Il breve e schematico lavoro soddisfa l’intento di raccogliere le idee su un fenomeno umano senza soluzione di continuità; segnalando il presente lavoro i primi passaggi e la normativa, in modo schematico, che sono richiesti nel percorso da compiersi dal e dopo l’ingresso all’interno del territorio nazionale di un minore straniero, la cui età minore risulti accertata o presumibile. Al fine di ostacolare fenomeni di sfruttamento dei minori, vendita e cessione di minori e di clandestinità si presenta con questa chiosa il quadro normativo ricco e presente nel nostro sistema il quale, anche a prescindere dall’impulso delle fonti comunitarie, ricapitolato e riassunto, offre al minore la protezione internazionale in ossequio all’art. 10 della Nostra Costituzione. L’intento è quello di monitorare e amministrare il continuo fenomeno migratorio minorile che prima di un intervento legislativo come quello attuato con la legge n. 7 aprile 2017, n. 47 aveva come riferimento un quadro normativo sì disciplinato ma dispersivo, sì completo ma frammentario.
La Legge n. 47 del 17 aprile 2012
La legge del 7 aprile 2017, n. 47 detta “Legge Zampa”, dal nome della Senatrice Sandra Zampa, prima firmataria del provvedimento – introduce una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati risolvendosi in tal modo la frammentata e dispersiva disciplina in un blocco normativo che regolamenta la protezione e accoglienza, rafforzando le azioni e gli strumenti tutela presenti nel sistema nazionale, già garantiti dall’ordinamento. Nella predetta legge si identifica il soggetto di diritto a cui la tutela è ispirata; si fornisce l’identificazione giuridica del minore straniero non accompagnato (MSNA) e in riferimento all’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 9 dicembre 1999, n.535, all’art. 2 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” modificata dal D. legislativo 22 dicembre 2017, n. 220, lo si indica nel “…minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”. Ai sensi del medesimo articolo è “minore straniero non accompagnato”, ai fini dell’applicazione degli istituti di tutela apprestati dall’ordinamento, quello che, in base ad un rapporto di affidamento intrafamiliare, goda in Italia di assistenza materiale ma sia, nello stesso tempo, privo di rappresentanza legale per l’impossibilità di riconoscere la validità in Italia di un atto di delega dell’affidamento del minore non riconosciuto nell’ordinamento di provenienza come attributivo della rappresentanza legale del minore. Vi è molto di più. E ciò sopraggiunge grazie all’intervento della giurisprudenza nell’intento più volte richiamato di tutelare il minore si tracciano indicazioni ampliative sulla condizione di minore straniero non accompagnato la quale – è oramai assodato -non può ritenersi esclusa per il fatto che il minore si trovi in Italia per motivi familiari o di studio o formazione professionale, non potendo ritenere tale categoria ristretta ai minori che accedono al territorio dello Stato italiano allo scopo di presentare domanda di asilo (Cass. Civile sez. VI, 24/03/2022, n.9648).
