Il pignoramento presso terzi

in Giuricivile, 2018, 11 (ISSN 2532-201X)

Il creditore può venire a conoscenza del fatto che il debitore vanti dei crediti nei confronti di terzi o che un terzo è in possesso di cose mobili del debitore.

In questo articolo, troverai un approfondimento sul pignoramento presso terzi, sui crediti pignorabili e non, nonché sul pignoramento della pensione, del TFR e dello stipendio.

Indice

  1. Definizione, oggetto e soggetti interessati
  2. L’atto di pignoramento
  3. Il pignoramento
  4. Crediti assolutamente impignorabili
  5. Crediti relativamente pignorabili
  6. Pignoramento della pensione
  7. Pignoramento dello stipendio
  8. Pignoramento del TFR
  9. La dichiarazione del terzo

1. Definizione, oggetto e soggetti interessati

L’espropriazione presso terzi ha per oggetto beni mobili del debitore che sono detenuti da terzi o crediti del debitore verso terzi.

Nel caso di cose determinate che si trovino in luoghi non appartenenti al debitore ma di cui questi possa direttamente disporne non si applicheranno le norme sul pignoramento presso terzi bensì quelle sul pignoramento di cose mobili. Difatti, il Presidente del tribunale o un giudice da questi delegato autorizza, su istanza del creditore, l’ufficiale giudiziario a procedere al pignoramento [1].

Leggi anche: L’ordinanza assegnazione somme nel pignoramento presso terzi ed i mezzi per revocarla

Nell’espropriazione di crediti sarà necessario ricorrere ad una speciale forma di pignoramento, data la natura immateriale del bene.

Nell’espropriazione di cose l’ufficiale giudiziario non potrà ricercare e apprendere materialmente tali cose nel domicilio del terzo, non essendo quest’ultimo inadempiente.

I soggetti che partecipano a questa particolare forma di espropriazione sono:

      • Il creditore procedente
      • Il debitore
      • Il terzo

Con questo tipo di espropriazione sarà possibile pignorare:

      • Quote di una srl
      • Somme depositate su un conto corrente o un libretto bancario

Ma non sarà possibile pignorare:

      • Crediti aventi ad oggetto beni differenti dal denaro
      • Crediti incorporati in un titolo bancario

2. L’atto di pignoramento

Il pignoramento si esegue mediante un atto notificato al terzo e al debitore secondo quanto previsto dagli artt. 137 ss. c.p.c.

L’atto deve contenere:

      • L’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
      • L’indicazione, anche generica, delle cose o delle somme dovute dal terzo;
      • L’ingiunzione al debitore di astenersi dal porre in essere qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettabili all’espropriazione;
      • La dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;
      • Per i procedimenti espropriativi iniziati dopo il 1 gennaio 2013 è obbligatorio indicare anche l’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente [2];
      • La citazione al debitore a comparire dinanzi al giudice individuato come competente;
      • L’invito al terzo a comunicare la dichiarazione entro dieci giorni, a mezzo posta o a mezzo PEC;
      • L’avvertimento al terzo che qualora non renda la dichiarazione nel termine indicato dovrà comparire in udienza a rendere la sua dichiarazione, altrimenti il credito si considererà non contestato.

3. Il pignoramento

L’ufficiale giudiziario deve restituire, subito dopo la notifica, l’originale dell’atto di citazione. Entro trenta giorni dalla consegna dell’atto (oltre il quale è prevista l’inefficacia del pignoramento), il creditore dovrà procedere al deposito della nota d’iscrizione a ruolo con copie conformi di citazione, titolo esecutivo e precetto, presso la cancelleria del tribunale competente. Dal 31 marzo 2015, il deposito di tali documenti, oltre che della nota d’iscrizione a ruolo, deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, con attestazione di conformità agli originali. A questo punto il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione.

Decorso il termine dilatorio di dieci giorni [3], creditore pignorante e creditori intervenuti minuti di titolo esecutivo, possono chiedere l’assegnazione o la vendita delle cose mobili o l’assegnazione dei crediti.

Dal momento in cui gli è notificato il pignoramento, il terzo sarà soggetto agli obblighi del custode, relativamente alle cose o somme dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà [4].

pignoramento presso terzi

4. Crediti assolutamente impignorabili

L’impignorabilità assoluta va eccepita dal debitore esecutato e non può essere rilevata d’ufficio. Sono assolutamente impignorabili:

      • I crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie, o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza [5]. L’impignorabilità assoluta deriva dal loro valore morale oltreché la loro funzione di sostentamento;
      • Le somme dovute dall’assicurazione al contraente o al beneficiario ex art. 1923 co. 1 c.c.
      • I fondi speciali per la previdenza e l’assistenza che l’imprenditore ha costituito, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori dell’imprenditore o del prestatore di lavoro. Tale divieto riguarda i fondi in sé e non le somme riscosse dal lavoratore a seguito del verificarsi dell’evento.

