Rapporto tra azione di simulazione e tutela dei diritti del legittimario

in Giuricivile, 2019, 1 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., sez. II civ., ord. 31/08/2018, n. 21494

1. Il caso all’attenzione della Corte

L’attore presentava, al Tribunale di Palermo, domanda di accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita di quota di immobile di cui il de cuius era comproprietario. Pretendeva quindi dichiararsi che tale quota cade e rimane nel relictum[1], aprirsi la successione legittima e procedersi alla divisione del “patrimonio relitto” in due parti uguali, spettando l’altra metà al fratello, unico coerede, ex art. 566 c.c., previa collazione delle donazioni di cui quest’ultimo fosse stato destinatario per atto del de cuius.

La Suprema Corte sanciva con l’ordinanza n. 21494 del 31 agosto 2018 che l’attore aveva agito quale erede non beneficiato del de cuius, dunque con assoggettamento ai limiti probatori che l’art. 1417 c.c. dispone per la prova dell’atto (o contratto) simulato, e concludeva per il rigetto del ricorso, non avendo l’attore dedotto controdichiarazione[2] scritta comprovante il patto simulatorio.

L’attore, precisa la Corte, avrebbe potuto giovarsi della prova testimoniale e presuntiva senza i limiti degli artt. 2721 ss. c.c., solo se avesse agito in qualità di legittimario per chiedere la reintegrazione della quota di legittima, nel nostro caso un terzo dell’asse ereditario ex art. 537 c.c.

2.1 Premessa: nota storica

Dobbiamo occuparci dei rapporti tra azione di simulazione e tutela dei diritti del legittimario, dacché l’ordinanza in commento si colloca nel solco di una consolidata tradizione giurisprudenziale: gli arresti immediatamente successivi all’entrata in vigore del nuovo codice[3] già si distinguevano per una particolare sensibilità verso la posizione del legittimario – per legge assegnatario di una quota della massa ereditaria –, sensibilità che aveva ed ha punto di emersione nel riconoscimento della terzietà, della posizione del legittimario, rispetto all’atto simulato posto in essere dal de cuius, a cui consegue, ex art. 1417 c.c., l’esonero dalle limitazioni probatorie che incombono alle parti quando vogliano dimostrare la simulazione di un atto da loro composto.

Sotto l’imperio del codice civile del 1865, l’art. 811 sanciva una presunzione legale di liberalità delle alienazioni, compiute a favore di legittimario, a capitale perduto o con riserva di usufrutto, e le corti del Regno largheggiavano nell’ammettere all’istruttoria prove non documentali[4], quando dedotte dall’erede riservatario. La teoria dottrinale della simulazione non aveva trovato ancora una solida sponda nel dettato normativo ed i due articoli che potevano ambire a dare cittadinanza, nell’ordinamento post-unitario, a questa teoria – il 1055 ed il 1319 –, non opponevano certo una resistenza, alla anzidetta lodevole operazione ermeneutica, di proporzioni pari a quella che oggi può opporre il nostro art. 1417 c.c.3.

2.2 Segue: posizione del legittimario preterito

Prima di provare a discutere aspetti del problema nel diritto vigente, occorre precisare che la nostra attenzione sarà polarizzata soprattutto sulla figura del legittimario delato. In linea di principio, infatti, il legittimario preterito è vocato all’eredità, tant’è che può esercitare i poteri dell’art. 528, co. 1 c.c.[5], ma non si è compiuta nei suoi confronti la delazione dell’eredità, avendo il testatore istituito erede universale un estraneo.

Orbene, quanti sostengono che il legittimario acquisti la qualità di erede per effetto della sentenza di riduzione[6], o per effetto di accettazione espressa della delazione ex lege che gli derivi per effetto della sentenza di riduzione[7], o ancora che egli abbia diritto ad una porzione dei beni del de cuius a titolo di legato ex lege o sotto forma di donazioni in conto di legittima[8], sono concordi nel dire che il legittimario pretermesso, prima dell’esperimento dell’azione di riduzione, non può logicamente essere erede, indi il regime probatorio agevolato nell’azione di simulazione, assoluta o relativa, gli verrà infallibilmente riconosciuto[9], anche senza la speciale puntualizzazione della causa petendi[10] che vedremo richiesta per il legittimario delato.

Per contro, se si sostiene che il legittimario pretermesso è erede ope legis già prima del positivo esercizio dell’azione di riduzione[11], il regime probatorio agevolato potrà essergli riconosciuto, ugualmente che per il legittimario delato, solo dietro osservanza delle condizioni discusse nei paragrafi seguenti.

3. Posizione del legittimario rispetto all’azione di simulazione

Apertasi la successione, il legittimario sospetta che il de cuius abbia posto in essere una fattispecie simulatoria, non necessariamente con un intento fraudolento od illecito o lesivo degli specifici interessi del legittimario[12]. Poiché a questi è dalla legge riservata una quota della massa ereditaria, trova consenso in dottrina quest’affermazione, discendere dalla legge[13], a vantaggio del legittimario, un diritto, indipendente dagli acquisti per via successoria dei diritti ereditari, che gli compete iure proprio e non iure successionis[14].

L’esercizio di tale diritto consente di rimuovere gli ostacoli, di ordine giuridico, che si oppongono alla concretizzazione delle inderogabili aspettative di godimento dei cespiti ereditari. Il legittimario, infatti, ha diritto (potestativo) di chiedere la formazione della massa di calcolo della legittima, con conseguente compimento dell’operazione, algebrica e meramente contabile, di addizione del valore netto dei beni relitti dell’asse con il valore delle donazioni stipulate in vita dall’ereditando, al fine di misurare, sulla base di questo valore numerico,  il valore della quota di legittima; indi, egli ha il diritto (potestativo), di chiedere, con l’azione (costitutiva) di riduzione, che siano dichiarate inefficaci nei suoi confronti le eventuali disposizioni testamentarie (universali e particolari) e le donazioni, quando eccedano il valore della quota della massa ereditaria di cui l’ereditando poteva legittimamente disporre[15].

Con l’azione di simulazione, che è azione dichiarativa, il legittimario però non fa valere nessuno di questi due diritti. Il legittimario ha legittimazione ad agire in simulazione perché afferma come proprio il diritto – accertarsi l’esistenza di simulazione relativa o assoluta – fatto valere in giudizio. Egli tuttavia, al fine di beneficiare delle agevolazioni probatorie, deve anche affermare che il diritto, che all’atto della citazione afferma come proprio, non sia stato da lui acquisito per effetto di successione (iure successionis) universale nella posizione del de cuius, bensì per effetto immediato di legge al momento della vocazione ereditaria (iure proprio)[16].

Questa affermazione il legittimario deve compiere puntualizzando nella causa petendi che: uno, egli è legittimario e quindi titolare di diritti impreteribili a tutela della quota di legittima, e due, che il fenomeno simulatorio di cui si chiede l’accertamento è astrattamente[17] idoneo a recare pregiudizio ai suoi diritti impreteribili. Questa dimostrazione deve avvenire con l’osservanza delle regole ordinarie di ammissibilità della prova, perché il regime probatorio agevolato può essere invocato solo quando il thema probandum è l’esistenza della simulazione e non l’antecedente logico dell’ammissione al regime probatorio agevolato. Con ciò, egli dovrà allegare, sotto forma di semplice operazione contabile, che l’esclusione, dalla massa di calcolo dell’art. 556 c.c., del cespite coinvolto nella simulazione è idonea a pregiudicare i suoi diritti impreteribili.

Questi due fatti storici, oltre ovviamente al fatto storico “esistenza dell’atto simulato e della simulazione”, affermati nella causa petendi e costitutivi del diritto sostanziale azionato, devono essere provati in giudizio, e cospirano nel senso di trasformare il diritto fatto valere in giudizio con l’azione di simulazione, da “diritto a fare accertare la simulazione” a “diritto a fare accertare la simulazione in qualità di terzo rispetto al rapporto sostanziale”. L’azione di simulazione che esperisce, quindi, è diversa da quella che cade nella successione ed a cui era legittimato il de cuius, perché diverse sono le causae petendi.