Il Mediatore culturale
In seno all’art. 19- bis del D.lgs del 18 agosto 2015, n. 142 e succ. mod. attuate prima con la L. 7 aprile 2017, n. 47 e poi con il d.lgs del 22 dicembre 2017, n. 220, il minore appena accolto nel nostro paese viene informato e interrogato per essere identificato. Il primo passo, forse il più complesso ma imprescindibile, è quello della sua identificazione come minore per l’abbinamento della disciplina e della tutela a lui dedicata. L’ausilio del mediatore è sin da tale momento essenziale quale figura in grado di comprendere e intercettare le esigenze del soggetto, il quale ha il diritto di essere informato e ciò appunto viene attuato con il mediatore culturale: figura ponte tra il soggetto le sue esigenze e il nostro Stato. La dignità professionale e la essenzialità della figura la si riscontra espressamente nella L. n. 40 del 1998, la cd. Turco-Napolitano la quale nei processi di integrazione e inclusione autorizza(va) il ricorso alle figure interculturali disponendo che: “le istituzioni possono avvalersi di mediatori qualificati con permesso di soggiorno non inferiore a due anni”. A cominciare dal nome, il ruolo e l’utilità del mediatore Interculturale sono richiamati in testi di legge: n. 40 del 6 marzo 1998 e D.lgs n. 286 del 25 luglio 1998 cd Testo unico delle disposizioni e concernenti la disciplina dell’ immigrazione; nel D.P.R. nr 394 del 31 agosto 1999 (recante norme sulla condizione dello straniero) – nel tavolo indetto nel 2000 dal CNEL, nel sistema sanitario con la Legge n. 7 del 7 del 2006, art.7. L’Italia ha scelto anche la piena integrazione di tutti nella scuola e l’educazione interculturale come suo orizzonte culturale, il mediatore anche in tale funzione svolgerebbe un compito proattivo ed essenziale ( v. Circolare ministeriale del 26 luglio 1990, n. 205, Circolare ministeriale del 2 marzo 1994, n. 73, dialogo interculturale e convivenza democratica). Tuttavia claudicante per l’assenza di una disciplina ad hoc non solo né ha ridotto l’essenzialità dell’intervento ma il ricorso ad interpellare il mediatore è stato per molto tempo limitato ad iniziative circoscritte le quali non potevano andare al di là dell’esame del curriculum formativo del mediatore di volta in volta appellato, ispirandosi probabilmente ai soli punti cui fa capo la discussione intrattenuta nel tavolo del CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) nel 2000 nel quale è inserito il documento finale del predetto organo per cui la mediazione culturale è una dimensione di tutte le politiche di integrazione, dall’accesso ai servizi, all’inserimento lavorativo, alla promozione d’impresa, in particolare cooperativa e alle prestazioni sociali ed è quindi da valorizzare nei diversi contesti. Notevoli e prioritarie si sono rilevate, invece, le iniziative degli Enti territoriali (Regioni) i quali investiti ad affrontare per prima il fenomeno migratorio nella figura del mediatore hanno confidato in questa figura per realizzare imprescindibili ponti di colloquio con la popolazione migrante extra comunitaria: la regione Toscana nel 1997 e segue dopo anni la regione Calabria la quale – molto investita dal fenomeno migratorio, riconosce la figura professionale del Mediatore Interculturale con la D.D.G.R. n. 807/2011 nel quadro del Piano Operativo Regionale (P.O.R) 2007/2013 adottato con D.G.R. n 427/ 2007).
Tutela sanitaria garantita al minore straniero non accompagnato
L’articolo 32 della Costituzione afferma che: “la Repubblica riconosce la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e come interesse della società e garantisce cure gratuite agli indigenti”. L’ Italia, come sopra accennato, prevede anche l’iscrizione dei minori al SSN disciplinata nella legge n. 47 la quale prevede l’iscrizione obbligatoria e gratuita al S.S.N. dei minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale.
