nel campo dei diritti d’autore. Dunque, solo loro possono concedere licenze per l’uso di opere protette, raccogliere i proventi e distribuirli equamente agli autori. Il d.lgs. n. 35/2017 conferma che i titolari dei diritti possono affidare la gestione dei loro diritti a enti di gestione collettiva o indipendenti, ma l’intermediazione dei diritti d’autore è limitata alla norma di cui all’art. 180 della legge sulla protezione del diritto d’autore.
Direttiva n. 2014/26
Secondo l’interpretazione dei giudici di Strasburgo, la direttiva n. 2014/26 mira a coordinare le leggi nazionali riguardanti l’accesso all’attività di gestione dei diritti d’autore da parte degli organismi di gestione collettiva, nonché le modalità di governance e le condizioni per le licenze multiterritoriali online delle opere musicali.
Anche se la direttiva consente ai titolari dei diritti di revocare la gestione dei loro diritti da un organismo di gestione collettiva e conferirla a un’altra entità, non impone agli Stati membri di garantire ai titolari dei diritti di autorizzare un’entità di gestione indipendente a gestire i loro diritti, indipendentemente dallo Stato membro di provenienza.
Di conseguenza, poiché la direttiva 2014/26 non armonizza le condizioni di accesso delle entità di gestione indipendenti all’attività di gestione dei diritti d’autore, essa non impedisce alla legislazione nazionale di vietare alle entità provenienti da altri Stati membri di prestare servizi di gestione dei diritti d’autore nel proprio Stato.
Inoltre per affrontare la questione, la CGUE ha analizzato l’art. 3, par. 2, della direttiva 2000/31. Questa disposizione vieta agli Stati membri di imporre limitazioni alla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro. Tuttavia, i giudici hanno argomentato che l’art. 3, par. 3, della stessa direttiva fornisca una deroga ai par. 1 e 2 di questa disposizione per i “diritti d’autore” e i “diritti connessi”. Gli argomenti avanzati dai giudici hanno avuto come spunto principale il fatto che questa deroga sia stata formulata in modo ampio, applicabile in generale alle restrizioni alla libera prestazione dei servizi nel “settore” dei diritti d’autore e dei diritti connessi. Pertanto, i giudici hanno concluso che la gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, che comprende attività come la concessione di licenze agli utilizzatori e il monitoraggio dell’utilizzo dei diritti, rientri nella deroga prevista dall’art. 3, par. 3, della direttiva 2000/31.
Applicabilità della direttiva 2006/123
La CGUE ha approfondito la questione relativa all’applicabilità della direttiva 2006/123. Secondo quanto previsto dall’art. 1, par. 1, di tale direttiva, il suo obiettivo principale è facilitare la libera circolazione dei servizi, garantendo al contempo elevati standard qualitativi. L’articolo 16, paragrafo 1, primo comma, stabilisce che gli Stati membri devono rispettare il diritto dei prestatori di servizi di operare in un altro Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti. Tuttavia, l’art. 17 esclude l’applicazione dell’art. 16 per i diritti d’autore e i diritti connessi.
Tuttavia, ha concluso che i servizi di gestione del diritto d’autore e dei diritti connessi non rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 16 della direttiva 2006/123. Infatti, l’accesso delle entità di gestione indipendenti all’attività di gestione dei diritti d’autore non è oggetto di un’armonizzazione esaustiva a livello unionale, spettando, dunque agli Stati membri determinare le norme in materia, nel rispetto dell’art. 56 TFUE.
Art. 56 TFUE
In base ad una consolidata giurisprudenza europea richiamata dalla CGUE, l’art. 56 TFUE ha rappresentato un ostacolo a qualsiasi legge nazionale che, pur essendo applicata in modo generale, avesse l’effetto di vietare o rendere meno attraente la libera prestazione dei servizi all’interno dell’UE.
Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo hanno chiarito che una misura nazionale come quella oggetto del procedimento principale costituisca una restrizione evidente alla libera prestazione dei servizi garantita dall’art. 56 TFUE. Tuttavia, hanno chiarito che questa restrizione potrebbe essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, a condizione che essa sia proporzionata e necessaria per raggiungere l’obiettivo di interesse pubblico.
Infatti, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale è stata riconosciuta come un motivo imperativo di interesse generale.
Per quanto riguarda la proporzionalità della restrizione, i giudici hanno sottolineato che occorre valutare se l’esclusione delle entità di gestione indipendenti sia effettivamente idonea a garantire il raggiungimento dell’obiettivo di interesse generale.
Tra le varie argomentazioni della CGUE, è stato notato che solo gli organismi di gestione collettiva sono tenuti al rispetto di determinati obblighi previsti dalla direttiva 2014/26. Tali obblighi includono il rilascio di licenze basate su criteri equi e non discriminatori e la garanzia di una remunerazione adeguata ai titolari dei diritti rappresentati. D’altra parte, per le entità di gestione indipendenti non sono previsti gli stessi obblighi.
In secondo luogo, le entità di gestione indipendenti non sono state obbligate ad accettare membri in base a criteri stabiliti dalla direttiva, a differenza degli organismi di gestione collettiva sicché ciò ha permesso loro una maggiore flessibilità nella gestione dei diritti dei titolari.
Infine, mentre la direttiva ha imposto requisiti di trasparenza agli organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendenti non hanno avuto le stesse restrizioni: ciò ha implicato maggiore discrezionalità.
Tuttavia, sebbene il trattamento differenziato tra le entità di gestione indipendenti e gli organismi di gestione collettiva potesse sembrare giustificato per ragioni pratiche, i giudici hanno constatato che tale discriminazione sia andata oltre i limiti necessari per la tutela del diritto d’autore, violando così le disposizioni dell’articolo 56 del TFUE.
Principio di diritto
La Corte ha concluso che l’art. 56 del TFUE, interpretato in via sistematica con la direttiva 2014/26/UE, vieta a uno Stato membro di adottare una legge che impedisca completamente alle entità di gestione indipendenti di un altro Stato membro di fornire i loro servizi di gestione dei diritti d’autore nel primo Stato membro.
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Andrea Sirotti Gaudenzi
Avvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di vari enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Manuale pratico dei marchi e brevetti”, “Trattato pratico del risarcimento del danno”, “Codice della proprietà industriale”. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate e collabora stabilmente con “Guida al Diritto” del Sole 24 Ore.