Cyberbullismo: Guida alla nuova Legge. Profili innovativi e aspetti problematici

Sommario: 1. Premessa – 2. La configurabilità del reato di molestia in caso di invio su sms – 3. Il c.d. cyber stalking alla luce della L. 119/2013 – 4. La definizione di cyberbullismo – 5. La differenza tra il bullismo (tradizionale) e il cyberbullismo – 6. Obiettivo della legge – 7. Piano normativo di inserimento – 8. La novità della legge – 9. Ammonimento – 10. Aspetti critici – 11. Conclusioni

1. Premessa

È dal 18 giugno 2017 che la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo“, è in vigore.

Legge approvata all’unanimità in via definitiva alla Camere a due anni dal primo via libera. Tale legge è diventata lo strumento normativo apri fila a livello Europeo dedicato al contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Il quadro di riferimento che potrebbe fornire la matrice di interpretazione del fenomeno in questione, dovrebbe essere rintracciato da un lato nel cambiamento del contesto sociale e del modello di società, dall’altro nel rapporto che i giovani intrattengono con le nuove tecnologie comunicative, strumenti fondamentali nella vita di tutti i giorni, ma indispensabili anche per porre in essere atti di violenza fisica o psicologica.

La telefonia mobile, arricchitosi di strumenti di comunicazione in rapida evoluzione permette una trasmissione in tempo reale di dati e reciproche conoscenze.

Con un telefonino è infatti possibile inviare messaggi di vario tipo, allegare fotografie, gestire la posta, collegarsi ai social networks, navigare sulla rete, etc.

Il cellulare ha quindi superato l’originaria funzione del telefono di parlare a distanza, ma ha aumentato in modo significativo le sue potenzialità, soprattutto mediante l’interazione con il web. Diffusosi in maniera capillare nella popolazione, il cellulare si presta però anche a essere, come detto, potenziale veicolo di comportamenti, oltre che offensivi, anche molesti, nei confronti degli interlocutori.

2. La configurabilità del reato di molestia in caso di invio di sms

Nell’ultimo decennio, l’utilizzo del telefonino per scopi illeciti ha impegnato dottrina e giurisprudenza nel tentativo di apprestare strumenti di tutela compatibili con gli strumenti normativi vigenti, solo in epoca recentissima il legislatore ha iniziato a muovere i primi passi.

Il legislatore ha, dunque, attribuito esplicito rilievo penale a certi abusi, soffermandosi su una fattispecie del codice penale in cui è contemplata la parola “telefono” ovvero il reato di molestia o disturbo alla persona ex art. 660 c.p.

La Suprema Corte ha affermato la configurabilità del reato ex art. 660 c.p. nel caso di sms spediti al destinatario “col mezzo telefono”, specie se reiterati, possono avere natura invasiva dell’altrui serenità[1].

Come affermato dal Supremo Collegio in una successiva pronuncia, anche la ricezione di un sms al pari di una qualsiasi telefonata molesta, produce un suono che incide, soprattutto se reiterato, sulla tranquillità del destinatario, provocandogli quella sgradevole percezione de visu e de auditu che costituisce l’obiettivo finale della condotta illecita.

3. Il c.d. cyber stalking alla luce della L. 119/2013

Un primo passo è avvenuto con l’emanazione del decreto legge 2013 n. 93, convertito dalla L. 15 ottobre 2013 n. 119: l’art.1, ha tra l’altro aggiunto un ulteriore aggravante al co.2 dell’art. 612 bis c.p., per il caso in cui gli atti persecutori, sanzionati dalla norma incriminatrice, siano commessi “attraverso strumenti informatici o telematici” (cd. cyber stalking).

Tale disposizione sembra dunque avallare quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli atti di molestia idonei a configurare il reato di stalking possono concretizzarsi anche nel reiterato invio di sms, email e messaggi sui social network, magari accompagnati dalla divulgazione di filmati ritraenti rapporti sessuali intercorsi tra l’autore del reato e la persona offesa[2].

4. La definizione di cyberbullismo

Utile a tale trattazione è la definizione del cyberbullismo: secondo il co. 2 dell’art.1 della legge, con questa espressione si intende

“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

5. La differenza tra il bullismo (tradizionale) e il cyberbullismo

Il bullismo è un fenomeno che si manifesta in vari modi, ma con l’avanzamento delle nuove tecnologie il suo modo di manifestarsi si è evoluto facendosi strada attraverso i mezzi di comunicazione ed è per questo che oggi si parla di cyberbullismo.

