Infortuni avvenuti in occasione di lavoro: vi rientrano anche quelli derivanti da caso fortuito

Con la sentenza n. 8597 del 3 aprile 2017, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha chiarito, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, cosa si intende per “occasione di lavoro” e quando sussiste.

Gli infortuni avvenuti in occasione di lavoro

Ai sensi dell’art. 2 del D.p.r. 1124/1965 l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro comprende “tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”.

Alla luce della predetta norma, secondo la Suprema Corte oggetto della speciale tutela non sono soltanto gli infortuni direttamente derivati dalla lavorazione cui sono addetti i singoli lavoratori, ma tutti gli infortuni comunque verificatisi “in occasione di lavoro”.

In altre parole, gli infortuni che si verificano “in occasione di lavoro” sarebbero anche quelli derivanti da caso fortuito e perfino, in alcune ipotesi, quelli che discendono da cause estranee al lavoro svolto.

Il caso in esame: la puntura dell’insetto durante l’orario di lavoro

Nel caso in esame, un lavoratore alle dipendenze di una ditta edile, mentre era alla guida di un’autobetoniera, fu colpito da uno shock anafilattico conseguente alla puntura di un insetto che ne provocò la morte.

A seguito dell’infortunio, l’Inail comunicava alla società datrice di lavoro l’aumento del tasso di premio applicabile per gli anni successivi alla morte.

Ebbene, secondo la Cassazione, la corte territoriale avrebbe fatto corretta applicazione dei principi richiamati nel ritenere sussistente l’occasione di lavoro nel caso in questione.

L’evento che ha dato corso alla sequenza causale che ha poi determinato la morte del lavoratore, ossia la puntura dell’insetto, si è infatti verificato in condizioni spazio-temporali caratterizzate dall’essere in quel momento il soggetto intento all’attività di lavoro e, quindi, occupato nella guida dell’automezzo che gli ha impedito o comunque reso più difficile difendersi dall’insetto.

L’INAIL e l’aumento del tasso specifico aziendale a seguito di infortuni sul lavoro

Come noto, il tasso specifico aziendale deve essere calcolato includendo nel computo tutti gli oneri a carico dell’I.N.A.I.L., anche gli oneri cosiddetti indiretti, per gli infortuni riguardanti la singola azienda.

E in tale calcolo non deve essere fatta distinzione alcuna tra gli eventi dovuti a colpa del datore di lavoro e quelli dovuti a caso fortuito o forza maggiore, purchè tali eventi siano ricompresi nell’ambito di tutela stabilito dal Dpr. 1124/1965.

Di conseguenza, considerando l’episodio in esame rientrante nel novero degli infortuni avvenuti in occasione di lavoro, l’aumento del tasso operato dall’Inail a carico dell’azienda era del tutto legittimo.

Sulla scorta di quanto rilevato, la Corte rigettava dunque il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

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