Rapporto tra donazione indiretta e beni in comunione legale

in Giuricivile, 2019, 4 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., sez. II civ., ord., 11/12/2018, n. 31978

Di recente la Suprema Corte si è espressa su un caso che spesso ha destato incertezze in ordine alla sua esatta qualificazione giuridica. Più volte, infatti, ci si è chiesto come inquadrare, nell’ampio contesto normativo, l’erogazione di danaro da parte di un soggetto finalizzata all’acquisto di un immobile in capo ad un terzo. La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, si è espressa proprio su questo punto tentando di definire i labili – e da sempre incerti – confini tra donazione diretta e donazione indiretta e conseguentemente, i risvolti effettuali nel contesto della comunione legale dei coniugi.

Il caso in esame

Nell’ambito di una esecuzione immobiliare, il Tribunale di Venezia disponeva il trasferimento a favore di Tizio della proprietà di un fondo con sovrastante fabbricato.

I genitori del suddetto citano in giudizio quest’ultimo, asserendo che il convenuto fosse solo formalmente l’intestatario dell’immobile in parola, poiché la somma per l’acquisto di quest’ultimo erano stati messi a disposizione dagli stessi attori. Sulla base di tale circostanza, nonchè della controdichiarazione sottoscritta dal figlio, questi ultimi chiedevano al Tribunale di accertare e dichiarare la loro proprietà esclusiva del bene o, in subordine, di pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.

Il Tribunale accoglieva la domanda emettendo sentenza costitutiva.

Nel frattempo, Caia conveniva in giudizio il marito Tizio, dal quale si era separata giudizialmente, chiedendo in primis la divisione pro quota – in natura o per equivalente – del bene immobile in parola, sul presupposto che esso appartenesse alla comunione coniugale, oltre il risarcimento del danno da mancato godimento. Il convenuto, costituendosi, eccepiva che il bene era escluso dalla comunione coniugale, poichè acquistato con il denaro dei genitori e da essi completamente ristrutturato, invocando il rigetto della domanda …

Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei genitori del convenuto, il giudice della divisione sospendeva il procedimento pendente dinanzi a sé a causa opposizione di terzo avanzata da Caia avverso la predetta sentenza, deducendo che la domanda inizialmente proposta in quel giudizio dai genitori di Tizio nei confronti di quest’ultimo avrebbe dovuto essere formulata anche nei suoi riguardi, posto il suo diritto di comproprietà sul bene derivante dalla inclusione dello stesso nella comunione coniugale.

Il giudice accoglieva l’opposizione di terzo, annullando la sentenza e dichiarando l’attrice proprietaria di una quota dell’immobile pari al 50% del totale; respingeva invece la domanda di risarcimento del danno ritenendola infondata.

I genitori di Tizio proponevano appello e la Corte di Appello adita respingeva l’impugnazione confermando la sentenza di prime cure. La Corte territoriale riteneva in particolare che per escludere la comunione coniugale non fosse sufficiente una qualsiasi dichiarazione, ancorchè avente contenuto confessorio, ma occorresse una specifica manifestazione di volontà del coniuge rinunciante, da formulare obbligatoriamente nell’atto di acquisto del bene.

I genitori di Tizio ricorrono per la cassazione di detta decisione, affidandosi a due motivi, di cui il primo costituisce argomento pregnante per l’argomento oggetto di trattazione: la violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e 179 c.c e art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, perchè la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie la disposizione di cui all’art. 179 c.c., comma 2, relativa alla diversa fattispecie del coniuge in comunione che, partecipando all’atto di acquisto, dichiari in quel contesto di rinunciare al diritto sul cespite. Al contrario, nel caso di specie si tratterebbe di bene acquistato con denaro proveniente da donazione dei genitori del marito, onde la norma applicabile sarebbe quella di cui all’art. 179 c.c., comma 1, che prevede una clausola di esclusione della comunione operante a prescindere dalla partecipazione dell’altro coniuge all’atto.

Prima di addivenire alla pronuncia della Suprema Corte è opportuno tracciare alcuni punti in ordine agli snodi normativi oggetto di disamina ovverosia la liberalità e le sue estrinsecazioni come intese nel nostro ordinamento.

