Omessa comunicazione identità del conducente al momento dell’infrazione: questione alla Cassazione

in Giuricivile, 2019, 2 (ISSN 2532-201X), nota a Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 30939 del 29.11.2018

Le Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con la breve Sentenza n. 30939 del 26 settembre 2018, ha affrontato una questione di particolare rilevanza e di estremo interesse pratico: l’omessa comunicazione alla Polizia Stradale dell’identità personale del conducente di una autovettura al momento della commissione dell’infrazione.

Il caso

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte trae origine dal ricorso per Cassazione promosso dal Ministero dell’Interno a seguito della conferma da parte del Tribunale di Genova della decisione resa dal Giudice di Pace territoriale in cui si è negato che la società proprietaria di una autovettura, cui era stato contestato un eccesso di velocità, fosse incorsa nella violazione di cui all’art. 126 bis co. 2, Codice della Strada[1], ossia l’omessa comunicazione dell’identità del conducente dell’autovettura al momento della commissione dell’infrazione alla Polizia Stradale.

Il giudice del secondo grado ha ritenuto di confermare l’accoglimento dell’opposizione all’ordinanza prefettizia in base alla circostanza secondo cui il legale rappresentante della società opponente non  aveva omesso di comunicare le generalità del conducente, ma si era limitato ad inviare una comunicazione in cui rilevava che egli, avendo adoperato il veicolo multato durante i mesi estivi con tutta la famiglia, non fosse in grado di riferire con esattezza se al momento dell’infrazione guidasse lui ovvero la consorte.

Il tenore di tale comunicazione ha indotto il Tribunale a ritenere che la proprietà avesse mantenuto una condotta collaborativa “idonea a scriminare l’omessa comunicazione” e ha, dunque, permesso che la società andasse esente da responsabilità.

Il Ministero, soccombente in due gradi di giudizio, ha quindi ritenuto di promuovere ricorso per Cassazione con un unico motivo denunciando, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo, la violazione e la falsa applicazione della norma cui l’ordinanza prefettizia si riferiva.

I precedenti giurisprudenziali e la decisione della Corte

Nell’affrontare il caso sottopostole, la Corte di Cassazione ha ricordato le posizioni assunte in precedenti pronunce (tra le altre, i Giudici menzionano le sentenze nn. 13748/2007, 12482/2009, 21957/2014 e 2555/2018) ed ha evidenziato che in caso di illecito amministrativo previsto dall’art. 126 bis, co. 2, D.Lgs. 285/92, il proprietario del veicolo, in quanto dello stesso responsabile, è sempre tenuto a conoscere l’identità dei soggetti cui ne affida la conduzione, pena la responsabilità a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare.

Inoltre,  la Seconda Sezione della Corte riferisce di una precedente ordinanza (la n. 9555/2018) in cui, uniformandosi alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 165/2008, ha ritenuto necessario operare una netta distinzione tra la condotta del proprietario di un autoveicolo che omette del tutto di comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della violazione e la condotta di colui che non omette totalmente di ottemperare a tale invito, ma fornisce una dichiarazione di contenuto negativo adducendo giustificazioni “la cui idoneità ad escludere la presunzione di responsabilità a carico del dichiarante deve essere valutata dal giudice di merito”.

La predetta pronuncia della Corte Costituzionale, si sottolinea, è stata recepita anche dal legislatore nel 2006, allorché, con l’art. 2, co. 164, l. b) del D.L. 262/2006, – inapplicabile ratione temporis nel giudizio in cui era stato sollevato l’incidente di legittimità costituzionale – ha previsto una modifica dell’art. 126 bis, co. 2 cod. strada, ed ha limitato la punibilità dell’omessa comunicazione dei dati personali e della patente di guida del conducente alla sola ipotesi in cui la stessa non sia supportata da giustificato e documentato motivo.