Identificazione del minore e accertamenti ufficio tecnico sanitari
Al fine ultimo di poter attuare la protezione, il minore va identificato. Le procedure riguardanti l’accertamento dell’età sono disciplinate dall’art. 4 d.lgs. n. 24/14 e dal relativo d.p.c.m. n. 234/16, dall’art. 19 d.lgs. 25/08 e dall’art. 8 d.p.r. n. 448/8 il d.p.c.m. n. 234/16 è attualmente la fonte normativa a cui fare capo in tema di accertamento dell’età. Tutte le analisi cliniche, nel rispetto della necessità di non compromettere lo stato psico-fisico della persona il minore, non solo vanno compiute con l’ausilio di personale specializzato la cui presenza è richiesta al primo accesso del minore nel territorio, ma l’accertamento socio-sanitario sull’età deve essere svolto con “approccio multidisciplinare. Nel procedimento teso all’accertamento dell’età del minore straniero non accompagnato, la prima pronuncia della Suprema Corte investita a risolvere la problematica (v. Cass. civile sez. I, 03/03/2020, n.5936) ha affermato che le dichiarazioni del soggetto alle autorità preposte non possono essere utilizzate per suffragare i dubbi sull’età effettiva, ma costituiscono presupposto di attivazione del procedimento previsto quando manchi un documento anagrafico. In ipotesi di dubbio sull’età, il Tribunale per i minorenni deve avvalersi dell’accertamento sanitario giacchè la radiografia del polso-mano non è sufficiente ed ad essa va aggiunta la visita pediatrica oltre che l’espletamento di esami auxologici, un colloquio sociale e una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, effettuata alla presenza del mediatore culturale. Analisi ed esami, svolte alla presenza del mediatore culturale, anche del Tutore ove nominato quale soggetto che rappresenta il minore, utili ad indicare non solo il grado di attendibilità delle dichiarazioni rese dal soggetto al momento dell’arrivo nel nostro paese ma anche la tutela ad egli attribuibile (Consiglio di Stato sez. III, 29/12/2017, n.6191). La regolamentazione serve per ridurre il margine di errore ed i conseguenti valori minimi e massimi attribuibili all’età del minore, cosicché, ove tale margine non consenta di addivenire con certezza alla determinazione dell’età, è applicabile la regola presuntiva della minore età. Tuttavia da ultimo la Cass. civile sez. VI, con la pronuncia 06/04/2022, n.11232 travolta da episodi ambigui estranei alla tutela dei MSNA ha affermato che ai fini dell’accertamento dell’età di un minore straniero non accompagnato, si deve tenere conto della produzione dell’estratto dell’atto di nascita di quest’ultimo, poiché, ai sensi dell’art. 19 bis, comma 3, l. n. 142 del 2015, l’età deve essere verificata in via principale attraverso un documento anagrafico (la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento che non aveva esaminato l’estratto dell’atto di nascita), rilevando che non erano stati prodotti “validi documenti di identificazione, rimanendo le risultanze induttive e gli esami medici non di certo residuali ma secondari.
Brevi cenni sull’accoglienza ai minori
L’ accoglienza del minore (M.S.N.A.) è un suo diritto ed è un dovere per gli Stati. Quando la presenza è riscontrata nel territorio Italiano e sia stata accertata l’assenza di figure parentali con le quali ricongiungerlo va attivata immediatamente la ricerca di una idonea struttura (v D.P.R. n. 616/77 – Legge n. 328/00); va dato incarico al Sindaco di trasferire il minore in una struttura ubicata anche fuori del territorio locale o addirittura nazionale; va consentita la nomina di un tutore volontario, avvalendosi dell’ausilio del Prefetto, della Struttura di Missione per l’accoglienza dei MSNA del Ministero dell’Interno (Dipartimento delle Libertà civili e Immigrazione) e dello S.P.R.A.R. Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. La Struttura in cui sarà accolto il minore non deve avere assolutamente caratteristiche generiche o essere fonte anche potenziale di pregiudizi in relazione alla esistenza di situazioni di promiscuità in quanto ivi si dovranno solo accogliere minori o adolescenti evitando per quanto possibile la contestuale o non monitorata presenza di adulti di ogni genere e sesso, inidonee, se così adibite, a garantire sicurezza al minore in stato di abbandono in quanto esso, per la peculiare situazione di fragilità, non gode della protezione della presenza o del dialogo con figure parentali di riferimento (v. Legge n. 286/98 Art. 40 – Centri di accoglienza. Accesso all’abitazione Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38). Il coordinamento tra i garanti dell’infanzia e della Adolescenza e i Presidenti dei Tribunali per i minorenni è uno strumento imprescindibile a limitare i danni di una fallimentare accoglienza (Cassazione civile sez. VI, 29/12/2021, n.41930), assicurando il coordinamento un monitoraggio completo dell’attuazione dell’intera disciplina minorile e tutoriale. E’ sempre l’art 2 della L. n. 47/2017 – più volte citato – ad indicare quali devono essere le caratteristiche da riscontrate per parlare di MSNA; e per applicare le norme a sua tutela nello stesso articolo dalla descrizione del minore si desumono le basi per comprende come sia elevato il rischio di non affidare il minore alle figure vicariali che già l’ordinamento predispone per i minori nazionali in transitorio o accertato stato di abbandono, travolti o meno da transitorie condizioni disagiate, il minore straniero non accompagnato è colui che: …. privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.
