L’art. 169 c.p.c. stabilisce che “ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l’autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all’atto della rimessione della causa al collegio a norma dell’art.189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”.
Ma quali sono le conseguenze sul processo se la parte, dopo aver ritirato il fascicolo, non lo restituisce? In tali ipotesi, il giudice deve emettere sentenza allo stato degli atti nella sua disponibilità o deve rimettere la causa sul ruolo e consentire alla parte di sopperire alla propria omissione?
Questi i quesiti cui ha dato risposta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 10741 del 25 maggio 2015.
Osserva la Suprema Corte che l’art. 77 disp. att. c.p.c. rubricato “Ritiro del fascicolo di parte” detta le regole riguardanti l’attività dei difensori volta al ritiro e deposito dei propri fascicoli di parte stabilendo che “per ritirare il proprio fascicolo a norma dell’art. 169 del codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d’ufficio. In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso“. E’ quindi chiaro che, per il ritiro dei fascicoli, è necessaria l’autorizzazione del Giudice, nonché l’ordine giudiziale di deposito successivo e l’annotazione da parte del cancelliere di ciascun adempimento della parte.
Non può sottacersi che, tuttavia, tali adempimenti di cancelleria, non hanno mai avuto un valore cogente, specie considerando le notorie carenze organizzative e di personale di cui ha sempre sofferto l’Amministrazione giudiziaria. Sulla base di tali assunti, la giurisprudenza ha elaborato il principio ormai pacifico secondo cui la mancata annotazione ad opera del cancelliere della data del deposito o della restituzione del fascicolo non costituisce di per sé prova sufficiente ai fini dell’improcedibilità del giudizio. In tale prospettiva, è consentito alla parte di fornire aliunde la prova del tempestivo deposito del fascicolo ritirato.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, anche nell’ipotesi in cui non sia rinvenuto il fascicolo di parte a seguito del ritiro, il Giudice non può emettere sentenza sic et simpliciter, per il solo fatto che manca l’annotazione di successivo deposito della cancelleria, ma dovrà valutare se le allegazioni rese dalla parte priva del fascicolo contenente le sue produzioni siano indiziarie di un possibile smarrimento dell’incartamento che renda doveroso il compimento di ulteriori ricerche in cancelleria.
In difetto di tali allegazioni, però, il giudice ha il dovere di decidere la causa allo stati degli atti, non essendo configurabile alcun obbligo in capo allo stesso di rimessione sul ruolo della causa per consentire alla parte appellante di ovviare alla carenza riscontrata.
(Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza n. 10741 del 25 maggio 2015)
Egregio Avvocato, il mio avvocato non ha depositato il fascicolo di parte al Giudice di pace che ha deciso : “definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da E.R.T. contro il Comune di V., così provvede: dichiara improponibile la domanda ; compensa le spese di giudizio”. Ora, gentile avvocato, trattandosi di un danno alla mia vettura per cattiva manutenzione della strada, danno che ho pagato e documentato, non vorrei che per la “distrazione” del mio avvocato io ci rimetta. Voglio rivolgermi ad un altro professionista per ottenere il mio ma visto che di incompetenti in zona ce ne sono tanti le chiedo se, cortesemente, mi può indicare i rimedi (se esistono!) a questo pasticcio. Se ho perduto definitivamente i miei soldi quali azioni posso intraprendere contro il mio ex avvocato? Grazie
Gentile sig. Ernesto,
è evidente che il suo quesito richiederebbe molte più informazioni di quelle fornite. Ad ogni modo, è davvero certo che il mancato accoglimento della domanda sia solamente dovuta al mero mancato deposito del fascicolo di parte? A presto e un caro saluto