Fideiussioni ABI: cosa decidono le Sezioni Unite

Con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione intervengono su alcune delle questioni più controverse in materia di fideiussioni bancarie riproduttive dello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.

La pronuncia era particolarmente attesa perché chiamata a risolvere i contrasti sorti, anche all’interno della stessa giurisprudenza di legittimità, sull’efficacia probatoria del provvedimento della Banca d’Italia, sulla sua estensione alle fideiussioni stipulate al di fuori del periodo oggetto dell’accertamento, sull’applicabilità dei principi antitrust alle fideiussioni specifiche e, infine, sugli effetti della clausola di pagamento “a prima richiesta” rispetto alla decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.

Le questioni erano state sottoposte alle Sezioni Unite dal Tribunale di Siracusa mediante rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e le avevamo già ricostruite nell’approfondimento Fideiussioni ABI: le questioni rimesse alle Sezioni Unite.

Con la decisione in esame, la Suprema Corte fornisce ora una risposta che limita gli automatismi in materia di nullità antitrust e restituisce un ruolo centrale all’accertamento probatorio del giudice di merito.

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Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche

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Giuseppe Cassano
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano. Avvocato cassazionista, curatore e autore di numerosi volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Conferenziere nazionale ed internazionale sui temi del Diritto di Famiglia, della Responsabilità civile, del Diritto dei Consumi e Diritto dell’Internet.
Stefano Chiodi
Analista tecnico e finanziario specializzato nel contenzioso bancario e finanziario, CTP e CTU per il Tribunale di Venezia e consulente per Camera Arbitrale. Specialista di corporate finance, è relatore in convegni accreditati per la formazione continua di avvocati e commercialisti. Curatore e autore di numerose pubblicazioni di diritto e contenzioso bancario e finanziario.

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Il caso sottoposto alle Sezioni Unite

La vicenda trae origine da due opposizioni a decreto ingiuntivo promosse da altrettanti fideiussori, ai quali era stato richiesto il pagamento di somme dovute in forza di garanzie rilasciate nel 2015 a copertura dell’esposizione debitoria derivante da un conto corrente e da un finanziamento chirografario.

I garanti contestavano la validità delle fideiussioni sostenendo che queste riproducessero le note clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d’Italia nel 2005: la clausola di reviviscenza, la clausola di sopravvivenza e quella di deroga all’art. 1957 c.c.

Da tale nullità sarebbe derivata, secondo gli opponenti, la piena riespansione dell’art. 1957 c.c. e, quindi, la decadenza del creditore dalla garanzia per non avere tempestivamente esercitato i propri diritti.

La società creditrice contestava invece tale impostazione, evidenziando, tra l’altro, che le garanzie oggetto di causa erano state stipulate nel 2015 ed avevano natura specifica e non omnibus.

Proprio questi elementi hanno condotto il Tribunale di Siracusa a chiedere alle Sezioni Unite di chiarire quale fosse l’effettiva portata della precedente sentenza n. 41994 del 2021.

Il precedente delle Sezioni Unite del 2021

Per comprendere la portata della nuova decisione occorre partire proprio dalla sentenza n. 41994 del 2021.

In quell’occasione le Sezioni Unite avevano riconosciuto che i contratti di fideiussione stipulati “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale possono essere colpiti da nullità parziale, limitatamente alle clausole che costituiscono applicazione dell’intesa vietata, salvo che risulti che le parti non avrebbero concluso il contratto in assenza delle clausole invalide.

La Corte aveva inoltre attribuito al provvedimento della Banca d’Italia del 2005 un particolare valore probatorio rispetto all’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale e al collegamento funzionale tra questa e i contratti stipulati a valle.

Negli anni successivi, tuttavia, proprio la portata di questa “prova privilegiata” aveva generato interpretazioni divergenti.

Il problema era stabilire se fosse sufficiente rinvenire in una fideiussione le tre clausole censurate per provocarne la nullità parziale, oppure se tale effetto presupponesse ulteriori condizioni relative alla data del contratto e alla tipologia della fideiussione.

Le Sezioni Unite del 2026 scelgono nettamente la seconda impostazione.

