Dopo aver approfondito quali siano i requisiti che dovrà rispettare un avvocato per conservare l’iscrizione all’albo, alla luce della riforma della legge professionale, ecco un ulteriore chiarimento riguardo alle novità sulle modalità di iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alla Cassazione e alle magistrature superiori.
La novità più importante è che il diritto all’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori non è più conseguenza automatica del decorrere del tempo. Infatti, l’art. 22 della Legge 247/2012 ha sostituito l’originario requisito dell’anzianità (che prevedeva l’iscrizione automatica decorsi dodici anni dall’iscrizione all’albo circondariale) con una duplice alternativa.
La prima è l’accesso all’albo mediante un esame. L’esame dovrà essere sostenuto a Roma, non prima che siano trascorsi cinque anni di esercizio della professione dinanzi alle magistrature di primo e secondo grado. Per sostenere l’esame sarà altresì necessaria la pratica, per lo stesso periodo, presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.
La seconda modalità di iscrizione alle magistrature superiori consiste in una verifica finale di idoneità al termine della Scuola Superiore dell’Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF, il cui accesso è subordinato all’iscrizione all’albo ordinario circondariale da almeno otto anni, nonchè all’esercizio effettivo della professione (ovvero il patrocinio, nel quadriennio precedente, di almeno dieci giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile, o almeno venti giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale, giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili). La verifica finale di idoneità verrà eseguita da una commissione d’esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di Cassazione.
La norma chiarisce inoltre le conseguenze per gli avvocati che siano già patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. Coloro che alla data di entrata in vigore della legge in questione sono iscritti all’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l’iscrizione. Potranno chiedere direttamente l’iscrizione anche coloro che abbiano già maturato i requisiti per l’iscrizione – secondo la previgente normativa – alla data di entrata in vigore della Legge n. 247/2012, ovvero li maturino entro tre anni dalla sua entrata in vigore.
Si riporta, per completezza, l’intero contenuto dell’art. 22 legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).
Art. 22. Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
1. L’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l’esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all’albo.
2. L’iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all’albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell’avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l’accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d’esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l’iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l’iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.
4. Possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All’articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».