5. Crediti relativamente pignorabili

Sono relativamente pignorabili quei crediti che possono essere aggrediti solo in determinate circostanze.

      • Ai sensi dell’art. 543 co. 1 sono relativamente pignorabili i crediti alimentari. Questi possono essere aggrediti solo per le cause di alimenti e solo se il Presidente del tribunale o il giudice da questi delegato conceda l’autorizzazione a procedere determinando, al contempo, il limite quantitativo entro cui è possibile pignorare;
      • I crediti retributivi possono essere pignorati nei limiti di 1/5. È possibile pignorarli in misura maggiore per la soddisfazione di crediti alimentari, sempre previa autorizzazione del giudice [6];

pignoramento della pensione

6. Pignoramento della pensione

Con il pignoramento presso terzi è possibile procedere all’espropriazione forzata di beni che entreranno in futuro nella disponibilità del debitore, come pensioni, stipendi, trattamento di fine rapporto.

Determinante è stato l’intervento della Corte Costituzionale [7] che ha sancito l’illegittimità costituzionale della norma che dichiarava l’impignorabilità delle pensioni erogate dall’INPS [8], invece di dichiarare impignorabile il solo minimo vitale, necessario al sostentamento. Era il giudice a dover stabilire il minimo vitale a cui il pensionato avesse diritto.

Di conseguenza, le somme dovute da chiunque a titolo di pensione non potranno essere pignorate per un ammontare pari all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà. L’eccedente sarà pignorabile nei limiti di un quinto nella generalità dei casi, nei limiti di 1/10, 1/7, 1/5 a seconda dell’ammontare della pensione (rispettivamente fino a 2500 euro, da 2500 euro a 5000 euro, oltre i 5000 euro), per i crediti dovuti ad Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il limite del pignoramento della pensione è attualmente pari a € 679,50.

Le pensioni mai pignorabili sono:

      • Pensione di invalidità totale;
      • Indennità di accompagnamento;
      • Assegno sociale.

7. Pignoramento dello stipendio

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute per il licenziamento, se sono accreditate su conto bancario o postale intestato al debitore, potrà esser pignorato solo l’eccedente il triplo dell’assegno sociale (453×3, quindi solo le somme eccedenti i 1359 euro), ma solo se l’accredito ha luogo prima del pignoramento.

Quando, invece, l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme potranno essere pignorate nei limiti di 1/10, 1/7 o un 1/5 a seconda dell’importo dello stipendio (rispettivamente fino a 2500 euro, da 2500 euro a 5000 euro, oltre i 5000 euro).

8. Pignoramento del TFR

Il c.p.c. parla anche di indennità dovute per il licenziamento, per cui v’è compreso anche il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), per cui sono previsti dei limiti:

      • Per i crediti di natura alimentare sarà il presidente del tribunale a stabilire la somma pignorabile;
      • Per soddisfare crediti dello Stato, Regione, Comuni o Province si procederà al pignoramento di 1/5 dell’indennità;
      • Se intervengono più pignoramenti contemporaneamente non si potrà procedere al pignoramento di più della metà dell’indennità totale.

9. La dichiarazione del terzo

È un elemento fondamentale del pignoramento presso terzi attraverso il quale è possibile assumere se egli è veramente debitore dell’esecutato e in che misura.

Il terzo è soggetto estraneo all’esecuzione.

Il terzo deve rendere una dichiarazione ufficiale in udienza o a mezzo raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata [9], personalmente, a mezzo di mandatario speciale o dal difensore munito di procura speciale. Deve specificare di quale somme è debitore e di quale cose è in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Qualora dichiari l’esistenza di sequestri, il giudice assegnerà al creditore un termine per far intervenire il sequestrante [10].

Se all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo, il giudice fissa, con ordinanza, un’udienza successiva: tale ordinanza va notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza.

Qualora il terzo non compaia alla nuova udienza o comparendovi non renda la dichiarazione, il credito si considera non contestato ai fini del procedimento in corso.

Nel caso in cui, invece, il terzo renda la dichiarazione ma sulla stessa sorgano contestazioni o non è possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore (l’art. 543 parla di indicazione almeno generica), il giudice dell’esecuzione vi provvede con ordinanza (impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi [11]), compiuti i necessari accertamenti in contraddittorio tra le parti.


[1] Art. 513 c. 3 c.p.c.

[2] L. n. 228/2012

[3] Art. 501 c.p.c.

[4] Art. 546 c.p.c.

[5] Art. 545 co. 2 c.p.c.

[6] Art. 545 co. 3 c.p.c.

[7] Corte Cost. sent. n. 506/2002

[8] Art. 128 R.D. l. 1827/1935

[9] L. 228/2012

[10] Art. 547 c.p.c.

[11] Art. 617 c.p.c.

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