Con riferimento alla qualificazione di tali due attributi, la giustificabilità e la documentabilità, la Cassazione ha ritenuto che l’aggettivo “documentato” sia da intendersi, per esigenze di nomofilachia, nel senso estensivo di provato ed ha ritenuto, pertanto, che la documentazione del motivo sia un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, sindacabile solo entro i limiti di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c.[2].

Per quanto concerne, invece, la giustificabilità del motivo addotto dal proprietario, la Corte ha ritenuto che, seppur sia vero che la ricostruzione del fatto storico sia appannaggio del giudice di merito, è altrettanto vero che il medesimo giudice, una volta ricostruita la sequenza fattuale, deve operare un giudizio di diritto sindacabile in sede di legittimità allorché esprima un apprezzamento di valore ed attribuisca ovvero neghi al fatto storico l’idoneità a giustificare una dichiarazione negativa.

I giudici di Piazza Cavour hanno infatti evidenziato che “la nozione di giustificato motivo della mancata conoscenza dell’identità del conducente […] è forgiata dal legislatore come una nozione elastica (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali), allo scopo di consentire l’adeguamento della norma alla realtà da disciplinare”.

In sostanza, dunque, il generico paradigma della giustificabilità di una condotta deve essere specificato in sede interpretativa sia riferendosi ai principi generali richiamati dalla stessa disposizione normativa, sia riempiendo di significato e concretizzando la disposizione stessa con fattori esterni aderenti alla coscienza generale

Di guisa, il giudizio circa la giustificabilità o meno della condotta risulta assolutamente censurabile in sede di legittimità quando contrasti con “con i principi dell’ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente”.

A tal proposito, la Corte ha indicato due circostanze in cui sussiste un giustificato motivo: in ipotesi di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario ed in presenza di situazioni imprevedibili ed incoercibili che impediscono al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento nonostante che egli abbia (e dimostri di aver) adottato ogni misura idonea a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l’identità di chi adoperi alla guida del veicolo.

La clausola generale del “giustificato motivo” va quindi riempita di concretezza “non potendosi ritenere, per contro, giustificato il proprietario che dichiari di ignorare chi sia il conducente del veicolo senza aver dimostrato quali misure egli abbia adottato per conservare la memoria di chi abbia detenuto il veicolo”.

In ragione di quanto precisato, nel caso che ha occupato i giudici della seconda sezione, la censura mossa dal Ministero dell’Interno si è palesata fondata poiché il Tribunale non ha assunto tra gli standard conformi ai valori dell’ordinamento ed esistenti nella realtà sociale il dovere del proprietario del veicolo di conoscere l’identità dei soggetti ai quali venga affidata la relativa conduzione.

Il principio di diritto

Alla luce di quanto rilevato, accogliendo il ricorso promosso dal Ministero dell’Interno, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno cassato con rinvio al Tribunale di Genova e sono giunte ad affermare il seguente principio di diritto:

“ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2, cod. strada, come modificato dall’art. 2, comma 164 lettera b), del decreto-legge n. 262/2006, convertito in legge con la legge n. 286/2006, ai fini dell’esonero del proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che guidava il veicolo al momento del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di “giustificato motivo” soltanto il caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile ed incoercibile che impedisca al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento, nonostante che egli abbia (e dimostri in giudizio di avere) adottato misure idonee, esigibili secondo i criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi alla guida del veicolo”.


[1]  Art. 126 bis co. 2 D.Lgs. 285/1992: “L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1.142. (8) La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica”.

[2] Art. 360, n. 5 c.p.c.: “Per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

1 COMMENTO

  1. E da quando decorre il termine per comunicare chi era alla guida? Dall’invito della PA come sostengono alcuni giudici della Corte di Cassazione, o dalla definizione della contestazione per esaurimento dei mezzi di gravame o dalla scadenza dei termini per ricorrere come invece sostiene la maggior parte della giurisprudenza di merito sostenendo l’interpretazione della Corte Costituzionale?

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