Per gli alunni affetti da disabilità visiva è stabilito il diritto alla assegnazione di un insegnante di sostegno specializzato nella lingua Braille. La violazione conduce a ritenere dimostrato, in via presuntiva, che vi sia un pregiudizio non patrimoniale risarcibile, dato dalla maggiore difficoltà del minore alla fruizione dell’offerta formativa.
Con la Sentenza 5851/2018, pubblicata l’11 ottobre 2018, il Consiglio di Stato segna un punto di svolta in tema di inclusione scolastica a favore degli alunni affetti da cecità e ipovisione. La perfetta applicazione ed interpretazione del dettato normativo da parte del Collegio giudicante non lascia più dubbi circa le necessarie specifiche competenze che devono essere possedute dall’insegnante di sostegno affiancato al singolo minore.
Ed infatti, dal brillante testo della Sentenza è dato leggere che : “il docente di sostegno deve possedere le conoscenze specifiche che consentano l’efficace ed ottimale espletamento della sua funzione, proprio con riferimento all’handicap di fronte al quale egli si trova ad operare.
Dovendosi costantemente relazionare con l’alunno, risulta evidente che egli deve avere conoscenza dei mezzi espressivi di cui questi si serve a cagione della sua disabilità, nonché delle tecniche che consentano, in modo ottimale, l’attività di insegnamento a tali particolari categorie.
Diversamente opinando, invero, la figura dell’insegnante di sostegno potrebbe ridursi a mera ed inutile presenza, in quanto non idonea a favorire l’integrazione e l’inserimento del disabile nel contesto scolastico, così assicurando la piena realizzazione degli obiettivi educativi e di formazione che l’istituzione scolastica deve garantire.
Il Consiglio di Stato, quindi, non ammette più “mere ed inutili presenze”, a mò di semplici balie, al fianco degli alunni affetti da disabilità, i quali hanno diritto preminente ad essere affiancati da un docente di sostegno, dotato delle conoscenze tecniche necessarie ad affrontare e gestire l’handicap per il quale è stato chiamato e, dunque, nell’ipotesi di minorazione visiva, che abbia conoscenza del linguaggio Braille, che è il mezzo espressivo scritto proprio del non vedente, nonché delle tecniche di insegnamento proprie di tale tipologia di handicap.
Insegnante di sostegno e assistente all’autonomia e alla comunicazione
Il Consiglio di Stato chiarisce anche il riparto di competenze, tra Regione e Comune, circa l’incombenza dell’onere di provvedere a fornire le diverse figure che accompagnano il minore affetto da disabilità nel percorso scolastico, ribadendo la necessità del possesso di specifiche competenze attinenti all’handicap specifico del minore.
Infatti, l’esistenza di un obbligo per gli enti locali di fornire “l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap” non esclude affatto che l’attività di sostegno debba svolgersi con docenti muniti di specifica specializzazione.
Invero, l’articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992 dispone che “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando….l’obbligo degli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”.
Dunque, l’obbligo gravante sull’ente locale non esclude che il docente di sostegno debba essere “specializzato”, rilevandosi, in proposito, che il principio di effettività della tutela del soggetto disabile richiede che tale “specializzazione” sia concretamente parametrata alla tipologia ed alla consistenza dell’handicap.
Deve, poi, essere evidenziato che ìl d.m. 30-9-2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 13 settembre 2010 n. 249\ reca, nell’allegato A, il “Profilo del docente specializzato”.
In esso viene precisato che tale figura deve, tra l’altro, possedere: competenze didattiche speciali per le disabilità sensoriali ed intellettive; competenze pedagogico-didattiche per realizzare le forme più efficaci ed efficienti di individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi; competenze didattiche finalizzate allo sviluppo delle abilità comunicative e linguistiche. Quanto sopra conferma, dunque, che la “specializzazione”’ del docente di sostegno si realizza nel necessario possesso delle competenze sopra delineate, le quali vanno evidentemente parametrate e concretamente definite con riferimento alla tipologia di handicap con la quale egli si rapporta e deve svolgere l’attività di integrazione scolastica.
Di conseguenza, in relazione alle competenze sopra delineate, è necessario, a prescindere dal supporto fornito dall’ente locale, che il docente di sostegno abbia conoscenza del linguaggio Braille e delle metodologie didattiche utilizzabili per ì non vedenti, risultando questa bagaglio di competenza necessario allo svolgimento della sua funzione, per come sopra delineata.
Conseguenze in caso di mancata messa a disposizione di un insegnante di sostegno
Il mancato rispetto dell’obbligo di specializzazione dell’insegnante di sostegno, integrando una violazione al diritto fondamentale all’istruzione determina un danno non patrimoniale che va risarcito.
La Sentenza in commento si preoccupa di chiarire, infine, che la mancata messa a disposizione di un insegnante di sostegno dotato delle necessarie competenze per rapportarsi utilmente con un soggetto minorato nella vista, integra una violazione del diritto fondamentale all’istruzione, influendo sul relativo percorso scolastico di integrazione.
Tale pregiudizio, in relazione al diritto inviolabile oggetto di lesione, viene individuato nella “privazione del supporto necessario a garantire alla minore la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita normale’ ed è qualificato come pregiudizio non patrimoniale risarcibile, dato dalla maggiore difficoltà del minore alla fruizione dell’offerta formativa”.
A nulla rileva l’eventuale limite derivante dalla circostanza che gli insegnanti di sostegno siano muniti di un titolo polivalente e non specifico per il supporto ai minorati della vista, perchè ciò non impedisce comunque all’amministrazione scolastica di formare i docenti e dotarli di competenze specialistiche in materia di linguaggio Braille, tiflotecnica e tiflodidattica.
Ciò che risulta essere sempre preminente è, infatti, il diritto del disabile alla istruzione ed all’integrazione scolastica, ed in mancanza di figure di docenti di sostegno, muniti della specifica specializzazione, l’istituzione scolastica dovrà sempre e comunque, anche ricorrendo a canali diversi dal mero attingimento delle graduatorie, assicurare al minore una figura di sostegno utile al superamento dell’handicap, per l’effetto del possesso delle specifiche competenze tecniche e professionali ad esso relative.