Con l’ordinanza n. 8806 del 30 aprile 2015, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, in materia di liquidazione delle spese di lite, ha chiarito quando le spese processuali non possono essere superiori al valore della domanda.
Come noto, l’art. 91 c.p.c. prevede all’ultimo comma che “nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda“. Art. 82, primo comma, c.p.c., il quale dispone che “davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100″.
Secondo la Suprema Corte, la previsione di una limitazione alla liquidazione delle spese nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace ex art. 113 c.p.c. appare rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti proprio dall’art. 82, primo comma, c p. c., di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie.
Al contrario, la Corte di legittimità ha rilevato che detta limitazione non trova applicazione per i giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada: questo perchè tali controversie, pur formalmente ricomprese tra quelle richiamate dall’art. 82, co. 1, c.p.c., e dunque di competenza del giudice di pace e di importo ricompreso entro i 1100,00 €, “postulano un giudizio secondo diritto ove la difesa tecnica è giustificata”, o addirittura considerata indispensabile, per la “complessità delle questioni prospettabili anche con riferimento a provvedimenti sanzionatori inferiori a tale importo”.
(Corte di Cassazione, Sesta sezione Civile, ordinanza n. 8806 del 30 aprile 2015)