Acquisto di un bene per usucapione tra parenti stretti

in Giuricivile, 2018, 3 (ISSN 2532-201X)

Accade spesso che un soggetto asserisca di aver acquistato un bene per usucapione, ossia per possesso ultraventennale.

Ebbene, tale affermazione può avere rilevanti conseguenze sul piano pratico e giuridico.

Si pensi ad esempio ad una fattispecie in cui alla morte dei genitori uno dei figli affermi di aver acquistato uno degli immobili di proprietà di questi ultimi tramite usucapione, con conseguente negazione di conferire il predetto bene nella massa ereditaria.

È lecito allora domandarsi se, effettivamente, sia possibile il perfezionamento dell’usucapione tra parenti stretti, come ad esempio tra genitori e figli.

I requisiti richiesti dalla legge per l’usucapione

Come noto, affinché vi sia usucapione non è sufficiente il solo trascorrere del tempo di venti anni richiesto dalla legge ma, è necessario anche che vi sia la totale inerzia del proprietario del bene, il quale deve, da un lato, astenersi dall’esercitare la sua potestà sul bene stesso e, dall’altro lato, non reagire al potere di fatto esercitato dal possessore.

Ne consegue che l’usucapione è esclusa ogni qual volta in cui il proprietario del bene sia a conoscenza del fatto che un altro soggetto stia utilizzando lo stesso per i propri bisogni e, ciò nonostante, ne tolleri tale situazione, consentendoglielo espressamente.

Il predetto principio lo si ricava dall’art. 1144 c.c. secondo cui “gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso”.

Ebbene, poiché l’usucapione rappresenta un metodo di acquisto della proprietà a titolo
originario per effetto del possesso continuativo del bene, appare evidente che escludendo il possesso si esclude anche l’usucapione!

Le caratteristiche dalla c.d. tolleranza

Tuttavia, affinché si verifichi quanto previsto dall’art. 1144 c.c. è necessario che gli atti di
tolleranza siano caratterizzati dalla transitorietà e saltuarietà.

In altre parole, gli atti di tolleranza devono essere di breve durata nonché comportare un
godimento di modesta portata, ovvero incidere solo debolmente sull’esercizio del diritto da parte dell’effettivo titolare.

Da ciò deriva che non è configurabile un atteggiamento di tolleranza del proprietario quando l’uso del bene da parte del terzo sia prolungato nel tempo o, ancora, quando l’atteggiamento del proprietario trovi giustificazione nella mancanza di un interesse ad opporsi all’uso del bene da parte del terzo.

La rilevanza del tipo di rapporto intercorso tra le parti: parentela o amicizia

Tali situazioni di tolleranza, per cui un soggetto tollera per diverso tempi l’uso di un proprio
bene da parte di un altro soggetto, traggono chiaramente origine da rapporti di buon vicinato, di amicizia, di opportunità nonché di parentela.

Tuttavia, quando vi sono rapporti di stretta parentela ben può accadere che la tolleranza si
protragga per un arco di tempo più lungo rispetto a quello richiesto dalla norma e che sia maggiore l’incidenza del godimento assentito sul diritto dell’effettivo proprietario.

Infatti, con la recente sentenza n. 16371/2015 i giudici di legittimità hanno avuto modo di
ribadire che la tolleranza che esclude l’acquisto del possesso ad usucapionem assume caratteri differenti a seconda del tipo di rapporto intercorso tra le parti.

In particolare, secondo la Suprema Corte nel caso in cui un bene venga concesso ad un
soggetto in ragione di rapporti di amicizia o di buon vicinato è più probabile che il lungo decorso del tempo sia riconducibile non tanto a una tolleranza da parte del proprietario del bene ma a una semplice indifferenza, sicché in tal caso può scattare l’usucapione.

Diverso, invece, è il discorso se il rapporto che lega le parti è di stretta parentela.

In quest’ultimo caso, infatti, rappresenta circostanza normale che un familiare consenta ad un proprio parente di utilizzare, anche per molti anni, un bene senza perciò disinteressarsene.

Tale diversità si giustifica alla luce del fatto che nei rapporti di mera amicizia o di buon vicinato, di per sé labili e mutevoli, è improbabile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo, come quello necessario per il perfezionamento dell’usucapione.

Nella citata sentenza n. 16371/2015 si legge, infatti che “in tema di acquisto del possesso ad usucapionem, al fine di valutare se un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale sia compiuto con l’altrui tolleranza e sia, quindi, idoneo all’acquisto del possesso, la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo in favore dell’esclusione di una semplice tolleranza qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato e non di parentela, tenuto conto che in relazione ai primi, di per sé labili e mutevoli, è più improbabile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo”.

Conclusioni

In conclusione possiamo affermare che, alla luce della argomentazioni su esposte, vi è
l’impossibilità tra parenti stretti di acquistare un bene per usucapione.

Infatti, colui che intende ottenere una pronuncia di accertamento di intervenuta usucapione è, di fatto, soggetto ad un onere probatorio più rigoroso per superare la presunzione di tolleranza.

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