4. Campo di rilevanza del regime probatorio agevolato

Il caso di gran lunga più frequente nei repertori giurisprudenziali è quello della simulazione relativa di un contratto di compravendita che dissimula un contratto di donazione[18]. Possiamo però estendere i confini dell’area di rilevanza del fenomeno, se si pensa che il legittimario può promuovere un’azione di simulazione, con conseguente acquisizione della qualità di terzo per l’art. 1417 c.c., ogni qual volta l’azione di simulazione si rivolga contro atti dotati di astratta idoneità lesiva dei diritti impreteribili del legittimario, in particolare il diritto a conseguire la quota di legittima[19].

Non è esatto affermare che l’azione di simulazione sia in funzione unicamente dell’esercizio dell’azione di riduzione (e successiva eventuale restituzione) delle disposizioni lesive[20], per  quanto, certamente, anche il diritto potestativo alla riduzione discenda al legittimario, non dalla trasmissione del fascio dei rapporti giuridici del de cuius ma per diretta disposizione di legge. Può darsi infatti che il legittimario, accertata la simulazione, preferisca aggredire l’atto simulato attraverso un’azione acquisita iure successionis (es. revocazione della donazione per ingratitudine ex art. 800 c.c.) oppure attraverso un’azione che faccia valere la difettosità dell’atto in sé, per un vizio genetico od esecutivo, ed al cui esercizio il de cuius non poteva essere legittimato (es. la risoluzione, ex art. 793, co. 4 c.c., della donazione per inadempimento di onere da eseguirsi dopo la morte dell’ereditando). L’azione di simulazione, in questi casi, è soltanto un ponte che il legittimario deve percorrere quando il fenomeno simulatorio ostacola una successiva impugnazione dell’atto simulato ma, diversamente che per le azioni degli esempi anzidetti, che non istituiscono regimi probatori differenziati, per l’azione di simulazione a regime probatorio agevolato è necessaria la sopra descritta puntualizzazione della causa petendi[21].

È per derivazione logica da questa speciale natura della causa petendi che, se non ci inganniamo, discende che il regime probatorio agevolato può essere accordato solo se nell’atto simulato sia dato rintracciare l’idoneità lesiva dei diritti impreteribili del legittimario, primo tra tutti il diritto alla regolare formazione della massa ereditaria. Se l’elusione dell’art 556 c.c. fosse giuridicamente esclusa, l’azione di simulazione potrebbe esperirsi, anche in via incidentale, in funzione dell’esercizio delle azioni a tutela dei singoli rapporti giuridici tra il legittimario ed il cespite volta a volta aggredito, ma costui dovrà soggiacere al regime probatorio ordinario.

Se è vero che l’azione di simulazione a regime probatorio agevolato deve essere rivolta contro una fattispecie simulatoria idonea a pregiudicare il diritto di legittima dell’attore, ne segue che l’atto simulato deve, almeno apparentemente, causare l’esclusione di un cespite dalle operazioni di calcolo della massa ereditaria[22], o accrescere le passività ereditarie[23], o infine alterare reciprocamente l’entità dei termini algebrici “relictum” e “donatum[24] che compaiono nell’operazione di calcolo descritta nell’art. 556 c.c. [25] Nell’ultimo caso, infatti, non può escludersi che il legittimario abbia a patire un pregiudizio per i suoi diritti impreteribili se l’atto simulato determina un imputazione del cespite nel relictum anziché nel donatum, poiché il relictum subisce la detrazione dei debiti ereditari e questi potrebbero essere di tale entità da azzerarne completamente il valore, con conseguente riduzione del valore della massa ereditaria, costituita ormai dal solo donatum.

Non è inutile ricordare che nel concetto di donatum vengono a ricadere tutti gli atti che sono sottoponibili a riunione fittizia[26], quindi anche, ad esempio, tutte le donazioni sottoposte a collazione, incluse tra queste le donazioni rimuneratorie, le liberalità indirette dell’art. 809 c.c. (adempimento dell’obbligo altrui, remissione di debito, contratto a favore di terzo etc.) e le assegnazioni varie dell’art. 741 c.c., le donazioni di modico valore che non siano liberalità d’uso.

Tutto all’opposto per quanto riguarda le categorie di possibili atti dissimulati aggredibili con l’azione di simulazione agevolata, quando la simulazione è relativa. La puntualizzazione della causa petendi impedisce al legittimario di godere del regime probatorio agevolato quando l’atto dissimulato, valido ed efficace[27], ricada, per gli effetti giuridici che produce, nelle tre tipizzazioni appena elencate per l’atto simulato. Con un’eccezione: il regime probatorio agevolato può essere riconosciuto anche quando l’atto dissimulato ricada in una delle tre tipizzazioni previste per l’atto simulato, purché il legittimario alleghi che simulazione nasconde l’esistenza di un atto (dissimulato) idoneo a causare, ai suoi diritti impreteribili, una diminuzione, che pure esiste a causa dell’efficacia di un atto dissimulato, minore di quella per cui è idoneo l’atto simulato. Per esempio, se l’alienazione onerosa simulata nasconde un’alienazione onerosa dissimulata di un cespite di valore minore, il legittimario potrà agire con la simulazione a regime probatorio agevolato per recuperare alla massa ereditaria la differenza di valore tra i due cespiti.

5. Il topos della giurisprudenza

È diffusa, in giurisprudenza, l’affermazione che l’erede legittimario che chieda l’accertamento della simulazione relativa, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti dell’atto simulato, quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all’intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata[28]. In tale situazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a causa petendi accanto al fatto della simulazione ed il legittimario – benché successore del defunto – non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall’art. 1417 c.c., facendo egli valere un interesse[29], alla tutela giurisdizionale del diritto di legittima, suo proprio ed in conflitto con quello del de cuius[30].

Questa massima merita dei commenti. Riteniamo infatti che non sia necessario, al fine della ammissione al regime probatorio agevolato nell’azione di simulazione, richiedere al legittimario di proporre la domanda di simulazione in congiunzione con una domanda reintegratoria o con una domanda di nullità o di inefficacia dell’atto dissimulato[31], e che sia inesatto, oltre che insufficiente, richiedere al legittimario l’affermazione dell’interesse ad agire in qualità di terzo per la tutela dei propri diritti di riserva.

6.1 Critica: l’affermazione dell’interesse ad agire

Già nel par. 3 abbiamo rilevato come l’azione di simulazione a regime probatorio agevolato abbia una causa petendi che la differenzia dall’azione a regime ordinario[32], essendo necessario che il legittimario agisca in simulazione per la tutela della propria quota di legittima facendo valere una posizione, in termini di interesse giuridico al risultato dell’azione, antagonista rispetto a quella del de cuius[33]. Questa conflittualità di interesse giuridico al risultato dell’azione c’è tra l’azione di simulazione, che il de cuius potrebbe esperire in quanto parte dell’atto simulato, e l’azione esperibile dall’erede, e conferma le differenti origini della legittimazione ad agire in simulazione, ricavando il legittimario, per volontà della legge, per effetto della apertura della successione e della legge stessa, una legittimazione originaria ed autonoma da quella, spettante al de cuius, caduta nell’asse alla di lui morte.

Tuttavia la disparità di interesse giuridico non giustifica il regime probatorio agevolato, perché il legittimario potrebbe far valere i suoi autonomi diritti di riserva con l’azione a regime probatorio ordinario pur mantenendo un interesse all’azione ugualmente antagonista rispetto a quello del de cuius. Bisogna imporre un ulteriore passaggio, affinché il legittimario acquisisca la qualità di terzo rispetto all’atto simulato, e cioè chiedergli di allegare, nella causa petendi dell’azione di simulazione a regime probatorio agevolato, proprio la idoneità dell’atto simulato a pregiudicare i diritti successori, a lui riconosciuti dalla legge con prevalenza su qualsiasi volontà antagonista del de cuius.

