Se a seguito di rinnovo di una polizza, sia stato rilasciato regolare contrassegno di assicurazione all’assicurato, la compagnia assicurativa è costretta a risarcire i danni anche se non abbia ricevuto comunicazione del contratto da parte del subagente o non sia stato pagato il premio.
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 4112 del 16 febbraio 2017.
Il principio di rilevanza dell’autenticità del contrassegno di assicurazione
Secondo la Suprema Corte, la situazione descritta non è assimilabile né a quella della mancata stipulazione del contratto di assicurazione (nella specie regolarmente concluso con il subagente di assicurazione) né a quella dell’omesso pagamento dei premi successivi al primo.
Al contrario l’ipotesi in cui l’assicuratore non abbia avuto conoscenza dell’avvenuto pagamento per causa a lui non imputabile (ma addebitabile al subagente) andrebbe ricondotta a quanto disposto dall’art. 1901 c.c., che prevede la sospensione della garanzia assicurativa in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (o della prima rata di premio).
Tuttavia, qualora sia stato rilasciato il regolare contrassegno da parte della compagnia di assicurazione, quest’ultima (anche per il fatto del suo agente) è in colpa di fronte ai terzi che hanno diritto di fare affidamento sul certificato assicurativo in questione.
A norma dell’art. 7 della Legge 990/1969, detto certificato attesta infatti che sono già stati pagati il premio o la rata di premio.
Chiarimenti sul rapporto tra subagente e assicuratore
In ogni caso, la compagnia assicuratrice era tenuta al risarcimento del sinistro in considerazione del pagamento tempestivo del premio da parte dell’assicurato.
Ne consegue, a parere della Corte, che non possa ritenersi sussistente un nesso di causalità tra il comportamento omissivo del subagente (quanto alla comunicazione del regolare pagamento del premio da parte dell’assicurato) e la responsabilità della compagnia per i danni cagionati.
Il rifiuto di ritenere attiva la polizza assicurativa da parte della compagnia assicuratrice avrebbe dunque integrato un comportamento contrario a buona fede: infatti, pur in presenza di un’omissione d’informazione da parte del subagente, il premio era stato tempestivamente pagato dall’assicurato.
Pertanto la (mera) ritardata contabilizzazione non poteva impedire l’operatività della polizza.
Il principio di diritto
Alla luce di quanto affermato, la Cassazione ha pertanto affermato il seguente principio di diritto:
“Ove sia stata sottoscritta una polizza di assicurazione r.c. auto e sia stato rilasciato all’assicurato l’apposito contrassegno (indicativo di una certa decorrenza e durata della garanzia) ma la compagnia assicurativa non abbia ricevuto il premio (o la prima rata di premio) stabilito nel contratto a causa del ritardato versamento da parte dell’agente, l’assicurazione – come previsto dall’art. 1901, primo comma, cod. civ. – è sospesa ma l’assicuratore è obbligato a risarcire i danni al terzo danneggiato in virtù del principio della rilevanza dell’autenticità del contrassegno rilasciato all’assicurato e del pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto.”