Fideiussioni fuori dal periodo dell’accertamento: nessuna nullità automatica

Il primo chiarimento riguarda il perimetro temporale del provvedimento della Banca d’Italia.

Secondo le Sezioni Unite, il particolare valore probatorio riconosciuto all’accertamento amministrativo non può essere proiettato indefinitamente nel tempo.

Il provvedimento del 2005 non costituisce, quindi, una sorta di certificazione permanente dell’illiceità di qualsiasi contratto futuro che riproduca le medesime clausole.

Quando la fideiussione è stipulata al di fuori del periodo cui si riferisce l’accertamento dell’Autorità, il provvedimento della Banca d’Italia può continuare a rappresentare un elemento di prova, ma perde quella forza probatoria aggiuntiva che gli viene riconosciuta all’interno del proprio specifico perimetro temporale.

Il giudice deve pertanto verificare se, al momento della stipulazione della garanzia, fosse concretamente ancora operante – o, nel caso di contratti anteriori, fosse già operante – un’intesa o una pratica concordata restrittiva della concorrenza.

La mera coincidenza testuale delle clausole non basta, dunque, a determinare automaticamente la nullità.

È un passaggio particolarmente rilevante perché esclude che le clausole censurate nel 2005 siano affette da una sorta di illiceità permanente per origine.

L’oggetto della tutela antitrust, infatti, non è la singola clausola considerata in astratto, ma il contratto “a valle” in quanto espressione di una precedente intesa o pratica anticoncorrenziale.

Il provvedimento della Banca d’Italia resta utilizzabile come elemento di prova

Ciò non significa che il provvedimento n. 55 del 2005 divenga irrilevante per i contratti stipulati in epoche differenti.

La Corte adotta una soluzione più articolata.

Il giudice di merito deve innanzitutto ricostruire l’effettiva portata dell’accertamento amministrativo, verificando se dalle risultanze istruttorie possano ricavarsi elementi relativi alla preesistenza della pratica anticoncorrenziale oppure alla sua eventuale persistenza successiva.

Il provvedimento potrà dunque concorrere con altri elementi probatori alla dimostrazione dell’intesa.

Non potrà, però, da solo, colmare la distanza temporale tra il periodo investigato dall’Autorità e quello in cui è stata stipulata la singola fideiussione.

In altri termini, fuori dal proprio perimetro temporale il provvedimento amministrativo non scompare dal processo, ma cambia funzione: da prova dotata di particolare efficacia diviene elemento da valutare unitamente alle altre risultanze istruttorie.

Fideiussioni specifiche: il provvedimento del 2005 non è sufficiente

La seconda questione affrontata dalla sentenza concerne il perimetro oggettivo dell’accertamento della Banca d’Italia.

Anche su questo punto le Sezioni Unite respingono un’applicazione automatica della nullità.

L’istruttoria culminata nel provvedimento n. 55 del 2005 aveva infatti riguardato lo schema ABI delle fideiussioni omnibus.

L’accertamento dell’Autorità era dunque riferito alla standardizzazione di quella specifica tipologia negoziale e agli effetti anticoncorrenziali derivanti dalla diffusione uniforme delle tre clausole all’interno di tale schema.

Non è quindi possibile trasferire automaticamente quelle conclusioni alle fideiussioni specifiche, ossia alle garanzie riferite a una determinata operazione o a rapporti precisamente individuati.

Anche in questo caso, tuttavia, le Sezioni Unite non affermano che una fideiussione specifica non possa mai costituire il contratto “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale.

Affermano qualcosa di diverso: tale collegamento deve essere provato.

La parte che invoca la nullità potrà avvalersi di tutti i mezzi istruttori disponibili e potrà utilizzare anche il provvedimento della Banca d’Italia quale elemento probatorio, ma quest’ultimo, poiché riferito alle fideiussioni omnibus, non è da solo sufficiente a dimostrare l’esistenza di un’intesa estesa anche alle fideiussioni specifiche.

Il principio unitario su limiti temporali e fideiussioni specifiche

Le Sezioni Unite riuniscono le risposte ai primi due quesiti in un unico principio di diritto.

In sostanza, quando una fideiussione specifica riproduce le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. ed è stata stipulata in un periodo anteriore o successivo a quello oggetto dell’accertamento della Banca d’Italia, spetta al giudice di merito verificare se quel modello negoziale sia effettivamente riconducibile a un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza.