Cenni sulle liberalità nell’ordinamento giuridico italiano

L’istituto giuridico normativamente previsto dal nostro ordinamento atto a conseguire un risultato liberale è il contratto di donazione, regolato dall’articolo 769 del Codice Civile. Il predetto costituisce lo schema tipico disciplinato dal legislatore con il quale un soggetto può, spontaneamente e per spirito di liberalità, arricchire l’altrui sfera giuridica “disponendo a favore di questa di un suo diritto ovvero assumendo verso la stessa un’obbligazione”. Ciò, però, rispettando il rigido ed inderogabile crisma formale dell’atto pubblico a pena di nullità con la presenza di testimoni[1]. Ma nel nostro quadro normativo sussistono altri negozi attraverso i quali raggiungere il fine liberale in parola. Trattasi di schemi diversi dalla donazione i quali sono in grado di produrre, oltre all’effetto tipico proprio per il quale essi sono preordinati, anche un effetto ulteriore, ossia quello liberale.

L’atto posto in essere, negoziale o non negoziale che sia, rispetterà i canoni normativi e produrrà gli effetti previsti dal codice per quella fattispecie ma nel contempo dispiegherà anche un risultato liberale in capo di una delle parti. Ciò è possibile allorché l’agente sia mosso da un animus donandi, ovvero sia quel moto interiore – del tutto privo di costrizioni – volto all’arricchimento dell’altrui sfera giuridica[2] con conseguente – anche se non tassativo – depauperamento della propria. In dette fattispecie rileva, pertanto, il c.d. “l’interesse alla liberalità”, il quale nella donazione integra ed esaurisce il requisito causale mentre nelle liberalità diverse dalla donazione costituisce solo un profilo che emerge in concreto, rendendo dunque l’atto suscettibile di essere qualificato anche come atto di liberalità[3].

Di tale tipologia di atti vi è previsione nell’articolo 809 del Codice Civile ma degli stessi non viene data una puntuale definizione. Sono state la dottrina e la stessa giurisprudenza che di volta in volta hanno inquadrato le varie fattispecie talora in donazione diretta e talora nella cosiddetta “donazione indiretta”. In quest’ultima rientrano, a titolo esemplificativo, il caso in cui un genitore utilizzi il proprio denaro al fine di edificare – su terreno intestato ai figli – un immobile, identificando l’oggetto della disposizione nell’edificio realizzato e non già nel denaro tutte le volte in cui, tenendo conto degli aspetti sostanziali della vicenda negoziale e dello scopo ultimo perseguito dal disponente, l’impiego del denaro a fini edificatori sia compreso nel programma negoziale perseguito dal genitore donante[4]; o ancora il caso in cui via sia un’attribuzione, per un tempo considerevole, da parte del de cuius ad uno degli eredi, di un appartamento in uso gratuito, in quanto realizzata mediante lo schema del comodato gratuito[5].

Non costituisce donazione indiretta ma bensì donazione ex art. 769 c.c. l’elargizione di somme di denaro di non modico importo mediante assegni circolari, quando il beneficiante, titolare di un conto corrente su cui era autorizzata altresì ad operare la beneficiata, aveva chiesto alla banca la formazione di un certo numero di assegni circolari intestati alla suddetta, disponendo che il relativo importo fosse addebitato a quel conto[6] ovvero l’accollo interno con cui l’accollante, allo scopo di arricchire la figlia con proprio impoverimento, si sia impegnato verso quest’ultima a pagare all’istituto di credito le rate del mutuo bancario dalla medesima contratto[7].

Come può notarsi, la linea di demarcazione è molto sottile. Può, ad ogni modo, affermarsi che la donazione indiretta non si identifica totalmente con la donazione – intesa come contratto volto a realizzare la specifica funzione dell’arricchimento diretto del donatario a carico del donante, il quale agisce per spirito di liberalità senza ottenere nulla in cambio – bensì fa riferimento a liberalità che possono realizzarsi in diversi modi: con atti diversi dal contratto; con contratti nei quali il beneficiario è terzo; con contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali; con la combinazione di più negozi[8]. La donazione rimane il contratto tipico previsto espressamente dal legislatore con forma solenne, ossia l’atto per eccellenza espressivo di animus donandi ed idoneo a produrre effetto liberale.

Ma è indubbio che sussista l’eventualità che un atto tipico, disciplinato dal codice, avente una propria causa, possa produrre una liberalità dal punto di vista effettuale: resta immutata la funzione tipica che l’atto è preordinato a realizzare e dunque gli effetti normalmente scaturenti dallo stesso; ma, in compenso e contestualmente, si produce un arricchimento animo donandi a favore di un determinato soggetto, beneficiario della liberalità stessa.