Il cyberbullismo viene considerato un’evoluzione del bullismo tradizionale ma, pur condividendo con essi alcune caratteristiche, se ne differenzia in molti aspetti.

In genere il fenomeno del bullismo si fonda sull’aggressività che si manifesta attraverso una forma di prepotenza intenzionale, esercitata dall’aggressore, che va a creare un’asimmetria di potere, eseguita nel tempo, provocando elevate sofferenze di vario tipo alla vittima.

Mentre nel fenomeno del cyberbullismo (o bullismo elettronico), l’aggressività è imposta attraverso le abilità e le competenze acquisite nelle nuove tecnologie, ossia attraverso l’uso del pc o degli smartphone e altri dispositivi di comunicazione che facilitano la diffusione di tale fenomeno, in quanto risulta facilmente possibile diffondere messaggi, informazioni, video (facendoli divenire anche virali) con l’intento di umiliare la dignità delle altre persone e con l’obiettivo principale di molestare, danneggiare, svalutare, disprezzare un individuo o gruppo di persone.

6. Obiettivo della legge

La ratio della legge in commento è di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti.

E ciò sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche (art.1 co.1).

7. Piano normativo di inserimento

Questa legge si inserisce nel panorama normativo interno e comunitario preesistente:

  • il D.lgs. n.70 del 9 aprile 2003 con il quale l’Italia ha recepito la direttiva CE 2000/31 in materia di servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico,
  • il Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs 30 giugno 2003, n. 196,
  • il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che ha abrogato la direttiva CE 95/46/ (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Nel luglio 2016, si è rivelata essere di grande rilievo e spessore, la pubblicazione “Cyberbullyng among young people[3] ad opera della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento Europeo pubblicato dal Dipartimento politico per i diritti dei cittadini e affari costituzionali.

Un dipartimento che prevede l’intervento di esperti del settore, interni o esterni al Parlamento Europeo, volto a coadiuvare le decisioni dei parlamentari su tematiche specifiche.

L’intento di questo lavoro era di verificare e valutare l’estensione, gli scopi e le forme di cyberbullismo, prendendo in considerazione l’età ed il sesso delle vittime e dei perpetratori.

Gli studi illustrano invece le misure politiche e legali da adottare nel merito, facendo sì che l’Unione Europea abbia delineato i livelli giuridici a cui i 28 Stati membri devono adeguarsi.

8. Le novità della legge

L’art.1 della legge stabilisce che ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui alla nozione di cyberbullismo specificata dalla presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.

Tale operazione deve avvenire previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall’articolo 167 del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

Qualora, entro le 24 ore successive al ricevimento dell’istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro 48 ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale interviene entro 48 ore dal ricevimento della richiesta.

Con la nuova legge, è inoltre istituito presso la Presidenza del  Consiglio  dei Ministri, un  tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto  del  cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti

  • dei Ministeri interessati,
  • del Garante per l’infanzia e l’adolescenza,
  • del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori,
  • del Garante per la protezione dei dati personali,
  • di associazioni con comprovata  esperienza  nella promozione dei  diritti  dei  minori  e  degli  adolescenti e nelle tematiche di genere,
  • degli operatori che forniscono servizi di social networking
  • degli altri operatori della rete internet,
  • una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori
  • una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Il piano del tavolo viene integrato con un apposito codice, definito dalla legge “codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet.

Associato a tale codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza secondo le modalità disciplinate.

Si tratta di una misura accessoria caratterizzata da una chiara ratio protettiva, un ulteriore strumento che l’ordinamento mette a disposizione di una categoria ristretta di soggetti ritenuti meritevoli di una protezione rafforzata, per metterli in condizione di tutelare in maniera più efficace la propria dignità ed i propri diritti, ove questi siano lesi da uno degli atti integranti la condotta rilevante ai fini della legge come “cyberbullismo”.

La legge oltre ad introdurre un sistema di richiesta oscuramento di contenuti lesivi e ad istituire tavoli tecnici sulla tematica, specifica il ruolo educativo e preventivo delle istituzioni scolastiche.

Infatti in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo.

La formazione del personale scolastico prevede dunque la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica.

Indirizzo della legge è anche la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno dell’istituto scolastico in attività di peer education[4], nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

La legge prevede altresì misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti: un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore.

Più in generale, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l’altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet.

Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche Polizia postale e associazioni territoriali.

Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

9. Ammonimento

In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del Codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del Questore.