Diciamo che l’esercizio dei diritti impreteribili del legittimario si compie solo con l’allegazione della lesione di tali diritti, non bastando la mera significazione di un interesse giuridico all’esercizio dei diritti impreteribili; ma una tale mera significazione compie il legittimario che non alleghi l’idoneità presuntiva della simulazione a ledere i suoi diritti impreteribili, limitandosi, ad esempio, a richiedere l’accertamento della simulazione “per la tutela dei propri diritti di riserva”.

Il legittimario deve dunque: allegare la propria qualità di legittimario, allegare l’idoneità astratta della simulazione a creare una situazione lesiva che gli impedisca di conseguire i diritti di riserva, e rivelare così il suo interesse al risultato dell’azione[34], o esplicitamente affermando di agire per la rimozione dalla realtà giuridica del velo simulatorio, o implicitamente per tramite della formulazione della causa petendi, la quale, almeno ordinariamente, implica il petitum[35], mentre non sarebbe sufficiente, per l’attore, affermare di “agire in simulazione con regime probatorio agevolato per realizzare un interesse di tutela dei propri diritti impreteribili”. Innanzi tutto, la dottrina processualistica è concorde nell’affermare che l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. non è un requisito o condizione dell’azione nuovo ed aggiuntivo, da dimostrarsi volta per volta[36], non rientrando neanche tra gli elementi, soggettivi od oggettivi, individualizzanti dell’azione.

In secondo luogo, un interesse ad agire, formulato in questa maniera, sarebbe ammissibile solo per le due azioni a tutela dei diritti impreteribili (azione per la formazione della massa di calcolo della legittima ed azione di riduzione) e non anche per l’azione di simulazione, degradando per essa tale interesse tutt’al più a movente psicologico dell’azione.

In ultimo luogo, un piccolo ragionamento. L’interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., con l’azione di simulazione a regime agevolato non può essere che la “rimozione dalla realtà giuridica, in qualità di terzo, del velo simulatorio”. Ora, ammettendo, per assurdo, l’attore ad agire, con l’azione di simulazione, sulla base della (sola) affermazione esplicita di tale interesse al risultato dell’azione[37], senza l’opportuna puntualizzazione della causa petendi, consentiremmo all’attore di godere del regime probatorio agevolato anche quando fosse giuridicamente escluso ogni pregiudizio alla quota di legittima e l’attore anzi agisse a tutela delle sue pretese successorie radicate sulla quota disponibile. Questo perché, se è vero che l’interesse ad un risultato processuale chiama un petitum (immediato) a sé conforme e viceversa, e se è vero che il petitum, nella maggioranza dei casi, è implicato nella causa petendi[38], la causa petendi delle azioni eterodirette non è, nella sua integralità, implicata nel petitum, cioè non vi è corrispondenza biunivoca tra l’uno e l’altra – potendo un petitum essere fondato su differenti causae petendi[39], e quindi non valere la seguente proprietà transitiva, derivare deduttivamente, da ogni interesse al risultato processuale, una univoca causa petendi.

In altri termini, non capita sempre che dalla sola affermazione dell’interesse al risultato processuale possa ricavarsi con certezza la consistenza della causa petendi. Nel nostro caso, ammettere il legittimario al regime probatorio agevolato sol che agisca per la “rimozione dalla realtà giuridica, in qualità di terzo, del velo simulatorio”, senza imporgli una puntualizzazione della causa petendi, farebbe dubitare se il legittimario agisca in qualità di terzo per la tutela dei diritti impreteribili oppure, ad esempio, in forza di precedente rinunzia all’eredità o di prescrizione del diritto di accettazione. Il legittimario in questo modo, schermandosi dietro l’affermazione dell’interesse al risultato, potrebbe sfuggire l’onere di puntualizzazione della causa petendi nel senso richiesto.

6.2 Segue: la natura della causa petendi

Se la causa petendi è mutila, ovvero se manca la specificazione dell’idoneità dell’atto simulato a causare pregiudizio ai diritti impreteribili del legittimario, l’interesse all’azione di costui è certamente antitetico a quello del de cuius – quest’ultimo, ordinariamente, non ha interesse a fare accertare in giudizio l’esistenza della simulazione –, ma non si acquisisce al processo quel medio logico che consente di concepire l’azione di simulazione come reazione ad una lesione di un diritto proprio del legittimario, e come esercizio (giudiziale) del diritto stesso.[40]

Se pretendiamo, dal concetto di interesse al risultato processuale, i servigi che la puntualizzazione della causa petendi rende ai nostri scopi, siamo costretti a configurare un nesso funzionale inscindibile tra l’azione di simulazione e una o entrambe le azioni a tutela dei diritti impreteribili. Infatti, l’interesse ad agire “per la tutela giurisdizionale (Rechtsschutzbedürfnis) del diritto di legittima”, richiesto dalla giurisprudenza, è l’interesse ad un provvedimento giudiziale che ponga l’attore in una posizione giuridica, relativamente al diritto di legittima, migliore o diversa rispetto a quella in cui costui si trovava prima dell’esercizio dell’azione; il giudice può ciò fare solo se il dispositivo ha una diretta incidenza sulla consistenza o sull’attuabilità del diritto di legittima. È questo quello che avviene nelle azioni a tutela dei diritti impreteribili (domanda di calcolo della quota di legittima ex art. 556 c.c. e domanda di riduzione), mentre invece le azioni di simulazione sono azioni di nullità, volte ad accertare la qualificazione giuridica (simulata) della dichiarazione di volontà[41] e nulla più.

Di vero allora, imporre all’attore di affermare un interesse processuale alla reintegrazione, anche in senso lato, del diritto di legittima, consente certamente di neutralizzare l’onere di puntualizzazione della causa petendi dell’azione di simulazione a regime probatorio agevolato, ma produce l’effetto collaterale di obbligare l’attore a promuovere l’azione di simulazione cumulativamente (o in via incidentale) con una delle (o entrambe le) azioni a tutela dei diritti impreteribili. Ma fare ciò – e non riusciamo ad immaginare altri modi di concepire l’interesse al risultato processuale in modo da compensare la lacunosità della causa petendi – equivale a ibridare gli interessi delle singole azioni, saldandole assieme in un inevitabile esercizio congiunto, e facendo dell’interesse delle azioni a difesa dei diritti impreteribili un prolungamento complementare necessario dell’interesse proprio dell’azione di simulazione[42].

Non possiamo ancora abbandonare l’analisi della causa petendi dell’azione di simulazione a regime probatorio agevolato a tutela dei diritti impreteribili del legittimario perché questo – si pensa – è un punto centrale. Ordinariamente, la causa petendi dell’azione di simulazione consiste nel diritto sostanziale affermato dall’attore con i relativi fatti costitutivi (ad esempio il contratto di compravendita tra attore e convenuto ed il conseguente diritto dell’attore alla consegna della res alienata), e nel fatto lesivo di questo diritto[43], cioè l’alienazione simulata, dal dante causa dell’attore a terzi, dello stesso bene precedentemente realmente alienato all’attore.

La regola di decisione contenuta nell’art. 2697 c.c. grava l’attore dell’onere di dimostrare in giudizio i fatti storici costitutivi del diritto sostanziale fatto valere, e di dimostrare anche l’esistenza e l’effettività del fatto lesivo del diritto. Se quello che diciamo non è sbagliato, possiamo dire, nello specifico caso dell’azione di simulazione a regime probatorio agevolato, avere l’attore legittimario l’onere di dimostrare in giudizio i fatti storici allegati come causa petendi. Con una precisazione. Poiché con l’azione di simulazione l’attore non fa valere, in via diretta, il suo diritto alla quota di legittima, bensì il diritto (potestativo) ad ottenere l’accertamento della simulazione, l’idoneità astratta della simulazione a creare una situazione lesiva che gli impedisca di realizzare i suoi diritti impreteribili non è da intendersi come fatto lesivo del diritto di legittima, bensì come fatto costitutivo del diritto ad agire in simulazione con il regime probatorio agevolato.