Il Tutore provvisorio
Il testo della citata norma rinvia – a ben vedere -in fatto alla figura del Tutore; una figura che consente al minore di esercitare i suoi diritti in modo effettivo e appropriato, corrispondente cioè ai suoi specifici e individuali bisogni. La figura di riferimento in assenza di genitori che esercitano, secondo la legge nazionale, è quella del Tutore volontario. Una figura non nuova anche se solo di recente alla stessa è stata dedicata una serie norme a cui è affidato il ruolo di completamento e miglioramento del sistema dando luogo e rimediando all’esistenza di una disciplina disorganizzata. I tutori volontari posso essere anche privati cittadini cui è richiesto il possesso di requisiti morali minimi fissati dalle linee guida dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, ad essi è richiesta o è impartita un’adeguata formazione professionale. Per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari, sono stipulati appositi protocolli d’intesa tra i Presidenti dei Tribunali per i minorenni e i garanti regionali e delle province autonome/Autorità garante nelle regioni prive di garante. Le norme interne generali che disciplinano detto ufficio pubblico sono raccolte nel Titolo X capo I del Codice Civile il quale a sua volta rinvia alla normativa speciale dettata dall’ art 28 del D.lgs n. 251/2007. La normativa per la nomina del Tutore provvisorio di un MSNA contraddistinta da una efficace e veloce procedura amministrativa/giudiziaria di volontaria giurisdizione si apre, in ogni modo e comunque, con la denuncia immediata della presenza di un minore straniero non accompagnato, da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Presidente del Tribunale per i minorenni (art. 19, V. co D.lgs n. 142/2015). Il Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore è domiciliato anche temporaneamente o dove viene trovato, se apre una procedura di abbandono è competente per la nomina del Tutore tra gli iscritti agli elenchi optando per colui che possa svolgere volontariamente quelle funzioni attingendo all’elenco di cui all’art 11 inserito nelle nuove regole dettate dalla predetta L.n. 47/2007, il quale come detto al comma 2 fa rinvio alle disposizioni del libro primo, titolo X, capo I, del codice civile.
Al tutore volontario provvisorio, non necessariamente scelto tra le figure dei legali, competerà il dovere/diritto di inoltrare all’occorrenza non solo la richiesta di autorizzazione al Tribunale per i minorenni per la nomina di un legale d’ufficio che rappresenti e assista il minore nelle procedure che lo interessano, come soggetto proattivo e non solo oggetto passivo a cui sono destinate le tutele, ma alla figura competerà il vicariato delle figure genitoriali in ambito istruttivo formativo e sanitario. In particolare, il tutore, sia esso provvisorio piuttosto che definitivo, dopo aver prestato il giuramento successivo al provvedimento di nomina, dovrà iniziare i suoi compiti; questo è il momento iniziale della formale assunzione delle funzioni, prima del quale egli non potrebbe agire in rappresentanza del minore (o dell’interdetto). Non può non aggiungersi che ammessa per i procedimenti giudiziari anche la richiesta di ammissione del minore ai benefici economici del patrocinio a spese dello Stato (v. DPR n. 115/2002).
