Simulazione: quali i termini per farla valere in giudizio

in Giuricivile, 2019, 4 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., sez. II civ., ordinanza 7/01/2019, n. 125

La simulazione, definizione e struttura

La  simulazione consiste in quella finzione giuridica per cui la reciproca dichiarazione delle parti di un negozio non corrisponde al loro reale comune volere; in altri termini, le parti vogliono solo l’apparenza del negozio stipulato, non anche la sua sostanza (così come sovente risulta da loro accordo segreto).

L’intento delle parti, pertanto, è quello di generare un’apparenza contrattuale, che risulti difforme rispetto a quanto realmente voluto, al fine di, per esempio, eludere il divieto posto da una norma giuridica, sfuggire a oneri fiscali, danneggiare i creditori, ecc…

La simulazione può essere di due tipi, assoluta ovvero relativa. Nel primo caso, le parti, in realtà, non intendono concludere alcun negozio giuridico (colorem habet, substantiam vero nullam); nel secondo, invece, i contraenti vogliono gli effetti giuridici di un determinato negozio ma dichiarano di volerne porre in essere un altro (colorem habet, substantiam vero alteram)[1].

Sono tre gli elementi costitutivi della fattispecie, di cui i primi due necessari e il terzo facoltativo:

  • il contratto simulato,
  • l’accordo simulatorio
  • e il contratto dissimulato.

Il contratto simulato altro non è che il contratto formalmente stipulato, ma non realmente voluto, dalle parti. L’accordo simulatorio consiste in quel patto segreto intercorrente fra le parti del negozio giuridico, che è espressione del contrasto sussistente fra quanto dalle stesse formalmente dichiarato e quanto, invece, realmente voluto. Il contratto dissimulato, infine, rappresenta l’elemento facoltativo della fattispecie, in quanto ricorrente solo per le ipotesi di simulazione relativa. Esso individua, infatti, il contratto che le parti avrebbero effettivamente inteso stipulare, a dispetto di quanto formalmente dichiarato all’esterno.

Potremmo, dunque, affermare che la simulazione, più che per divergenza fra quanto voluto e quanto dichiarato, si connota per difformità fra l’apparenza contrattuale concordemente e volontariamente creata dalle parti e il loro diverso e segreto volere[2]: ciò che si vuole è l’atto apparente, ma non gli effetti giuridici che ne discendono[3].

Gli effetti della simulazione

Il fenomeno simulatorio è disciplinato ai sensi degli artt. 1414 – 1417 c.c., che si preoccupano di definirne gli effetti.

In proposito, è opportuno rilevare che tali effetti possono manifestarsi in due direzioni opposte: ci può essere chi è interessato a far cadere l’atto apparente, in quanto da esso danneggiato, e chi, viceversa, ha interesse a far prevalere quest’ultimo sulla realtà sostanziale.

Fatta tale premessa, occorre distinguere gli effetti che si producono nei confronti delle parti dell’accordo da quelli che, invece, investono i soggetti terzi.

Per quanto riguarda i primi, vale la regola per cui produce effetti giuridici soltanto ciò che si è voluto realmente (e non fittiziamente)[4].

Recita, infatti, l’art. 1414 c.c.: Il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra di esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma (…)”.

Ne deriva che, in caso di simulazione assoluta, il negozio sarà completamente improduttivo di effetti; in caso di simulazione relativa, invece, avrà valore giuridico il negozio dissimulato, purché conforme ai requisiti prescritti per legge.

Quanto ai terzi, il discorso cambia. La simulazione, infatti, non può essere opposta ai terzi che abbiano acquistato in buona fede dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione. Viceversa, i terzi che abbiano a subire un pregiudizio dalla simulazione possono invocare, nei confronti delle parti, la circostanza che il contratto è solo simulato.

Se tali terzi siano creditori di una delle parti, occorrerà distinguere a seconda che si tratti di creditori del simulato alienante, i quali avranno tutto l’interesse ad invocare il carattere solo fittizio dell’alienazione, derivandone per loro un pregiudizio, ovvero creditori del simulato acquirente, che, all’opposto, saranno titolari dell’interesse di far considerare efficace l’atto d’acquisto, andando quest’ultimo ad aumentare la consistenza patrimoniale del loro debitore.

L’art. 1416 c.c., disciplina gli effetti della simulazione rispetto ai creditori, disponendo che la stessa non possa esser fatta valere dai contraenti nei confronti dei “creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che formano oggetto del contratto simulato”. Inoltre, “i creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questo se il loro credito è anteriore all’atto simulato”.