Sulla natura della prova della idoneità astratta a pregiudicare i diritti impreteribili bisogna esser chiari: il giudice della simulazione non dovrà statuire, con efficacia di giudicato, sulla lesività dell’atto simulato, perché per un tale accertamento è competente solo il giudice della riduzione. Al legittimario basterà dimostrare, in forza di una semplice operazione contabile, che l’atto simulato sottrae alla massa di calcolo un cespite che contribuirebbe a comporre la base di calcolo della quota di legittima, con conseguente ribassamento dei valori delle singole quote di legittima.

7. Prime conclusioni dirette

Dalle considerazioni fatte nei par. 6.1 e 6.2, traiamo alcune immediate conseguenze ispirandoci a casi giurisprudenziali. Il legittimario non è terzo ai fini del riconoscimento del regime probatorio agevolato, quando, all’atto di chiedere al giudice l’accertamento della simulazione, assoluta o relativa:  i) afferma tout court la propria qualità di legittimario[44], con o senza l’affermazione di agire a tutela dei propri diritti impreteribili; ii) afferma di agire in simulazione per il conseguimento della quota disponibile[45], o per il conseguimento della pars hereditatis che la legge gli riconosce per successione legittima[46], o per il conferimento in collazione della donazione dissimulata[47], o per far accertare che il bene appartiene alla comunione ereditaria onde esperire il giudizio divisorio[48]; iii) agisce avendo rinunziato all’eredità.

Un’autorevole dottrina ha evocato l’idea che, di fianco ad una concezione indipendente dell’azione di simulazione, giustificata dall’esistenza di un capo del codice ad essa dedicato e da norme, come l’art. 2652 n. 4 c.c., che sembrano prescriverne la autonomia, non potrebbe escludersi la concezione del fenomeno simulatorio come semplice causa petendi di azioni rispettivamente rivolte alla difesa del rapporto giuridico nello specifico caso controverso[49]. Una siffatta configurazione porterebbe, nel caso che ci riguarda, l’azione di simulazione a collassare nell’azione di riduzione, degradando la simulazione a mero fatto costitutivo della azione a tutela dei diritti impreteribili.

Forse però, come abbiamo tratteggiato nei par. precedenti, sarebbe concepibile anche un’azione di simulazione che mantenga una sua autonomia dalle azioni a tutela dei diritti impreteribili, ma reagisca, in forza della specificazione della causa petendi, alle speciali sollecitazioni a cui la realtà giuridica ci chiede di rispondere.

Rispetto al legittimario erede, la puntualizzazione della causa petendi opera come un fatto impeditivo dell’acquisizione della qualità di parte del rapporto sostanziale di simulazione, ai limitati fini dell’esercizio dell’azione di simulazione; l’attore, in forza dell’accettazione dell’eredità, è parte sostanziale iure successionis dell’atto simulato in tutti i rapporti giuridici non coinvolti dall’esercizio dell’azione, perché solo la vischiosità della sua qualità di erede può spiegare, in assenza della precisazione della causa petendi, l’interdizione dal regime probatorio riconosciuto, per effetto dell’art. 1417 c.c., soltanto ai soggetti terzi rispetto al rapporto sostanziale di simulazione. Quest’articolo contiene una disposizione di diritto sostanziale che ricollega un effetto giuridico (inapplicabilità dei limiti all’ammissione[50] della prova dati dagli artt. 2721 ss. c.c.) al verificarsi della fattispecie prevista (terzietà dell’attore rispetto al rapporto giuridico sostanziale).

8.1 Ulteriori conclusioni indirette: cumulo di domande

Se si prova a considerare la riflessione appena conclusa, secondo la quale l’ammissione al regime probatorio agevolato richiede la prospettazione, nella causa petendi, della qualità di legittimario dell’attore e dell’idoneità dell’atto simulato a causare lesione ai suoi diritti impreteribili, possono trarsi alcune conclusioni su questioni dibattute in dottrina ed in giurisprudenza.

L’azione di simulazione agevolata può esperirsi quale domanda unica del processo, non essendo necessario il cumulo condizionale con una o entrambe le azioni a difesa dei diritti impreteribili[51]. Effetto di ciò è che il legittimario è libero di scegliere la strategia giudiziale più promettente per la tutela dei suoi diritti, decidendo, per esempio, di agire in riduzione, non contro la donazione dimostrata dissimulata, ma contro una donazione posteriore che, in forza del ricalcolo della legittima sulla massa ereditaria allargata, risultasse presa sulla quota indisponibile[52].

8.2 Segue: accettazione dell’eredità

L’azione di simulazione a regime probatorio agevolato può essere attivata dal legittimario delato soltanto dopo aver accettato l’eredità[53], espressamente o tacitamente, con l’avvertenza che la proposizione della domanda di simulazione, in cumulo – oppure in via incidentale – con, alternativamente o congiuntamente, la domanda di formazione della massa di calcolo della legittima e la domanda di riduzione, comportano accettazione tacita. Non è chiaro però se la sola domanda di simulazione a regime probatorio agevolato comporti accettazione tacita.[54]

L’accettazione tacita in ogni caso non è ammessa nel caso in cui il legittimario voglia promuovere l’azione di riduzione (e non l’azione ex art. 556 c.c.) contro donatari o legatari che non siano anche coeredi, abbiano o non abbiano rinunziato all’eredità, congiunta con domanda incidentale[55] di simulazione relativa (e non assoluta[56]), in presenza di atto dissimulato valido ed efficace[57], perché i requisiti di ammissibilità dell’azione di riduzione (art. 564 c.c.) condizionano anche l’incidente di simulazione, e per l’ammissione al beneficio d’inventario è necessaria espressa richiesta (art. 484, co. 1 c.c.).

L’azione di simulazione agevolata, quando non sia congiunta ad una domanda di riduzione[58], pur richiedendo accettazione, anche tacita, dell’eredità[59], non richiede però che l’attore si avvalga del beneficio d’inventario.[60] Infatti, quest’istituto consente di mantenere la distinzione e l’autosufficienza dei patrimoni del successore e del suo dante causa e, ai nostri scopi, di esimere il legittimario dal riconoscimento della qualità di parte dell’atto simulato, riconoscimento che sarebbe inevitabile qualora il legittimario assumesse la posizione di successore in tutti i rapporti giuridici trasmissibili del de cuius, come puntualmente avviene nell’accettazione semplice. In realtà, per l’impostazione accolta in questa nota, il problema trova soluzione autonoma dall’espediente del beneficio, valorizzandosi la conformazione speciale dell’azione di riduzione, attraverso la puntualizzazione della causa petendi, prescindendosi dalla necessità del beneficio, al limitato fine di godere delle esenzioni dai vincoli probatori previste dall’art. 1417 c.c.

Anche se esperisse l’azione di simulazione agevolata isolatamente, tuttavia, il legittimario che sia anche delato non potrebbe sottrarsi all’onere dell’accettazione dell’eredità perché, sulla scia di autorevole dottrina, l’azione di simulazione – purché però sia promossa in via principale[61] – prevede un litisconsorzio necessario di tutte le parti che abbiano partecipato all’atto simulato, con conseguente qualificazione di “causa inscindibile” ex art. 331 c.p.c. ai fini delle impugnazioni. Se il legittimario, chiamando in causa la controparte del de cuius nell’atto simulato, agisce in qualità di terzo quando domanda l’accertamento iure proprio della simulazione, non di meno, per la natura del giudizio di simulazione, deve stare in giudizio anche quale rappresentante in universum ius del de cuius, cioè in qualità di erede[62], rimanendo la sentenza inutiliter data ove non fosse pronunciata nei confronti di tutte le parti (e loro eredi) dell’atto simulato, figurando tra le quali anche il de cuius.

