Con la sentenza n. 7926 del 17 aprile 2015, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato, in materia di notificazioni, che sono nulle tutte le notifiche eseguite presso lo studio di un avvocato domiciliatario in pensione cancellato dall’albo, anche se nello studio in questione continuino a svolgere l’attività altri professionisti.
Nel caso di specie, un ex coniuge aveva presentato appello contro la sentenza di divorzio del Tribunale. La Corte territoriale dichiarava tuttavia inammissibile il gravame sul presupposto che la notifica della sentenza non era andata a buon fine: era infatti stata eseguita presso lo studio legale di un avvocato domiciliatario ormai “chiuso”, dal momento che il difensore titolare risultava cancellato dall’albo forense per pensionamento.
Avverso tale pronuncia, l’ex marito ricorreva pertanto alla Cassazione, sostenendo che lo studio era comunque attivo poichè gestito da altri professionisti che ivi continuavano a svolgere l’attività forense.
Ebbene, la Suprema Corte ha in primo luogo ammesso che “nel caso di elezione di domicilio presso un avvocato che non sia anche difensore della parte l’aspetto topografico prevale su quello personale“. Tuttavia non è concesso “privare totalmente di rilevanza quest’ultimo, nel senso che non sia necessario alcun collegamento del luogo indicato con la persona del domiciliatario, come nel caso di abbandono di quel luogo da parte del domiciliatario stesso“.
Ne consegue che, pur “imprecisa nella sua assolutezza“, l’affermazione della corte d’appello secondo cui “lo studio era chiuso”, è da considerarsi legittima nella sostanza: come sostenuto dallo stesso ricorrente, lo studio dell’avvocato in questione aveva infatti cessato l’attività, non trovandosi egli più “all’indirizzo indicato nell’elezione di domicilio“, nel quale, in effetti, esisteva ancora uno studio legale, appartenente però “ad altri avvocati“. Proprio da ciò deriva il principio secondo in base al quale gli avvocati in pensione, cancellati dall’albo, non possono più figurare quali domiciliatari, anche se nel loro vecchio studio continuano a lavorare altri professionisti.
La Cassazione rigettava pertanto il ricorso, confermando quanto statuito dal giudice di secondo grado.
(Corte di Cassazione, Prima sezione civile, sentenza n. 7926 del 17 aprile 2015)