La distinzione soggettiva fra parti e terzi rileva anche sotto il profilo probatorio, essendo solo questi ultimi ammessi a provare la simulazione con ogni mezzo, senza limiti di sorta. Alle parti è, infatti, di regola preclusa la possibilità di avvalersi della prova testimoniale, salvo che la stessa sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato (art. 1417 c.c.).

Il problema della prescrizione dell’azione di simulazione

Con la pronuncia in commento, la Cassazione si è recentemente espressa in merito a un problema piuttosto ricorrente, quello, della corretta individuazione dei termini di prescrizione relativi all’azione diretta a far valere la simulazione in giudizio.

Prima di procedere con la disamina del caso, si anticipa che, secondo quello che ormai potremmo definire il consolidato orientamento giurisprudenziale, bisogna distinguere a seconda che si tratti di simulazione assoluta, ovvero relativa. Nel primo caso, infatti, l’azione sarebbe imprescrittibile. Nel secondo, invece, sarebbe soggetta ai termini ordinari di prescrizione (dieci anni), salva l’ipotesi, attratta all’interno del regime di imprescrittibilità, in cui la stessa sia diretta ad accertare la nullità del negozio simulato o di quello dissimulato.

La vicenda processuale

La vicenda giudiziaria trae origine nel 1992, quando una donna citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, i suoi tre fratelli per chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria dell’asse relitto del padre deceduto. I fratelli, allora, si costituivano i giudizio, chiedendo che

venisse accertata la simulazione dell’atto di vendita, risalente al 1969, con il quale il defunto genitore aveva trasferito all’attrice e al di lei marito una porzione di un podere, dissimulando, con l’atto suddetto, una donazione.

Il Tribunale di Bologna, con sentenza non definitiva del maggio 2006, rigettava la domanda riconvenzionale di simulazione, dichiarandola prescritta[5]. L’appello veniva rigettato. La causa perveniva, così, dinanzi alla Cassazione, sulla base di sei motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso, che è quello che qui ci interessa, gli attori lamentavano il fatto che il giudice di secondo grado non avesse riconosciuto l’imprescrittibilità dell’azione di simulazione, essendo quest’ultima diretta ad accertare la nullità dell’atto ad essa sottostante, in quanto privo dei requisiti di forma.

Il contratto dissimulato, infatti, che, nel caso di specie, era rappresentato da una donazione, risultava essere nullo, per difetto di requisito di forma prescritto ad substantiam, essendosi la vendita conclusa in assenza di testimoni[6].

La decisione della Corte

Sul punto, i giudici di legittimità, si sono conformati a quella che potrebbe essere definita una giurisprudenza consolidata, accogliendo il sopra citato motivo di ricorso e decidendo la causa anche nel merito.

La Corte, recuperando l’anticipata contrapposizione fra simulazione assoluta e relativa (in senso proprio), ha ribadito che, solo nel primo caso, l’azione di simulazione possa essere considerata imprescrittibile, perché diretta ad accertare la nullità tanto del negozio simulato, quanto di quello dissimulato. Nell’ipotesi, invece, di simulazione relativa, l’azione resterebbe soggetta all’ordinario termine decennale di prescrizione, essendo la stessa, in tal caso, finalizzata a far valere un interesse prettamente economico del soggetto agente, attraverso lo smascheramento dell’effettivo intento perseguito dalle parti con la stipulazione del negozio simulato.

In particolare, nella citata ordinanza possiamo leggere che “il discrimine tra azione di simulazione assoluta e di simulazione relativa in senso proprio sta nel fatto che con la prima si mira soltanto a far dichiarare l’inesistenza di qualsiasi mutamento della realtà giuridica preesistente al negozio simulato, mentre con la seconda si tende a far emergere il reale mutamento di detta realtà voluto dalle parti in luogo di quello apparentemente posto in essere, in modo e al fine di potersene in qualche modo avvantaggiare, con la conseguenza che solo in quest’ultimo caso deve parlarsi di prescrizione, per altro con esclusivo riferimento ai diritti nascenti dal negozio dissimulato”.

La Corte ha, però, meglio chiarito i presupposti della richiamata classificazione. Infatti, il binomio azione di simulazione relativa – prescrittibilità in tanto vale in quanto la suddetta azione miri unicamente ad individuare il reale contratto voluto dalle parti, al fine di far valere il diritto ad esso sotteso (azione di simulazione relativa in senso proprio).