Compito del Tutore provvisorio
I compiti del Tutore, se nominato, ha subito il dovere, in concorrenza con le persone investite pubblicamente della gestione dell’accoglienza dei migranti minori, di avvertire il comitato dei minori entro 60 giorni inoltrando la richiesta d’accertamento se sul territorio esistono parenti fino al IV grado per affido di fatto (v. L. n. 184/83 art.9 co. 4 e 5) oppure e meglio ai servizi sociali locali del Comune della Città o località in cui viene anche temporaneamente accolto, oppure per il rimpatrio assistito se è la residuale risposta all’interesse ottimale del minore (se non asilo o status di rifugiato o adozione direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, attuata in Italia con D.lgs n. 251 del 19 novembre 2007). Accertare tramite colloqui e visite se l’allontanamento dal paese di origine in particolare dai/l genitori/e o dai parenti sia volontario transitorio o se il minore, privo anche di relazioni affettive, è stato abbandonato per altri motivi – accertamento dell’esistenza e della persistenza dello stato di abbandono, previa esclusione di ogni causa transitoria (ogni risposta negativa consente solo l’apertura della tutela e non della procedura di abbandono v. Legge 4 maggio n. 184 1983 art. 2 ). Se invece vi sono indicative ragioni che conducono ad uno stato d’abbandono o si presuma concretamente la sua incidenza, va inoltrata senza indugio la denuncia al (PMM) Pubblico Ministero Minorile presso il Tribunale per i minorenni del luogo ove si trova il minore o dove è avvenuto lo sbarco se in quel territorio esistono strutture di accoglienza e il cui ricorso è sicuramente destinato all’apertura della procedura di accertamento dello stato di abbandono diretta, in caso di esito positivo, verso la dichiarazione d’ adozione (v. Legge n. 18471983 art. 8). Meno impegnativo d’ indefettibile effetto ma altrettanto tutelativo è quanto previsto dal codice civile al libro I Capo II Titolo XI. Gli art. 400 fino all’art 403 in coordinato con la Legge n. 183/84 art. 4 co. 1 predispongono tutte le linee di intervento per sostenere il minore anche straniero purché egli rientri nella figura descritta dall’art 2 Legge n. 47/2017 e con l’istituto dell’ affido amministrativo (omoculturale a famiglia straniera legalmente soggiornante in Italia) il minore sarà preso in carico dai Servizi sociali Locali previo consenso del Tutore da nominare (o dei genitori se reperiti) e sentito il minore, con successiva convalida del Giudice Tutelare del Tribunale ove il minore è stato accolto, e ciò prima dell’esecuzione dell’affido. Laddove sopravvengono contrasti tra le scelte del Tutore e i genitori o parenti o figure di riferimento familiare, il Tribunale per i minorenni dispone l’affido giudiziario per 24 mesi prorogabili ex legge n.184/83 art. 4 II co. (si possono applicare gli artt 330 e ss cod. civ).
Compito del Tutore è quello di garantire al minore il diritto allo studio. Il minore deve studiare e va monitorato; va quindi collocato anche provvisoriamente in un istituto per la sua formazione almeno biennale che sia un requisito per ottenere il permesso di soggiorno alla maggiore età – audizione del minore ultra sedicenne
Nomina del legale
Nel III co dell’art 10 della Costituzione vi è la fonte normativa. Espressione di un precetto: è offerta protezione a chi, nella sua terra di origine, non può essere un libero cittadino e non può godere dei diritti umani fondamentali sanciti dalle convenzioni internazionali. L’art 16 Legge del 07/04/2017 – n. 47 inserisce all’art 76 del DPR n. 115/2022 il comma quater che recita: Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e’ autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall’anno 2017».
Ascolto del minore
Il primo ascolto del minore avviene al momento dell’accoglienza con l’ausilio dei mediatori e/o esperti culturali o interculturali inscritti in albi, quegli operatori sociali di cui si detto nel parg. 2) che aiutano il minore ad affrontare la normalità; fungono da ponti tra le prime esigenze dell’immigrato straniero che approda in un territorio straniero egli privo di assistenza e di legame parentali stabili e stabiliti nel territorio di approdo per la ricerca delle risposte dagli organismi pubblici e/o privati riconosciute sul territorio nazionale; figure professionali, queste ultime, essenziali e d’ elevata professionalità interculturale in quanto sono anch’essi immigrati; sono un indispensabile ausilio nell’interpretato linguistico (soprattutto ove dialettale) tra il soggetto e la comunità di approdo. A seguito della nomina del Tutore provvisorio avviene sempre in sua presenza e con l’ausilio di mediatori, così la normativa tende a garantire in ogni fase al minore “ soggetto attivo” il riconoscimento del peso delle sue opinioni in ogni processo decisionale che lo riguarda.
