Con la sentenza n. 22563 del 4 novembre 2015, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che l’erronea dichiarazione d’inutilizzabilità di una prova rileva solo se essa sarebbe stata decisiva nel giudizio di fatto.
Nel caso di specie, i giudici del merito avevano ritenuto tout court inutilizzabili documenti in lingua inglese, senza disporne la traduzione. Il ricorrente deduceva dunque vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando l’omessa considerazione delle prove decisive desumibili dai documenti in lingua inglese di cui non era stata disposta la traduzione.
In primo luogo, la Suprema Corte ha chiarito che, pur non essendo obbligatoria la nomina di un traduttore, il giudice non può considerare inutilizzabili documenti probatori solo perché redatti in lingua straniera.
Tuttavia, l’erronea dichiarazione d’inutilizzabilità di una prova può incidere su una decisione solo in quanto ne invalidi il giudizio di fatto, che nel giudizio di legittimità può essere sindacato solo nei limiti della sua giustificazione. Ne consegue che, “accertata l’esistenza di un tale error in procedendo, ne deve essere verificata la rilevanza mediante un controllo sulla motivazione della decisione sul fatto“.
Occorre verificare, cioè, se la motivazione in fatto sarebbe potuta essere diversa, ove il giudice avesse tenuto conto anche della prova erroneamente non utilizzata. Accertato l’errore in procedendo, deve dunque essere compiuta una verifica di decisività della prova erroneamente dichiarata inutilizzabile.
La Cassazione ha inoltre affermato che tale verifica non può certo essere condotta mediante una valutazione delle prove non utilizzate, perché ciò comporterebbe un giudizio di fatto incompatibile con il sindacato di legittimità. Ma deve essere compiuta “sulla base della prospettazione delle parti e in termini di idoneità di quelle prove a rendere effettivamente carente la giustificazione in fatto della decisione impugnata“.
Nel caso in esame, tuttavia, l’omessa considerazione dei documenti non tradotti non ha alcuna rilevanza ai fini della correttezza del giudizio espresso nella sentenza impugnata. Di conseguenza, la Corte di legittimità rigettava il ricorso principale.