Analisi del caso in esame

Inquadrati – seppur sinteticamente – gli istituti in parola, il caso oggetto di disamina da parte della Suprema Corte tratta uno dei casi concreti più comuni nella realtà fattuale, di non facile identificazione giuridica. Sovente infatti un soggetto – nel caso di specie un genitore – esprime la volontà di fare acquisire nel patrimonio di un terzo – in questo caso il figlio – un immobile al fine di permettergli di esercitare la titolarità dello stesso, senza che dall’acquisto di quest’ultimo consegua al beneficiario un depauperamento della sua sfera giuridica bensì un esclusivo vantaggio patrimoniale.

La questione giuridica in parola è scindibile in due ipotesi possibili: dazione diretta del denaro poi impiegato per l’acquisto dell’immobile e l’utilizzo preordinato del denaro come mezzo per acquisire il bene oggetto di contratto. In entrambi i casi siamo in presenza di una liberalità, in quanto è evidente l’intenzione del dante causa nel voler spontaneamente arricchire l’altrui sfera giuridica. Ma la qualificazione giuridica della fattispecie cambia notevolmente. Nel primo caso l’oggetto della liberalità è il denaro stesso, il quale poi, in un secondo tempo, viene impiegato dal donatario per l’acquisto dell’immobile. Ciò perché la somma elargita e l’acquisto dell’immobile acquisiscono una correlazione solamente successiva, voluta del donatario, il quale acquisisce la somma e solo dopo la impiega per pagare il prezzo della compravendita, scindendosi, pertanto, due momenti: acquisizione del denaro nella sfera giuridica del donatario e successiva compravendita dell’immobile da parte del predetto.

Nel secondo caso invece, la somma erogata dal donante è finalizzata ab initio proprio all’acquisto del bene, costituendo la stessa mezzo attraverso il quale addivenire al risultato di liberalità e non già oggetto di quest’ultima. Tipico il caso in cui il padre paghi il prezzo della compravendita, di cui figura parte acquirente il figlio, direttamente al venditore: è palese l’intento del padre nel donare al figlio – seppur indirettamente – il bene oggetto del contratto e non già il denaro stesso. Ciò perché la somma non transita nella sfera giuridica del donatario ma costituisce solo il mezzo impiegato per acquisire il bene. Ragion per cui, ai fini dell’acquisizione dell’immobile, la Suprema Corte ha stabilito come l’oggetto della liberalità sia, direttamente, il denaro nel primo caso ed, indirettamente, il bene nel secondo. Con evidenti risvolti sul regime di comunione legale dei beni tra coniugi.

Donazione indiretta e comunione legale dei beni nel matrimonio

Fatte queste opportune distinzioni, i giudici di legittimità fissano un altro importante punto, consequenziale a quello prima esposto e risolutivo in ordine alla controversa loro sottopostagli, ovverosia i riflessi della liberalità non donativa nel regime della comunione legale tra coniugi. Quest’ultimo costituisce, in mancanza di diversa statuizione, il regime patrimoniale legale della famiglia[9] e, in riferimento allo stesso, il nostro codice prevede che, in linea di massima, i beni acquisiti a vario titolo da un coniuge ricadano in comproprietà con l’altro[10], salvo casi particolari[11] nei quali il bene rimane nella titolarità del coniuge acquirente. Orbene, ci si potrebbe chiedere allora quale norma debba essere applicata al caso di specie.

La risoluzione del caso da parte della Suprema Corte

La Suprema Corte ha risolto la controversia in esame statuendo che “Nell’ipotesi in cui un soggetto abbia erogato il danaro per l’acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest’ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l’acquisto dell’immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l’elargizione del danaro paterno e l’acquisto dell’immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell’immobile stesso, e non già del danaro impiegato per il suo acquisto. Ne consegue che, in tale ipotesi, il bene acquisito successivamente al matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale è ricompreso tra quelli esclusi da detto regime, ai sensi dell’art. 179 c.c., lett. b), senza che sia necessario che il comportamento del donante si articoli in attività tipiche, essendo invece sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio-mezzo con l’arricchimento di uno dei coniugi per spirito di liberalità

La massima sopra riportata sancisce che il bene acquisito da un coniuge in costanza di matrimonio, quando ottenuto a titolo di liberalità, debba essere ricompreso tra quei beni personali ex art. 179 c.c., specificatamente alla lettera b, essendo sufficiente – ai fini della sussunzione di tale fattispecie alla norma sopracitata – che venga dimostrato il nesso tra “il negozio-mezzo” e l’arricchimento animo donandi conseguito, quantunque l’acquisizione del bene in parola sia avvenuta tramite un contratto di compravendita con parte acquirente il coniuge donatario.  “In sostanza”, – afferma la Suprema Corte – “in tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell’esclusione di cui all’art. 179 c.c., comma 1, lett. b) senza che sia necessaria l’espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall’art. 179 c.c., comma 1, lett. f) nè la partecipazione del coniuge non acquirente all’atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell’altro coniuge acquirente ai sensi dell’art. 179 c.c., comma 2, trattandosi di disposizione non richiamata