Misure a protezione del minore in stato di pericolo internazionale: Asilo politico e rifugiati speciali
Asilo politico o rifugiati politici, garanzia di protezione internazionale umanitaria che nel nostro Paese viene dapprima disciplinata dalla Legge cosiddetta Legge Martelli n. 30/90 la quale più volte modificata è stata in pratica sostanzialmente in parte e in parte modificata dalla cd Bossi – Fini la legge 30 luglio 2002, n. 189 attuata in toto nel 2005 (assai criticata) . Il quadro normativo nasce sempre da una situazione emergenziale e delinea quali devono essere le condizioni e i requisiti per promuovere la procedura di protezione internazionale , ex art.28 d.lgs n. 251 del 2007 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. E’ previsto che sia l’ufficio di polizia di frontiera che la Questura siano gli organi competenti a ricevere la domanda di riconoscimento degli Status per la protezione internazionale. Le autorità competenti all’esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Le controversie derivanti da provvedimenti di diniego del permesso di soggiorno per asilo politico o protezione internazionale all’extracomunitario vanno impugnati nei 15 successivi alla comunicazione del provvedimento emesso dalle Commissioni e rientrano nella volontaria giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la posizione giuridica di cui l’interessato domanda tutela ha natura di diritto soggettivo (T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 23/06/2017, n.535 T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 18/03/2016, n.160.
Permesso di soggiorno
Le tipologie dei permessi attribuite ai minori di anni 18 stranieri nel territorio sono: per minore età – per affidamento – per motivi familiari – per protezione sociale per richiesta di asilo per asilo ottenuto. La richiesta è inoltrata in Questura art. 28 co.1 lett.a) per minore età) d.lgs n. 394/99. L’ Italia vigila per il tramite del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, salvo per i minori di etnia Romena per il quale l’autorità competente è il dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. il Tribunale per i minorenni acquisisce (dovrebbe) anche d’ufficio e lo converte in permesso di soggiorno per affidamento; poi raggiunta la maggiore età vi sarà un altro titolo di soggiorno se acquisito il diritto a rilascio. Ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis del d.lg. n. 286/1998 il permesso di soggiorno « può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’art. 33 del presente testo unico… »; quella del pronunciamento del Comitato per i minori stranieri costituisce fase endoprocedimentale facente capo all’amministrazione procedente e non anche formalità posta a carico dell’istante, sicché non spetta a quest’ultimo richiedere il relativo parere. È, pertanto, illegittimo il diniego fondato unicamente sulla mancata esibizione, in allegato alla domanda, del parere favorevole del Comitato per i minori stranieri. L’ eventuale impugnativa del diniego del permesso di soggiorno va promossa davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ove sia stato negato il permesso lavorativo al minore di età. In ogni caso, il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere rilasciato nel caso in cui il richiedente abbia fatto ingresso in Italia quale minore non accompagnato e risulti pienamente integrato, con la previsione e la possibilità una volta raggiunta la maggiore età, alla conversione del permesso di soggiorno per “minore età” in permesso di soggiorno per “lavoro subordinato”. Alla luce della compendiata normativa il Tar Latina T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 25/06/2007, n.465 riconosce al minore la titolarità di uno status che, secondo la sentenza della Corte costituzionale 5 giugno 2003 n. 198, va equiparato a quello del minore affidato ex art. 32 comma 1, d.lg. n. 286 del 1998; è pertanto illegittimo il diniego opposto dalla Questura al rinnovo del permesso di soggiorno motivato dall’assenza dei requisiti prescritti dall’art. 32 comma 1 bis, d.lg. n. 286 del 1998, cit., come modificato dalla l. n. 189 del 2002 (in base al quale il permesso di soggiorno può essere rilasciato “ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato), giacché tale ultima previsione costituisce una fattispecie ulteriore e distinta rispetto a quella di cui al precedente comma 1 – inducendo a sollevare in un ambito così delicato e da umanizzare sempre di più – problematiche discriminanti.