8.3 Segue: effetti dell’accertamento sulla quota disponibile

Dobbiamo distinguere i due casi della simulazione assoluta e della simulazione relativa. L’azione di simulazione agevolata, se rivolta a far dichiarare una simulazione assoluta, oppure una simulazione relativa con atto dissimulato nullo od inefficace, comporta l’accertamento che i beni oggetto della simulazione in realtà non hanno mai abbandonato l’asse ereditario, e le agevolazioni probatorie sono fruibili anche se l’atto simulato coinvolge beni per un valore superiore alla quota indisponibile.[63]

E questo anche, riteniamo, in forza di un rilievo empirico. Non è necessario che il legittimario erede ed attore deduca esattamente l’entità della lesione che il suo diritto di legittima subirebbe se anche i beni soggetti alla simulazione fossero conteggiati nella massa ereditaria, bastando la deduzione della idoneità della simulazione a creare una situazione lesiva che gli impedisca di conseguire la quota di riserva. In caso contrario, sorgerebbero difficoltà pratiche per l’ipotesi in cui la lesione del diritto di legittima fosse più profonda di quella prevista dall’attore, e l’efficacia di giudicato della sentenza riguardasse una quota della massa insufficiente al soddisfacimento del legittimario. L’accertamento contenuto nella sentenza di simulazione assoluta[64] può essere speso in un giudizio successivo di petizione ereditaria per la rimozione degli stati di fatto e possessori che impediscano al legittimario il pieno godimento dei beni ereditari nella loro integralità, sia che costituiscano quota di legittima, sia che costituiscano quota disponibile.

Quanto veniamo dicendo è stato dimostrato con l’argomento che vuole, per l’azione di simulazione, il regime di litisconsorzio necessario e quindi l’inscindibilità del contenuto dell’accertamento giudiziale, non potendo la simulazione essere accertata soltanto nei confronti della parte che protegga il suo diritto di legittima, e non in favore dell’altra che, quale erede estraneo e litisconsorte necessario, abbia impugnato l’atto simulato al limitato fine di ottenere l’assegnazione dei beni tratti dalla disponibile[65].

Questo argomento tuttavia, come anche sopra segnalato, perde mordente laddove la giurisprudenza ritenga ammissibile una domanda di simulazione in via principale con litisconsorzio facoltativo, oppure quando l’accertamento della simulazione assoluta è richiesto incidenter tantum, attesa la naturale facoltatività del litisconsorzio quando l’accertamento non è idoneo a cadere in giudicato. Riteniamo però che in questi ultimi casi giunga in soccorso la seguente considerazione. Il petitum immediato dell’azione di simulazione è un provvedimento giudiziale volto a dichiarare la qualificazione giuridica (simulata) di una manifestazione di volontà, la quale, dopo l’accertamento della simulazione, non può continuare a produrre i suoi effetti simulatori per soltanto una parte (la quota disponibile) dei beni oggetto dell’atto simulato.

L’efficacia dichiarativa della sentenza allora si dispiega su tutti i beni coinvolti nella simulazione, anche se il legittimario si sia limitato a richiedere l’accertamento della simulazione assoluta limitatamente alla quota legittima[66]. È come dire che la natura dell’accertamento contenuto nella sentenza di simulazione assoluta non può mai essere scindibile[67], neanche quando la giurisprudenza si orientasse ad ammettere una domanda di simulazione in via principale con litisconsorzio facoltativo. Con una precisazione: se la simulazione è richiesta in via incidentale, il suo accertamento non è idoneo ad acquisire forza di giudicato e rimarrà circoscritto al giudizio nel corso del quale l’incidente è stato provocato.

Passiamo ora a considerare l’azione di simulazione rivolta all’accertamento di una simulazione relativa. Qui, la sentenza accerterebbe l’esistenza di un atto dissimulato , valido ed efficace, tendenzialmente aggredibile con l’azione di riduzione e non più con la petizione ereditaria o con la rivendica. Anche in questo caso, la sentenza di simulazione, pronunciata all’esito di domanda di simulazione principale, fa stato rispetto a tutti i beni oggetto dell’atto simulato, perché l’esistenza di un atto dissimulato efficace non impedisce che si sprigioni quell’effetto espansivo della nullità che, nella simulazione assoluta, porta a travolgere il negozio simulato anche per quella manifestazione di autonomia privata che coinvolga la disponibile.

Tuttavia, l’accertamento dell’esistenza e dell’efficacia del negozio dissimulato, che pure compie il provvedimento giudiziale, impedisce al legittimario di allegare la sentenza di simulazione in un successivo giudizio a tutela dei diritti impreteribili, se non nella misura in cui sia effettivamente richiesta la reintegrazione, in senso ampio, della quota di legittima. Ma è, questo, un limite che discende non da un difetto o vizio o insufficienza della sentenza di simulazione, bensì dalla natura del giudizio che, accertata la simulazione, il legittimario volta per volta sceglie di incardinare. Come si vede, la sentenza di simulazione relativa dichiara l’esistenza di un atto dissimulato nella sua integralità e quindi anche per la quota disponibile, e questo accertamento può essere speso ai fini dell’azione di formazione della massa di calcolo o, per esempio, ai fini dell’azione ex art. 800 c.c. Ma non è consentita al legittimario, in forza di tale sentenza e per motivi diversi dalla lesione del suo diritto di legittima, l’acquisizione al suo patrimonio dei beni eccedenti la quota di riserva.

In altri termini, l’azione di simulazione relativa a regime probatorio agevolato può contenere un accertamento spendibile, nella sua integralità, in tutte le azioni dichiarative che l’attore voglia promuovere (tra cui l’azione di formazione della massa di calcolo della legittima, l’azione ex art. 800 o 793, co. 4 c.c., o ancora l’azione di riversibilità ex art. 792 c.c.), in cumulo con la domanda di simulazione od in un nuovo processo, ma non può costituire base giuridica per la pronuncia di azioni di condanna o costitutive che tendano a coinvolgere i beni della quota disponile.

8.4 Segue: litisconsorzio

L’azione di simulazione agevolata deve essere pronunciata nel litisconsorzio necessario di tutte le parti dell’atto simulato, se è esperita per ottenere sull’accertamento efficacia di giudicato[68], mentre se è esperita in via incidentale è sufficiente il litisconsorzio facoltativo[69]. Esperire in via incidentale non equivale ad opporre in via di eccezione, potendosi provocare la caduta del giudicato anche sulle domande opposte in riconvenzionale dal convenuto o sulle eccezioni in senso stretto[70]; e la proposizione delle domande in cumulo condizionale è incompatibile con l’accertamento incidentale di una di esse.

Pertanto, se l’attore richiede l’accertamento della simulazione in via incidentale, l’integrazione del contraddittorio non può essere ordinata dal giudice. Dal disposto dell’art. 2909 c.c. segue che i terzi creditori, che non siano anche stati parte del giudizio di simulazione, non possono giovarsi dell’accertamento contenuto nella sentenza, e l’accertamento non può essere loro opposto, [71] a meno che la loro situazione giuridica sia avvinta a quella oggetto di giudicato da un nesso di pregiudizialità-dipendenza.[72] Segue anche che, in caso di litisconsorzio facoltativo, la sentenza fa stato nei confronti dei soli soggetti intervenuti, dei loro eredi ed aventi causa.

9.1 Interposizione fittizia

In generale, l’interposizione fittizia è una specie di simulazione relativa soggettiva fondata sull’accordo simulatorio, stretto tra interponente, interposto e terzo contraente, in forza del quale l’interposto si presta a comparire come parte del contratto da concludere, al posto del vero destinatario degli effetti giuridici del contratto stesso (interponente)[73].