Il provvedimento del 2005 può concorrere alla prova, ma non può essere considerato sufficiente da solo oltre i propri limiti temporali e oggettivi.

È probabilmente questo il passaggio con le maggiori conseguenze sul contenzioso pendente.

L’accertamento della nullità torna infatti a richiedere una verifica concreta della fattispecie e non può essere fondato sulla sola presenza nel contratto delle clausole coincidenti con lo schema ABI.

Clausola “a prima richiesta”: basta l’istanza stragiudiziale

Il terzo quesito affrontato dalle Sezioni Unite riguarda un problema distinto ma strettamente connesso agli effetti della nullità: come deve comportarsi il creditore per evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.?

Il problema si pone quando nel contratto siano contemporaneamente presenti:

  • la clausola che deroga all’art. 1957 c.c., ritenuta nulla perché riconducibile all’intesa anticoncorrenziale;
  • una distinta clausola che impone al fideiussore il pagamento “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”.

Secondo una prima interpretazione, una volta caduta la deroga all’art. 1957 c.c., il creditore dovrebbe rispettare integralmente la disciplina codicistica e dovrebbe quindi attivare tempestivamente gli strumenti giudiziali necessari alla tutela del credito.

Le Sezioni Unite accolgono invece l’orientamento opposto.

La clausola “a prima richiesta” possiede una autonomia strutturale e funzionale rispetto alla clausola di deroga all’art. 1957 c.c.

Essa, inoltre, non rientrava tra le clausole censurate dalla Banca d’Italia nel 2005.

La nullità della deroga ai termini previsti dall’art. 1957 c.c. non comporta quindi automaticamente l’invalidità della distinta pattuizione che consente alla banca di richiedere il pagamento al garante mediante una modalità semplificata e stragiudiziale.

Art. 1957 c.c.: la richiesta tempestiva al garante impedisce la decadenza

Da questa premessa discende una conseguenza di notevole rilievo pratico.

Quando la fideiussione contiene una valida clausola di pagamento “a prima richiesta”, il creditore può evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. inviando tempestivamente una richiesta stragiudiziale al garante.

Non è necessario, quindi, che entro lo stesso termine venga necessariamente promossa un’azione giudiziaria.

Le Sezioni Unite affermano infatti che la nullità della clausola di esenzione dal rispetto dell’art. 1957 c.c. fa riespandere i termini previsti dalla disposizione, ma non travolge la diversa disciplina contrattuale relativa alle modalità mediante le quali il creditore deve attivarsi.

Il principio formulato dalla Corte stabilisce, in sostanza, che in presenza della clausola “a prima richiesta” il creditore evita la decadenza anche mediante un’istanza stragiudiziale inviata al garante entro i termini dell’art. 1957 c.c., nonostante sia stata dichiarata nulla la compresente clausola che lo esonerava dal rispetto di quei termini.

La distinzione tra termini e modalità di escussione

La soluzione adottata dalle Sezioni Unite poggia, dunque, sulla distinzione tra due diversi piani.

Da un lato vi è il termine entro il quale il creditore deve attivarsi, regolato dall’art. 1957 c.c. una volta eliminata la clausola che illegittimamente ne disponeva la deroga.

Dall’altro lato vi sono le modalità attraverso le quali tale iniziativa può essere esercitata, che possono continuare a essere disciplinate dalla clausola “a prima richiesta”.

La prima pattuizione viene meno; la seconda, in assenza di autonome ragioni di invalidità, sopravvive.

La Corte evita così che la nullità parziale antitrust produca effetti ulteriori rispetto alle clausole effettivamente interessate dall’intesa anticoncorrenziale.

Cosa cambia per il contenzioso sulle fideiussioni ABI

La sentenza n. 24825/2026 segna un passaggio importante perché ridimensiona alcune letture particolarmente estensive della precedente decisione delle Sezioni Unite del 2021.

La presenza nel contratto delle tre clausole ABI non determina, in ogni situazione, un’automatica declaratoria di nullità.

Occorre distinguere.

Per le fideiussioni collocate fuori dal perimetro temporale dell’accertamento del 2005, deve essere provata l’esistenza o la persistenza dell’intesa anticoncorrenziale nel momento rilevante.