Alla luce delle considerazioni svolte è possibile affermare che nel nostro ordinamento è possibile produrre un risultato liberale con svariati negozi i quali, accanto agli effetti propri tipicamente previsti dall’ordinamento, sono in grado di produrre anche un effetto liberale allorché l’agente sia mosso da un interesse spontaneo all’arricchimento gratuito dell’altrui sfera giuridica. Nel caso del denaro utilizzato per un qualsivoglia acquisto da parte del donatario è necessario distinguere il caso in cui il predetto abbia acquisito la somma nella propria sfera giuridica e solo dopo utilizzato per pagare il prezzo della compravendita ovvero quello in cui il denaro stesso è stato dal donante corrisposto al venditore, costituendo pertanto il mezzo e non l’oggetto della liberalità.


[1] Art. 782 c.c.

[2] La disposizione di un diritto e l’assunzione di un’obbligazione ex art. 769 c.c. sono in stretto rapporto con l’arricchimento in quanto considerati mezzi tecnici di attuazione del medesimo. V. CAREDDA, Le liberalità diverse dalla donazione, op. cit. p. 42.

[3] La liberalità è un profilo causale insieme ad altri. Pertanto il venir meno della causa donandi non incide sulla validità dell’atto in quanto la suddetta è considerata un profilo eventuale, rimanendo l’atto dotato della propria natura nonostante si atteggi ad atto liberale. CAREDDA, Le liberalità diverse dalla donazione, op. cit. p. 191 ss.

[4] Cass. Civ., Sez II, sent. 20 maggio 2014 n. 11035.

[5] Il relativo valore, pari all’ammontare complessivo dei canoni di locazione, con riferimento al momento dell’apertura della successione, va computato ai fini della determinazione della porzione disponibile; l’animus donandi, in tal caso, può essere anche accertato presuntivamente in quanto individuabile in re ipsa. A. MILANO, 17-12-2004 in Nuova Giur. Civ., 2005, I, 688, nota di LEONARDI.

[6] Cass., Sez. II, sent. 6 novembre 2008, n. 26746.

[7] In questo caso la liberalità non è un effetto indiretto ma la causa dell’accollo, sicchè l’atto – non rivestendo i requisiti di forma ex art. 782 c.c. – risulta inidoneo a produrre effetti diversi dalla soluti retentio ex art. 2034 c.c.. Cass., Sez II, senti. 30 marzo 2006, n. 7507 in Vita not., 2007, 188.

[8] Particolarmente controverso rimane intuire quale sia lo strumento utilizzabile e quale il meccanismo di funzionamento. Si è ritenuto in dottrina ed in giurisprudenza che il fenomeno sia riconducibile alla combinazione di due negozi: il negozio mezzo ed il negozio fine, accessorio ed integrativo (Cass., Sez II, sent. 21 ottobre 2015, n. 21449). Il quadro è tutt’altro che univoco: taluni hanno reputato sufficiente un solo negozio, purché idoneo a produrre l’effetto indiretto di liberalità (Cass. Sez I, sent. 15 novembre 1997 n. 11327); tal altri hanno individuato una donazione indiretta nel caso di dazione di denaro laddove venga accertato il determinato fine di permettere al beneficiario, attraverso la suddetta, di procurarsi l’acquisto di un bene ( Cass. Civ., Sez. II, sent. 6 novembre 2008 n. 26746 ); altri ancora l’assenso del coniuge non acquirente partecipante all’atto d’acquisto personale dell’altro coniuge, avente natura ricognitiva e in parte confessoria ex art 179 c.c. ( Cass., Sez II, 9 novembre 2012 n. 19513, Rv. 624096 ) ; altri un donazione indiretta nel negotium mixtum cum donatione ( Cass., Sez. II, sent. 30 gennaio 2007 n. 1955 in Contratti, 2007, 753, nota di CERIO ); il contratto preliminare stipulato dal beneficiante con denaro proprio, il quale fa intervenire nell’atto definitivo il beneficiato, al quale fornisce il denaro per pagare il saldo ( Cass., Sez. II, sent. 15 dicembre 1984, n. 6581 ).

[9] Art. 159 c.c..

[10] Art. 177 c.c..

[11] Art. 179 c.c..

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