In altri termini, la distinzione fra azione di simulazione assoluta (imprescrittibile) e azione di simulazione relativa (prescrizione in dieci anni) non può considerarsi una contrapposizione di tipo assolutistico, in quanto altrimenti si fonderebbe sul presupposto (errato) che la seconda sia sempre diretta ad ottenere l’adempimento del contratto dissimulato o, comunque, a trarne un qualche effetto in proprio favore[7].

Il ragionamento, allora, risulterà corretto solo ove espresso in termini di più ampio respiro: quando, infatti, pur prospettandosi l’esistenza di un negozio giuridico dissimulato sotto quello apparente (simulazione relativa), l’azione intentata si limiti a richiedere che ne venga dichiarata l’assoluta improduttività di effetti giuridici, la stessa non potrà che considerarsi imprescrittibile, non venendo con essa accampata alcuna pretesa in merito al negozio dissimulato, del quale unicamente si invoca la nullità.

Infatti, quando l’azione di simulazione, sia essa assoluta ovvero relativa, tende all’accertamento della nullità, non solo del negozio apparente (perché non voluto), ma anche di quello dissimulato (perché illecito), l’imprescrittibilità di essa discenderà direttamente dal combinato disposto degli artt. 1414 e 1422 c.c[8].

A conclusione, dunque, di questa breve disamina del fenomeno simulatorio e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, vediamo come la Corte impiegava i suddetti principi per addivenire alla soluzione del caso proposto.

La Cassazione, in particolare, riteneva che il giudice territoriale non avesse fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, valutando il mero subentro dei ricorrenti nella posizione del de cuius come sufficiente a far decorrere la prescrizione della simulazione a partire dal compimento dell’atto e come irrilevante la circostanza che il negozio dissimulato fosse nullo per difetto di forma, stante l’assenza dei due testimoni prescritti per legge ai fini della validità del negozio medesimo. L’azione, pertanto, era da considerarsi imprescrittibile.


[1] A queste due macrocategorie è possibile affiancare la simulazione c.d. parziale, ovvero quella che non investe il contratto nella sua totalità, ma riguarda esclusivamente la singola clausola dello stesso, e la simulazione di persona (o interposizione fittizia di persona), che si verifica quando le parti intendono nascondere il reale soggetto che si vuole come parte del contratto stipulato.

[2] La dichiarazione delle parti è, dunque, spontanea e connotata dall’elemento volitivo; nel caso, infatti, in cui si dichiarasse ciò che non si vuole in realtà dichiarare, si incorrerebbe nel diverso fenomeno della riserva mentale. Così, A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Cedam, 2007, p. 112.

[3] Spesso la realtà giuridica che le parti realmente avevano inteso realizzare risulta da una controdichiarazione rilasciata alla conclusione del negozio apparente, redatta talvolta per iscritto, con finalità probatoria dell’accordo simulatorio.

[4] Discusso in dottrina se, rispetto al contratto simulato, sia configurabile l’ipotesi di nullità, inesistenza o inefficacia.

[5] Più specificatamente, la corte territoriale muoveva dall’assunto che, non avendo gli eredi agito in riduzione, il subentro degli stessi nella posizione del de cuius fosse sufficiente a far decorrere la prescrizione della simulazione, a partire dal compimento dell’atto medesimo (contratto simulato). Irrilevante la circostanza che il negozio dissimulato (la donazione) fosse nulla per difetto di forma, stante l’assenza di testimoni davanti al notaio.

[6] L’art. 48 della Legge Notarile, 16 febbraio 1913 n. 89, esclude espressamente per le donazioni (e per i contratti di matrimonio) la facoltà di rinunziare all’assistenza dei testimoni.

[7] Si veda, ad esempio, Cass. civ., 3 agosto 1977, n. 3441, secondo cui «l’azione di simulazione relativa è imprescrittibile quando è diretta soltanto a dimostrare la nullità, per carenza di causa o di accordo, del negozio simulato o quando anche il negozio dissimulato è nullo, mentre è soggetta alla prescrizione ordinaria quando l’attore non si limita a chiedere una semplice declaratoria iuris, ma agisce allo scopo di realizzare gli effetti derivanti dal contratto dissimulato».

[8] In tal senso anche Cass. civ., 4 febbraio 1970, n. 231; Cass. civ., 16 gennaio 1997, n. 382; Cass. civ., 6 maggio 1991, n. 4986.

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