Per le fideiussioni specifiche deve essere dimostrato che la pratica concordata abbia interessato anche tale tipologia contrattuale.

In entrambi i casi il provvedimento della Banca d’Italia conserva una propria rilevanza, ma non è sufficiente, da solo, a fondare la nullità.

Ne deriva anche un significativo effetto sul piano dell’onere probatorio.

Il fideiussore che invochi la nullità non potrà limitarsi, nelle fattispecie estranee al perimetro temporale o oggettivo dell’accertamento amministrativo, alla produzione del contratto e alla dimostrazione della coincidenza testuale delle clausole.

Dovrà offrire elementi idonei a dimostrare il collegamento funzionale tra quella specifica garanzia e l’intesa o pratica restrittiva della concorrenza.

Una decisione favorevole agli accertamenti caso per caso

La pronuncia non elimina la tutela antitrust riconosciuta ai garanti dalla sentenza n. 41994 del 2021 e non esclude che anche fideiussioni specifiche o stipulate in epoche diverse possano essere colpite da nullità parziale.

Ne delimita, però, i presupposti.

Le Sezioni Unite distinguono nettamente l’accertamento pubblico dell’illecito anticoncorrenziale dalla sua proiezione nel singolo rapporto contrattuale.

Il public enforcement svolto dall’Autorità e il private enforcement esercitato davanti al giudice civile restano collegati, ma non sovrapponibili.

La nullità del contratto “a valle” richiede che sia dimostrato il nesso funzionale con la condotta anticoncorrenziale “a monte”.

È proprio questo collegamento che non può essere presunto indefinitamente né nel tempo né rispetto a tipologie contrattuali differenti da quella effettivamente esaminata dall’Autorità.

Le ricadute per banche e fideiussori

Sul piano operativo, la sentenza produce conseguenze rilevanti per entrambe le parti del rapporto di garanzia.

Per i fideiussori, la contestazione basata sullo schema ABI richiederà una più attenta costruzione probatoria ogni volta che il contratto non ricada direttamente nel perimetro dell’accertamento del 2005.

Per gli istituti di credito, invece, assume particolare importanza il principio relativo alla clausola “a prima richiesta”: anche nell’ipotesi in cui venga dichiarata nulla la deroga all’art. 1957 c.c., la tempestiva richiesta stragiudiziale rivolta al garante può essere sufficiente a impedire la decadenza.

La decisione dovrebbe quindi incidere sensibilmente sulle controversie nelle quali l’opposizione del garante sia fondata esclusivamente sulla coincidenza tra il testo della fideiussione e le clausole ABI oppure sulla mancata instaurazione, entro il termine di cui all’art. 1957 c.c., di un procedimento giudiziale.

Conclusioni

Con la sentenza n. 24825/2026 le Sezioni Unite completano e precisano il quadro delineato nel 2021.

La nullità antitrust delle fideiussioni bancarie non viene rimessa in discussione, ma ne viene circoscritto l’ambito applicativo attraverso una più rigorosa individuazione del rapporto tra accertamento amministrativo dell’intesa e singolo contratto di garanzia.

Il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 mantiene una rilevanza centrale, ma la sua particolare efficacia probatoria non può essere automaticamente estesa oltre i limiti temporali e oggettivi dell’accertamento.

Per le fideiussioni specifiche e per quelle stipulate fuori dal periodo considerato dall’Autorità diviene pertanto decisiva la prova dell’effettiva esistenza dell’intesa o pratica anticoncorrenziale cui il contratto possa essere ricondotto.

Sul versante dell’art. 1957 c.c., infine, la Corte distingue la nullità della clausola di deroga ai termini dalla validità della clausola “a prima richiesta”, ammettendo che il creditore possa evitare la decadenza mediante una tempestiva iniziativa stragiudiziale.

Dopo anni di pronunce non sempre conciliabili, le Sezioni Unite riportano così la materia entro un principio più rigoroso: la coincidenza con lo schema ABI non è, da sola, sinonimo di nullità; ciò che deve essere accertato è il concreto collegamento tra il contratto stipulato a valle e la restrizione della concorrenza realizzata a monte.

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