Recidiva della malattia in caso di tumore: chiarimenti su attivazione polizza da invalidità permanente da malattia

Con la sentenza n. 12082 del 10 giugno 2015, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito come funziona la cd. recidiva della malattia nonchè l’attivazione della polizza da invalidità permanente da malattia in caso di patologia tumorale.

Nel caso di specie, l’assicurazione, dopo aver concesso l’indennizzo ad un soggetto titolare di polizza per invalidità permanente da malattia, colpito da un tumore, rifiutava di adeguare la percentuale d’invalidità e l’importo dell’indennizzo a seguito di peggioramento delle condizioni dell’assicurato. La compagnia assicurativa sosteneva, infatti, di avere già corrisposto tutto il dovuto, e che la malattia in questione non era altro che una recidiva della precedente patologia, già indennizzata.

Sul punto, la Cassazione ha in primo luogo rilevato che la patologia tumorale, come molte altre malattie, è una patologia di cui non è mai certa la guarigione. E’ chiaro che in presenza quindi di una patologia con tali caratteristiche, l’assicurato, seguendo la interpretazione fornita dall’assicurazione, non avrebbe alcuna possibilità di attivare la polizza di assicurazione per invalidità permanente da malattia.

La Corte di legittimità ha dunque rilevato che, non risultando espressamente escluse le patologie tumorali dalle malattie oggetto di assicurazione, per tale tipo di malattia è necessario modulare diversamente l’interpretazione del concetto di rischio assicurato ritenendo che la cosiddetta recidiva della malattia, dopo la stabilizzazione della precedente fase, ha le caratteristiche per rientrare nel concetto di nuovo evento.

A conferma della pronuncia della Corte di appello, la Suprema Corte ha pertanto chiarito che qualora insorga in un malato di tumore un grave peggioramento, manifestatosi dopo anni di controlli nell’ambito dei quali nulla era emerso, esso deve considerarsi come “nuovo evento lesivo rispetto a quello già oggetto di transazione, idoneo ad essere considerato autonomamente ai fini dell’erogazione dell’indennizzo assicurativo oggetto di causa.

(Corte di Cassazione, III sez. civile, Sentenza n. 12082 del 10 giugno 2015)

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