La Corte di Cassazione affronta il tema della successione processuale a titolo particolare nel diritto controverso nei procedimenti instaurati inizialmente contro Equitalia s.p.a. e successivamente proseguiti da Agenzia delle Entrate – Riscossione, ritenendo non verificarsi alcuna interruzione processuale non vertendosi in ipotesi ex art 110 c.p.c.
Il caso in esame
Nel corso di un processo di impugnazione avverso cartelle esattoriali, la ricorrente chiedeva l’interruzione del processo a seguito dello scioglimento e della conseguente cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese ed estinzione delle società del gruppo Equitalia, sostituite, adesso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
La Corte in via preliminare ha ritenuto di disattendere la pretesa interruttiva del processo, chiarendo quale sia il meccanismo processuale operativo che regola la successione processuale nei rapporti tra il vecchio ed il “nuovo” riscossore.
La successione processuale tra Equitalia e Agenzia delle Entrate Riscossione
La normativa attuale, prevede, infatti, al primo comma dell’art. 1 del D.L. 193/2016 che: “A decorrere dal 10 luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.
Il secondo comma dell’art. 1 del D.L. 193/2016 dispone che: “dalla data di cui al comma 1, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, riattribuito all’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è svolto dall’ente strumentale di cui al comma 3”.
Il terzo comma, espressamente richiamato dalla precedente disposizione normativa, recita: “Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate- Riscossione» sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. L’Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l’attività dell’Agenzia delle entrate- Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L’ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. RG N 30623/11. L’ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione”.
Secondo la Suprema Corte, quindi, sul piano processuale alla Agenzia delle Entrate – Riscossione appare correlato un effetto di successione non nel processo, ex art. 110 c.p.c., ma nei singoli rapporti facenti capo alle precedenti concessionarie del servizio di riscossione.
Le conseguenze sui processi
Le conseguenze di tale impostazione logico-giuridica sono di non poco momento, poiché pongono in non cale il fenomeno dell’interruzione processuale.
La successione, a titolo non universale, infatti richiama la successione ex lege nei rapporti controversi ex art. 111 c.p.c. Ciò perché secondo l’art. 110 c.p.c., la successione nel processo è circoscritta all’ipotesi del “venir meno della parte per morte o per altra causa”; mentre, ove una norma, come avvenuto nel caso di specie, abbia dato alla luce un nuovo e diverso soggetto giuridico come destinatario di un trasferimento di funzioni e di attribuzioni altrimenti prima conferite non si è dinanzi a una situazione sussumibile nell’alveo dell’ art. 110 c.p.c.
Ci si trova innanzi ad una ipotesi di traslazione di posizioni giuridiche attive e passive specificamente identificate.
Secondo la Corte di Cassazione, quindi, si verte in un caso di successione nei rapporti pendenti ex art.111 c.p.c., nel caso precipuo inerenti lo svolgimento della funzione della riscossione disciplinata dalla legge. In conclusione, quindi, non necessitandosi alcuna riassunzione, il processo può, di conseguenza, proseguire tra la contribuente e il nuovo soggetto deputato alla riscossione dei tributi.