Nello specifico, dobbiamo però segnalare che l’interposizione fittizia interferisce con l’azione di simulazione a regime probatorio agevolato[74] soltanto quando l’atto su cui avviene l’interposizione[75] non ricade nelle tre categorie descritte nel par. 4: solo in presenza di simili circostanze, infatti, esiste l’idoneità astratta dell’atto simulato[76] a provocare la lesione dei diritti impreteribili del legittimario, poiché se l’interposizione avesse luogo, ad esempio, su un atto traslativo oneroso valido ed efficace, questo atto comporterebbe l’uscita del cespite dall’asse, e quest’esito, irretrattabile attraverso l’azione di riduzione, renderebbe detto cespite irrilevante ai fini della domanda di formazione della massa di calcolo della legittima. Ma non basta ancora. Perché vi sia idoneità astratta alla lesione dei diritti impreteribili del legittimario è necessario che la asserita lesione sia prospettata nell’atto di citazione come avvinta da un nesso di causalità al fatto dell’interposizione.

Se l’atto, compiuto simulatamente nel nome dell’interposto, costituisse già ex se idoneo strumento di offesa dei diritti del legittimario, come avverrebbe, ad esempio, se l’atto liberale con interposizione disponesse di beni eccedenti la quota disponibile, dubitiamo se costui possa far valere un interesse al mezzo processuale della simulazione con preferenza su quello della riduzione, esperendo il primo ma non in secondo, a meno di, secondo chi scrive, dedurre nella causa petendi dell’azione di simulazione che la lesione dei diritti impreteribili sia, per effetto della interposizione, più profonda di quella altrimenti emergente dall’atto simulato, e quindi il suo diritto impreteribile meglio tutelabile con quest’ultima azione.

9.2 Segue: esemplificazione

Un caso in cui sussiste l’idoneità causale della interposizione a produrre la lesione dei diritti impreteribili del legittimario sembra il seguente. Relictum 200, passività 0, legati 0; si apre la successione legittima, successibili (entrambi legittimari) sono i due figli del de cuius. Il de cuius stipula donazione di bene mobile di valore 160 valida ed efficace con un terzo, e si accorda con un figlio perché si interponga fittiziamente nell’atto a favore del terzo (interponente) destinatario reale della liberalità. Il terzo, prima della morte del de cuius, aliena il bene ad un quarto.

Si apre la successione legittima. I figli succedono in parti eguali per un semiasse ciascuno. La quota di legittima è, per ciascuno, un terzo della massa, cioè 120. Si scopre che il figlio interposto è insolvente. Il figlio non donatario potrebbe agire in riduzione contro il donatario fittizio e conseguire i 20 mancanti, ma costui potrebbe opporre l’art. 562 c.c. Infatti, non potendosi applicare l’art. 563 c.c. perché il bene donato è mobile e non potendosi recuperare dal donatario fittizio insolvente il valore della res donata, questo sarebbe da detrarsi dalla massa ereditaria, con conseguente riduzione della massa di calcolo della legittima e pregiudizio per il figlio legittimario non donatario: senza riunione fittizia, la massa ereditaria ammonterebbe a 200, con quota di legittima di ciascun figlio pari a 66,7.

È più conveniente, per il legittimario non donatario, agire in simulazione con regime probatorio agevolato, deducendo lesione dei suoi diritti impreteribili, per far accertare l’interposizione ed aggredire il patrimonio capiente del terzo interponente per un valore pari a quello della res donata.

10. Prescrizione

Due parole sulla questione della prescrizione dell’azione di simulazione a regime probatorio agevolato. Se la matrice dell’azione di simulazione è l’azione di nullità, e questa è, per sua natura, imprescrittibile ed attivabile dal momento in cui sorge l’interesse a far accertare la qualificazione giuridica (nulla) della fattispecie, queste stesse prerogative dovrebbero spettare all’azione di simulazione.

Ma l’azione di simulazione di cui abbiamo cura in questa nota è individualizzata (soltanto) dalla speciale natura della sua causa petendi poiché, come visto nel par. 6.1, il petitum immediato è uguale a quello dell’azione a regime ordinario e l’interesse al risultato processuale, pur condizionando il petitum nel senso di conformarlo alla sua attuazione, rimane esterno all’azione e non acquisisce potenzialità discretiva. L’azione di simulazione speciale quindi non può essere esercitata se non dal momento in cui prenda forma la idoneità astratta alla lesione dei diritti impreteribili[77] e l’attore abbia la qualità di legittimario[78], perché solo da questo momento il regime probatorio agevolato può esser fatto valere[79].

Abbiamo affermato che l’esercizio dell’azione di simulazione impone (o implica) l’accettazione dell’eredità (nel caso in cui il legittimario sia delato) e quindi si potrebbe pensare che anche l’azione di simulazione a regime probatorio agevolato sia esercitabile solo dal momento dell’accettazione in avanti. Non possiamo nascondere però che l’allegazione della lesione dei diritti impreteribili non è giuridicamente impedita dalla mancata accettazione dell’eredità, perché l’idoneità lesiva già esiste dal momento della vocazione ereditaria, non potendo, in caso contrario, il legittimario pretermesso godere del regime probatorio agevolato fino a quando non diventi destinatario della delazione, ad esempio perché si scopra un testamento successivo che lo istituisce erede. Nel momento in cui il legittimario compia atti incompatibili con la volontà di agire a tutela dei diritti impreteribili, come per esempio rinunciare all’eredità o lasciar prescrivere tutte le azioni a tutela dei diritti stessi[80], il regime probatorio agevolato cessa di essere applicabile, pur rimanendo esercitabile l’azione di simulazione a regime ordinario.

11. Conclusioni sulla motivazione della Corte

In chiusura torniamo all’ordinanza da cui abbiamo preso le mosse. La Suprema Corte ci dice che l’attore ha agito in simulazione assoluta[81] per ottenere il “recupero” del bene oggetto dell’atto simulato del de cuius, quindi ha chiesto l’apertura della successione legittima, la collazione di una precedente donazione non simulata stipulata tra de cuius e fratello dell’attore e la divisione del patrimonio relitto[82] ai sensi dell’art. 566 c.c.

Trascurando la questione, toccata nel par. 7, se la pretesa della quota per successione legittima includa implicitamente, come il più sta nel meno, la pretesa della quota di legittima, con conseguente applicazione del relativo regime, il rigetto del ricorso disposto nell’ordinanza appare condivisibile, avendo l’attore omesso di allegare, nella causa petendi, l’idoneità astratta dell’atto simulato a ledere i suoi diritti impreteribili, anche se, a nostro avviso, sarebbe stato raccomandabile un linguaggio meno equivoco almeno nella trattazione della questione di diritto, sembrando la Corte risentire, in modo forse inavvertito, di suggestioni discendenti dal controricorso, quando afferma che “agendo in qualità di erede, […] [l’attore] è subentrato nella posizione giuridica del de cuius e, conseguentemente egli è parte e non terzo, ai fini della prova della simulazione”, quasi che questi, avendo accettato – crediamo tacitamente[83] – l’eredità, non possa rivestirsi in nessun caso della qualità di terzo ai fini del regime probatorio agevolato.


[1] Ossia, con le parole dell’attore, per “acquisire” il bene alla massa ereditaria.

[2] G. Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., Torino, 1980, p. 472.

[3] Cass. 2620/51, in Foro it., 1951, I, 1324; Cass. 607/54, in Mass. Foro it., 1954, 126; Cass. 1514/61, in Foro it., 1961, I, 1466.

[4] V. Vitali, Delle successioni legittime e testamentarie, in P. Fiore (a cura di), Il dir. civ. it., p. IX, II, Napoli, 1907, p. 145; L. Coviello, Successione legittima e necessaria, Milano, 1937, p. 357 ove richiami di giurisprudenza.

[5] G. Capozzi, Successioni e donazioni, I, Milano, 1983, p. 18.

[6] L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale: successione necessaria, Milano, 2000., p. 240; F. Santoro-Passarelli, Dei legittimari, in M. D’Amelio, E. Finzi (a cura di), Commentario, Libro delle successioni, Firenze, 1941, p. 272.

[7] A. Pino, La tutela del legittimario, Padova, 1954, p. 132.