Divieto di respingimento
Alla luce di tutte le argomentazioni, sebbene riassuntive, va da sé che la tutela per il minore apprestata dallo Stato Italiano giunga al punto di prevedere l’ assoluto divieto di respingimento del minore. Il principio di fonte umanitaria del non refoulement è nella legge n. 47 del 2017 con la quale il nostro Stato afferma che “in nessuna ipotesi può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati”, contenuta nel riformato comma 1° bis dell’art. 19 Legge 6 marzo 1998, n. 40, e si coordina con l’altrettanto novellato art. 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel punto in cui abolisce il divieto d’ingresso nello Stato italiano dei minori non accompagnati da un genitore o da parenti entro il quarto grado ovvero non muniti di visto d’ingresso rilasciato ai sensi dell’art. 32 della legge n. 40 del 1998 ( (Turco- Napolitano). La legge n. 286/98 il co. 19 afferma come in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento ove vi sia anche un indizio che il minore possa essere destinato in uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione al comma 1 bis, la quale esprimendo appunto il divieto di respingimento afferma che in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.
Rimpatrio assistito
Salvo quanto sopra detto, è invece disciplinato e possibile il Rimpatrio Assistito. Dopo un oculato accertamento amministrativo giudiziario quando risulti accertato che il rimpatrio sia rispondente all’interesse del minore e che la famiglia di origine che lo deve ricevere sia in grado di assisterlo, educarlo e mantenerlo, formarlo e garantirgli un posto di lavoro (salvo per i minorenni) senza limiti culturali e ambientali) è disposto il rimpatrio assistito; nella misura accertata in cui tali obblighi siano corrispondenti a standard socialmente e culturalmente accettati e riconosciuti dalla convezione dei diritti sul fanciullo, il minore che è entrato in Italia con lo Status di MSNA può essere rimpatriato. A disporlo è l’art 33 al co. 2-bis legge 286/98 è detto che il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal tribunale per i minorenni competente. Per l’eventuale impugnazione di detto decisione è invece competente il Giudice Ordinario. Sul punto si è espressa la Corte di giustizia UE sez. I, 14/01/2021, con la pronuncia n.441 -in ossequio all’art 8 della Direttiva del 16/12/2008 (fonte juris data 2023) – ha stabilito facendo chiarezza, sebbene l’assolutezza appena rimarcata sul divieto di respingimento, che nelle ipotesi di minore non accompagnato, l’adozione di una decisione di rimpatrio è subordinata alla circostanza che nello Stato di destinazione sia disponibile un’accoglienza adeguata. Il criterio del quindicesimo anno di età non può essere l’unico elemento da considerare al fine di verificare le condizioni di accoglienza, dovendosi operare caso per caso una valutazione generale ed approfondita, piuttosto che un’indagine automatica in base al solo criterio anagrafico. Qualora venga assunta una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, l’art. 8, par. 1, della dir. 2008/115 va interpretato nel senso che lo Stato membro non deve attendere il raggiungimento dell’età di diciotto anni del minore per procedere al conseguente allontanamento.
Tutore definitivo
La figura vicariale è eventuale. La nomina del tutore provvisorio è efficace non solo fino al raggiungimento della maggiore età, come detto, ma anche quando accertate fragilità psico fisico il soggetto non abbia figure parentali che svolgano le funzioni Tutorie. Alla nomina procede sempre il giudice tutelare (g.t.) presso il tribunale civile competente nel territorio in cui ha sede l’organizzazione che lo accoglie ovvero nel territorio in cui si trova o sia stato accolto il minore divenuto anche maggiorenne, previa audizione di quello ultra sedicenne o del minore che divenuto maggiorenne sia gravemente colpito da patologie menomative. L’atto di nomina è trasmesso All’Ufficiale dello Stato Civile. USC del Comune dove risiede il Minore inserito nel registro delle Tutele depositato presso la Cancelleria dei Tribunali.
Volume consigliato