A tal fine il Questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età (art.7).

10. Aspetti critici

La legge sul contrasto al cyberbullismo è stata, in linea di massima, salutata con successo dal panorama giuridico e associativo.

Ovviamente come in ogni novella, è lecito inquadrare gli aspetti critici.

In prima battuta alcune criticità riguardavano la definizione di cyberbullismo (inserita per la prima volta nel panorama italiano).

La nozione pare infatti distaccarsi con rilievo da quella concepita in ambito europeo che sottolinea due elementi caratterizzanti della condotta:

  • uno squilibrio di potere o di forza;
  • la ripetizione dei comportamenti nel tempo.

Si rischia dunque, con una nozione italiana così ampia, di stravolgere la condotta in sé di bullismo telematico, omnicomprendendo tutt’altro.

Prima di questa legge, come ricordato, nel nostro ordinamento non era prevista questa tipologia di tutela per i ragazzi ultraquattordicenni.

Si osserva, tuttavia, come i recenti dati sul bullismo e cyberbullismo, a cura del Censis e precedentemente Istat, evidenzino la circostanza per cui il fenomeno sia esteso anche ai ragazzi minori di 14 anni (per lo più tredicenni) i quali si troverebbero, in caso di inerzia dei genitori, privi di strumenti di tutela diretta.

Da ricordare il commento di Amnesty International Italia che ha espresso soddisfazione per la legge a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, sottolineando, in particolare, che la legge privilegia la prevenzione, oltre all’azione di contrasto, a partire dalla scuola.

Rileva in particolare il fatto che i minorenni (over 14) vittime di cyberbullismo possano agire in prima persona nella difesa dei loro diritti, in linea con l’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che richiama all’ascolto del minore nelle questioni che lo riguardano.

Secondo la medesima rinomata associazione, tra i punti critici, si evidenzia come la legge non chiarisce la modalità di designazione di un referente all’interno di ogni scuola – punto chiave nell’opera di prevenzione – né è sufficientemente definito il piano di formazione di questi referenti.

Inoltre, la legge prospetta un lavoro di notevole impegno nell’ambito della prevenzione e di studio ma, proprio in questa ottica, le limitate risorse messe a disposizione potrebbero essere insufficienti a soddisfare le aspettative, pregiudicando le attività.

11. Conclusioni

La legge complessivamente ha sfatato la possibilità di tipo assolutamente mediatico e corrispondente alla risoluzione in fase patologica e non preventiva.

La legge se repressiva e quindi con applicazioni di aggravanti e inasprimenti di pene avrebbe soltanto determinato un peggioramento della normativa, la ratio di questo provvedimento è invece educativa.

In particolare, come confermato dalle parole del Senatore Francesco Palermo, Relatore del nuovo provvedimento approvato lo scorso 31 gennaio 2017, “un ulteriore inasprimento della normativa sanzionatoria relativa al bullismo in generale, anche quando esce dall’ambito strettamente limitato della scuola e dei minori, farebbe diventare la legge troppo ampia per essere realmente efficace. C’è già la sanzione penale per gran parte dei comportamenti di bullismo: quello che manca è un provvedimento mirato agli adolescenti in ambito scolastico”.

Lo stesso ammonimento, inserito dalla legge così come previsto nel reato di stalking, pone al centro della tutela cd. rafforzata il minore, evitando che determinate condotte sfocino direttamente nel penale, rimettendo tutto con un ammonimento orale da parte del Questore in presenza di genitori o di chi ne abbia la patria podestà.

Nel complesso, in attesa di giurisprudenza, la fiducia è da porsi pienamente nelle istituzioni scolastiche.


Bibliografia

  • SANTISE, F. ZUNICA, Coordinate ermeneutiche di diritto penale – Il diritto penale nel web, 2017, Giappichelli Editore.

Sitografia

[1] Corte Cass., Sez. III, 1 Luglio 2004 n. 20680, in Diritto&Giustizia 2004, pag. 50, con nota di M. IASELLI, Gli sms possono essere una molestia telefonica;

[2] Ovviamente non tutte le condotte di incursione telematica sono suscettibili di essere ricondotte nel delitto di atti persecutori, ma sono quelle che costituiscono “minacce” o “molestie” verso la persona offesa.

[3] http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571367/IPOL_STU(2016)571367_EN.pdf

[4] Alla lettera “educazione tra pari”, è una strategia educativa che mira a favorire la comunicazione tra adolescenti riattivando lo scambio di informazioni e di esperienze interni al gruppo dei pari.

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