[8] Gius. Azzariti, Legittimario non erede e azione di riduzione, in Giust. civ., 1991, I, 714; Id, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990, p. 226.

[9] Sempre che non sia stato parte sostanziale dell’atto simulato o dissimulato.

[10] Questa speciale puntualizzazione, consistente nell’allegazione della idoneità dell’atto simulato a ledere i diritti impreteribili del legittimario, è possibile – ma non necessaria – anche senza delazione (e a fortiori senza accettazione) perché tali diritti la legge riconosce in forza del semplice fatto della vocazione. È solo dopo che questa si sia compiuta che i diritti possono essere pregiudicati.

[11] F. Ferrara, La figura del legittimario, in Giur. it., 1923, IV, 127; L. Coviello, op. cit., p. 302; A. Cicu, Effetti della pretermissione dell’erede legittimario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1947, p. 131; G. Stolfi, Sulla figura del legittimario, in Giur. it., 1968, IV, 76.

[12] A. Bucelli, Dei legittimari, artt. 536 – 564, in P. Schlesinger (a cura di), Il codice civile. Commentario, Milano, 2012, p. 768.

[13] Come conseguenza della vocazione ereditaria.

[14] Mengoni, op. cit., p. 184

[15] La lesione dei citati diritti impreteribili del legittimario conferisce carattere di illiceità all’atto simulato, con conseguente ammissione al regime probatorio agevolato ex art. 1417, sec. p., c.c., nella costruzione di E. Redenti, Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo, II, Milano, 1962, p. 287.

[16] Contra N. Distaso, La simulazione dei negozi giuridici, Torino, 1960, p. 653.

[17] Si intende dire che il diritto all’azione compete al legittimario che semplicemente si affermi titolare del diritto sostanziale, secondo una concezione astratta dell’azione, e non solamente al legittimario che risulti vittorioso all’esito del processo. Cfr. C. Mandrioli, A. Carratta, Diritto processuale civile, Torino, 2016, p. 67 ss.

[18] Cass. 5700/95, in Notariato, 1995, p. 539, con nota di A. De Bonis, Il legittimario tra simulazione e azione di riduzione.

[19] Riferimenti alla ratio del regime probatorio agevolato in M. Feola, Nullità della donazione dissimulata disposta dal de cuius e azione di simulazione promossa dall’erede legittimario, in Nuova giur. civ. comm., 1996, I, 259.

[20] Cass. 6632/06; Cass. 2294/96; Cass. 5947/86; Cass. 3235/68, in Mass. Foro it., 1968, 488.

[21] Potremmo dire “funzionalizzazione all’esercizio dei diritti impreteribili” ma crediamo, come descriveremo nel par. 6.1, che questo traslato non sarebbe raccomandabile.

[22] L’esclusione può solo avvenire per effetto di contratti di scambio, o di atti unilaterali recettizi (art. 1414, co. 3 c.c.), a titolo oneroso e dotati di efficacia traslativa.

[23] Si pensi ad esempio alla simulazione di un contratto con prestazioni del solo proponente (art. 1333 c.c.).

[24] Ad esempio, se un contratto di locazione di immobile dissimula una donazione valida ed efficace, l’immobile donato solo apparentemente ricade nel relictum. O ancora, se un contratto di donazione di cespite del de cuius dissimula un contratto di donazione di un cespite di valore maggiore, la differenza di valore tra i due cespiti solo apparentemente ricade nel relictum, quando in realtà sarebbe integralmente assorbita dal donatum.

[25] Cfr. al riguardo Mengoni, op. cit., p. 182, nt. 19; V. Barba, Azione di simulazione proposta dai legittimari, in Famiglia, persone e successioni, 2010, p. 435.

[26] G. Cattaneo, La vocazione necessaria e la vocazione legittima, in P. Rescigno (a cura di), Tratt. dir. priv., v. 5, Successioni, t. 1, Torino, 1997, p. 449.

[27] Se l’atto dissimulato è invalido od inefficace, non è necessaria la presenza del requisito di cui subito dopo nel testo. Infatti, esso, per i suoi vizi di sostanza o di forma, non produce alcun effetto sulla consistenza della massa ed il legittimario si trova di fronte all’alternativa, conservare il velo simulatorio su un atto, quello simulato, sicuramente idoneo a ledere i suoi diritti impreteribili, oppure provocarne l’accertamento con conseguente inefficacia anche dell’atto simulato, che dunque verrebbe privato della sua potenzialità lesiva. Cfr. G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2000, p, 144.

[28] Cass. 25699/18, in DeJure; Cass. 20971/18, in DeJure; Cass. 15510/18, in DeJure; Cass. 14407/18 in DeJure (ma obiter a causa di estinzione del giudizio di rinvio); Cass. 493/18, in DeJure; Cass. 3653/17, in DeJure; Trib Vicenza 29.2.2016 n. 361, in DeJure; Cass. 8215/13; Cass. 19912/14; Cass. 25431/13; Cass. 24131/09; Cass. 19284/09, in Nuova giur. civ. comm., con nota di E. De Belvis; Cass. 13706/07; Cass. 7465/02; Cass. 5947/86, in Riv. notariato, 1987, 901; Cass. 4719/8; Cass. 471/80, in Rass. dir. civ., 1981, 1136, con nota di G. Tatarano.

[29] C. M. Bianca, Le successioni, in Dir. civ., Milano, 2015, p. 229.

[30] V. E. Cantelmo, Fondamento e natura dei diritti del legittimario, Napoli, 1972, p. 141.

[31] G. Scarpello, L’accettazione dell’eredità col beneficio d’inventario per l’esercizio dell’azione di simulazione da parte del legittimario, in Studi in onore di Ernesto Eula, III, Milano, 1957, p. 436.

[32] Cfr. U. Perfetti, I legittimari, in E. Del Prato (a cura di), Le successioni, Bologna, 2012, p. 543.

[33] La conflittualità tra interessi giuridici configura l’atto simulato come fatto storico giuridico inter alios actum. Cfr. P. Forchielli, Giur. it., 1950, I, 1, 223.

[34] Mandrioli, Carratta, op. cit., p. 52.

[35] Mandrioli, Carratta, op. cit., p. 187.

[36] E. Allorio, L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento giudiziale e altri studi, Milano, 1957, p. 230.

[37] A. Attardi, L’interesse ad agire, Padova, 1955, p. 158, 162 nt. 160.

[38] C. Ferri, Struttura del processo e modificazione della domanda, Padova, 1975, p. 88, 89.

[39] V. Andrioli, Lezioni di diritto processuale civile, I, Napoli, 1973, p. 256.

[40] E. Heinitz, I limiti oggettivi della cosa giudicata, Cedam, Padova, 1937, p. 134.

[41] R. Sacco, G. De Nova, Il contratto, Torino, 2016, p. 1480.

[42] Questo è l’unico modo perché il legittimario acquisisca la qualità di terzo secondo G. Grosso, A. Burdese, Le successioni. Parte generale, in F. Vassalli (a cura di), Tratt. dir. civ. it., Torino, 1977, p. 368, nt. 5.

[43] È quanto avviene nelle domande etero-determinate. Cfr. A. Proto Pisani, Appunti sul giudicato civile e sui suoi limiti oggettivi, in Riv. dir. proc., 1990, 391

[44] Cass. 20868/04; Cass. 1244/77, in Foro it., 1977, I, 1701.

[45] Cass. 4352/80, in Mass. Giust. civ., 1980.

[46] Cass. 1361/69, in Giust. civ., 1969, I, 1479.

[47] Cass. 4024/98, in Corr. giur., 1998, p. 906, con nota di F. Di Ciommo; Cass. 536/18, in DeJure.

[48] Gius. Azzariti, Successioni dei legittimari e successioni dei legittimi, in W. Bigiavi (a cura di), Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, Torino, 1989, p. 191.

[49] Sacco, De Nova, op. cit., p. 681.

[50] Restano applicabili le disposizioni sulla valutazione della prova.

