Con la sentenza n. 21385 del 21 ottobre 2015, la quinta sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di inammissibilità appello per violazione del divieto di nova da parte dell’Amministrazione finanziaria nel giudizio tributario.
In particolare, è stato ribadito il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel processo tributario di appello la novità della domanda deve essere verificata in stretto riferimento alla pretesa effettivamente avanzata nell’atto impositivo impugnato.
Poiché il processo tributario è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento impositivo, l’Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale e la sua pretesa è quella risultante dall’atto impugnato, sia per quanto riguarda il petitum sia per quanto riguarda la causa petendi.
Da ciò ne consegue che, per eccepire validamente l’inammissibilità dell’appello per novità della domanda, è necessario dimostrare che gli elementi dedotti in secondo grado dall’Amministrazione non sono stati evidenziati neppure nel processo verbale di constatazione e nel conseguente avviso di accertamento oggetto dell’impugnazione.
(Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, sentenza n. 21385 del 21 ottobre 2015)