È stata più volte sollevata la questione sull’ammissibilità o meno delle firme digitali nel processo civile telematico.
Ebbene, le Sezioni Unite Civili della Cassazione con la sentenza n. 10266 pubblicata il 27 aprile 2018, hanno riconosciuto la piena validità ed efficacia delle firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, anche nel processo civile di Cassazione, senza eccezione alcuna.
Il fatto
Nel caso di specie, una Società ricorreva per la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Palermo aveva confermato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione di rigetto dell’opposizione contro il provvedimento di accoglimento della contestazione del credito proposta dai creditori procedenti nel procedimento di espropriazione presso terzi, promosso nei confronti del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Palermo.
Una volta formulata la proposta di definizione in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. per l’inammissibilità del ricorso, la ricorrente sollevava la questione circa la ritualità della notifica del controricorso di controparte, in quanto avvenuta con allegazione al messaggio di PEC di tre files con estensione < *.pdf > e non <*.p7m > e, quindi, da ritenersi privi di firma digitale; in tale memoria, altresì, la ricorrente ribadiva pure la ritualità della procura allegata al secondo ricorso, poiché sottoscritta digitalmente con estensione <*.p7m >.
La questione, a seguito dell’ordinanza interlocutoria, investiva le Sezioni Unite.
La normativa
Un documento sottoscritto con firma digitale ha nel nostro ordinamento piena efficacia giuridica, a condizione che non sia modificato dopo l’apposizione della firma.
La firma digitale consiste nella creazione di un file, definito “busta crittografica”, che racchiude al suo interno il documento originale. L’autenticità del certificato è garantita da un’Autorità di certificazione: con riferimento all’Italia, dai certificatori accreditati ai sensi dell’articolo 29 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005).
Gli standard europei prevedono tre tipi di sottoscrizione digitale, identificati dagli acronimi CAdES, PAdES e XAdES, modalità di sottoscrizione adottate anche in Italia.
La firma digitale in formato CAdES
La busta CAdES è un file con estensione .p7m, il cui contenuto è visualizzabile solo attraverso idonei software in grado di “sbustare” il documento sottoscritto.
Tale formato permette di firmare qualsiasi tipo di file, ma presenta lo svantaggio di non consentire di visualizzare il documento oggetto della sottoscrizione in modo agevole. Infatti, come accennato, è necessario utilizzare un’applicazione specifica.
Per il formato CAdES l’apposizione di due o più firme può essere effettuata o re-imbustando in una nuova busta CAdES la busta generata dalla sottoscrizione precedente, oppure aggiungendo nella busta ulteriori firme, accompagnate dai relativi certificati.
In entrambi i casi è presente un’unica versione del documento, che pertanto può solo essere oggetto di ulteriori firme digitali senza modificarne il contenuto.
La firma digitale in formato PAdES
La firma digitale in formato PAdES è un file con estensione .pdf, leggibile con i comuni reader disponibili per questo formato. Questa tipologia di firma, nota come “firma PDF”, prevede diverse modalità per l’apposizione della firma, a seconda che il documento sia stato predisposto o meno ad accogliere le firme previste ed eventuali ulteriori informazioni, rende il documento più facilmente accessibile, ma consente di firmare solo documenti di tipo PDF.
Il formato PDF consente inoltre di gestire diverse versioni dello stesso documento senza invalidare le firme digitale apposte.
Interessante caratteristica è che il documento in formato PDF consente di collocare fisicamente la firma digitale in un preciso punto del documento. Tale caratteristica è particolarmente utile nel caso di sottoscrizione di clausole vessatorie o, comunque, in ogni caso in cui la collocazione della firma abbia una qualche valenza.
Qualora il documento non fosse stato predisposto per tutte le firme necessarie, è comunque possibile apporre ulteriori firme senza invalidare le precedenti. A tale scopo, il formato PAdES implementa la funzione della gestione delle versioni, ogni versione successiva alla prima, contiene la versione integrale, non modificata, del documento precedente (comprese le firme digitali). Ogni modifica al documento (ulteriore firma o aggiunta di testo o immagini) produce, infatti, una nuova versione che contiene la versione originale non modificata.
Tale caratteristica della busta PAdES rende questo formato idoneo anche in caso di successive modifiche al documento dopo la sottoscrizione.
La decisione delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite, rimettendosi al diritto dell’Unione Europea e alle norme del diritto interno, hanno affermato che le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, e devono essere riconosciute valide, in quanto in entrambe viene apposta la firma digitale necessaria a garantire l’autenticità del documento.
La sola differenza consisterebbe nel fatto che nel caso del formato CAdES il file generato si presenta denominato con l’estensione finale <*.p7m>, mentre nel caso del formato PAdES il file si presenta denominato <*.pdf> che può essere letto con i comuni readers disponibili per questo formato.
Le Sezioni Unite hanno richiamato, a tal proposito, i documenti ufficiali dell’Agenzia per l’Italia Digitale (c.d. AgID, istituita con Decreto Legge n. 83/2012 e sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri), secondo cui «[…] la firma digitale è il risultato di una procedura informatica – detta validazione – che garantisce l’autenticità e l’integrità di documenti informatici. Essa conferisce al documento informatico le peculiari caratteristiche di:
- a) autenticità, perché garantisce l’identità digitale del sottoscrittore del documento;
- b) integrità (perché assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione);
- c) non ripudio (perché attribuisce validità legale al documento) [….]», nonché le specifiche tecniche del processo telematico contenute nell’art. 12 del provvedimento direttoriale del 16 aprile 2014 (in attuazione dell’art. 34, co. 1, del D.M. n. 44/2001).
In conclusione, sia il formato di firma digitale CAdES che PAdES, essendo muniti di certificato di firma all’interno della busta crittografica, hanno piena efficacia giuridica, coerentemente al regolamento EIDAS ossia il regolamento dell’Unione Europea n. 910/2014 che impone agli stati membri di riconoscere le firme apposte secondo gli standards (tra cui figurano appunto i due formati in questione).
Deve dunque escludersi che le disposizioni tecniche tuttora vigenti (pure a livello di diritto dell’UE) comportino in via esclusiva l’uso della firma digitale in formato CAdES, rispetto alla firma digitale in formato PAdES.
Il principio di diritto
Alla luce di quanto rilevato, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto
«Secondo il diritto dell’UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna»
La Cassazione ha quindi dichiarato inammissibili i ricorsi.