[51] Contra Cass. 11286/02, in Giur. it., 2003, I, 1, 442.

[52] Per un’ipotesi analoga, A. Tullio, La successione necessaria, Torino, 2012, p. 417.

[53] L’argomento addotto da autorevole dottrina (Mengoni, op. cit., p. 210, nt. 109), dovere il legittimario delato stare nel giudizio di simulazione anche in qualità di erede e a questo fine accettare l’eredità, stante la necessarietà in tale giudizio del litisconsorzio, non è spendibile quando l’accertamento della simulazione sia compiuto solo in via incidentale, dacché il litisconsorzio è qui solo facoltativo, non godendo questo accertamento dell’intangibilità del giudicato.

[54] Contrario A. Torrente, Sull’inapplicabilità dell’art. 564 c.c. all’azione dichiarativa della simulazione, in Foro it., 1954, I, 148.

[55] La domanda di simulazione promossa in cumulo condizionale con la domanda di riduzione non soggiace alle condizioni di ammissibilità della riduzione.

[56] Se il legittimario propone domanda di riduzione con accertamento incidentale della simulazione assoluta, il giudice, dichiarato che il cespite oggetto dell’atto simulato non è mai uscito dal patrimonio del de cuius, dovrebbe dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto dell’interesse ad agire in riduzione.

[57] Se l’atto dissimulato fosse nullo, la domanda di riduzione della donazione fatta con la consapevolezza della nullità varrebbe come conferma della donazione nulla ex art. 799 c.c.

[58] Per l’esercizio dell’azione ex art. 556 c.c. non è mai richiesto il beneficio d’inventario.

[59] Mengoni, op. cit., pag. 210 nt. 109; A. Auricchio, La simulazione del negozio giuridico, Napoli, 1957, p. 135.

[60] Cass. 2294/96, in Corr. giur., 1996, 1279, con nota di P. Gasparini. Quanto nel testo vale nei limiti in cui il legittimario sia delato. Se il legittimario non è delato, e quindi è pretermesso, non può farsi luogo ad accettazione, né ad acquisto della qualità di erede, indi l’argomento sulla necessità del litisconsorzio di tutte le parti sostanziali (e loro eredi) dell’atto simulato viene neutralizzato. Inoltre, proprio perché l’accettazione è giuridicamente impossibile, il legittimario non può compiere atti che implichino una dismissione delle aspettative ereditarie, atti, questi, gli unici che contrasterebbero con il più volte ricordato requisito della idoneità astratta alla lesione dei diritti impreteribili.

[61] Sacco, De Nova, op. cit., p. 686.

[62] Mengoni, op. cit., p. 186.

[63] G. Cian, Codice civile e leggi collegate, Comm. giur. sist. Padova, 2016, p. 2445. Cfr. Cass. 73/50, in Giur. it., 1951, I, 1, 226, con nota di Forchielli. Quanto diciamo nel testo vale anche per il legittimario preterito.

[64] Non necessariamente passata in giudicato, non avendo l’azione di simulazione, anche relativa, natura costitutiva, bensì dichiarativa, di actio nullitatis. L’accertamento però deve essere richiesto con domanda promossa in via principale e non incidenter tantum, dacché solo così esso acquisisce idoneità a diventare cosa giudicata.

[65] Contra L. Ferri, Dei legittimari. Art. 536-564, in A. Scialoja, G. Branca (a cura di), Comm. cod. civ., Bologna, 1981, p. 15, nel caso in cui il legittimario si avvantaggi della simulazione anche in veste di erede per il conseguimento della disponibile.

[66] Cass. 714/74, in Giur. it., Rep. 1974, voce Simulazione nel contr., n. 15.

[67] Sacco, De Nova, op. cit., p. 688.

[68] La giurisprudenza non è costante e ammette che l’accertamento principale possa essere pronunciato in litisconsorzio facoltativo (Cass. 326/99, in Mass. Foro it., 1999, 33; Cass. 23.1.1954, Mass. Foro it., 30; Cass. 192/49, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1950, 846, con nota di R. Poggeschi). Cfr. anche quanto riportato nel testo in corrispondenza della nt. 65.

[69] Sacco, De Nova, op. cit., p. 686.

[70] Mandrioli, Carratta, op. cit., p. 152.

[71] Sacco, De Nova, op. cit., p. 687.

[72] Resta proponibile, avverso la sentenza che accerta la simulazione, l’opposizione di terzo semplice ex art. 404, co. 1, c.p.c.

[73] F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2014, p. 982.

[74] L’attore infatti può godere del regime probatorio agevolato all’unica condizione di agire in qualità di terzo rispetto all’atto simulato, e l’ipotesi del legittimario che adduca lesione dei suoi diritti impreteribili è soltanto una delle possibili fattispecie giuridiche attributive di detta terzietà.

[75] Dobbiamo intenderci con le parole. L’interposizione fittizia è una specie di simulazione relativa, non perché esista un atto dissimulato che, in forza dell’accordo simulatorio, sia destinato a soppiantare l’atto simulato, bensì perché l’accordo simulatorio sancisce la simulazione dell’atto cd. simulato limitatamente all’identità soggettiva di una delle parti, rimanendo per il resto l’atto cd. simulato perfettamente efficace.

[76] Idoneità astratta che dovrà essere dimostrata in giudizio attraverso le deduzioni probatorie.

[77] Cass. 5159/18, in DeJure.

[78] Contra, per il riconoscimento ai legittimari della legittimazione ad agire per accertare la simulazione della donazione anche prima della morte del de cuius, App. Roma 3.6.2017, mass., in DeJure.

[79] Art. 2935 c.c. Cass. 3932/16; Cass. 5159/18, in DeJure (sul presupposto dell’esercizio congiunto di simulazione e riduzione).

[80] Analogamente, ma sul presupposto che l’azione di simulazione sia funzionalizzata all’esercizio dell’azione di riduzione, Stolfi, In tema di prescrizione dell’azione di riduzione, in Riv. dir. proc., 1969, 146, del quale v. pure Sull’imprescrittibilità dell’azione di simulazione, ibid., 1972, p. 565. È stato acutamente osservato (Mengoni, op. cit., p. 335) che può darsi il caso in cui l’azione di riduzione si estingua quanto alla donazione dissimulata ma rimanga attivabile, per vicende anomale del processo, quanto ad altra donazione divenuta riducibile dopo accertata la dissimulazione di una donazione più remota. Questo però non contrasta con quanto nel testo perché l’idoneità astratta alla lesione permane fino a quando tutti gli atti o le disposizioni del de cuius, con potenzialità lesiva per i diritti impreteribili, cessino di essere giuridicamente aggredibili.

[81] Poiché l’attore ha chiesto l’accertamento della simulazione assoluta in via incidentale, il litisconsorzio nel primo grado è solo facoltativo e quindi la mancata citazione in giudizio del terzo (la sorella del de cuius) parte dell’atto simulato è innocua.

[82] Parlare di patrimonio relitto è richiamare la successione legittima, quando invece le espressioni “massa ereditaria” o pars bonorum sarebbero state evocative della disciplina della successione necessaria.

[83] Cfr. il primo alinea della motivazione.

Oggetto: simulazione – giudizio di simulazione – prescrizione dell’azione di simulazione – litisconsorzio nell’azione di simulazione – prova della simulazione – causa petendi dell’azione di simulazione – diritto di legittima – quota disponibile – massa ereditaria – legittimario – legittimario preterito – donazione simulata – interposizione fittizia

1 COMMENTO

  1. Complimenti per l’articolo. Una cosa però non ho perfettamente compreso Ipotizzando che Tizio, coerede, sia istituito nella legittima per testamento e che, successivamente agisca in simulazione volta alla riduzione, esercitata la riduzione – mi pare che lo dica anche l’articolo – egli ha ottenuto la riserva, quindi non può invocare anche la collazione (ad esempio, per la questione della disciplina dei frutti ex art. 745 c.c. etc).

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