
La valutazione della soccombenza reciproca e la determinazione della quota di spese processuali da compensare rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione, purché venga rispettato un limite fondamentale: la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, neppure in minima parte, al pagamento delle spese di lite.
È questo uno dei principi ribaditi dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24734 del 21 agosto 2026, intervenuta nell’ambito di una controversia relativa a una permuta immobiliare e soffermatasi, tra gli altri aspetti, sulla disciplina delle spese processuali in presenza di esiti non completamente favorevoli a una delle parti.
Consiglio: il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.
Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
• riferimento normativo puntuale,
• commento operativo,
• indicazione dei termini e delle scadenze,
• preclusioni processuali,
• massime giurisprudenziali di riferimento.
Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.
Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
• parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
• giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
• appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
• controversie di lavoro;
• precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
• procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
• procedimenti possessori;
• separazione, divorzio e cumulo delle domande;
• arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.
Punti di forza
• Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante
• Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio
• Formulari commentati e immediatamente utilizzabili
• Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti
• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto
Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €
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Il caso
La controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale aveva ordinato a una delle parti il pagamento di oltre 25 mila euro in favore di una società immobiliare, a titolo di IVA relativa al corrispettivo di una cessione di unità immobiliari intervenuta nell’ambito di un contratto di permuta.
L’ingiunto aveva proposto opposizione e, in via riconvenzionale, aveva domandato anche la condanna della società al pagamento di una penale per il ritardo nella consegna degli immobili.
Il giudice di primo grado aveva riconosciuto il credito della società per 25.256,85 euro e, al tempo stesso, un credito dell’opponente pari a 2.500 euro a titolo di penale. Compensati i rispettivi crediti, aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’opponente al pagamento della differenza, disponendo inoltre la compensazione delle spese di lite.
La società immobiliare aveva quindi proposto appello anche in relazione alla regolamentazione delle spese processuali. La Corte d’appello di Lecce aveva accolto integralmente l’appello principale e solo parzialmente quello incidentale proposto dalla controparte.
La questione è giunta infine davanti alla Cassazione.
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La contestazione sulla ripartizione delle spese
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente contestava proprio la decisione della Corte d’appello relativa alle spese processuali.
Secondo la sua prospettazione, il giudice di secondo grado avrebbe violato gli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre ad avere fornito una motivazione solo apparente.
In particolare, veniva censurata la mancata considerazione della cosiddetta soccombenza virtuale rispetto alla domanda sulla quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere e si contestava l’applicazione del criterio della soccombenza anche con riferimento a una domanda accolta, ma in misura inferiore rispetto a quanto originariamente richiesto.
La Cassazione ha però respinto anche queste doglianze.
Quando la motivazione sulle spese può considerarsi apparente
La Corte affronta preliminarmente la censura relativa al difetto di motivazione.
Ricorda che la nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre soltanto quando il provvedimento, pur contenendo formalmente una motivazione, non consenta di comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice.
Non basta, quindi, che la parte non condivida le ragioni della decisione. Occorre che la motivazione sia sostanzialmente inesistente o contenga argomentazioni talmente inidonee da impedire di individuare il fondamento della pronuncia.
Nel caso esaminato, secondo la Cassazione, il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale risultava invece chiaramente percepibile dalla motivazione della sentenza.
Soccombenza reciproca: la compensazione non deve essere matematica
È però sul secondo profilo che l’ordinanza assume particolare interesse.
La Cassazione ribadisce infatti che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote nelle quali le spese debbano essere ripartite o compensate appartengono alla discrezionalità del giudice di merito.
Il giudice, quindi, non è tenuto ad applicare una corrispondenza matematica tra il grado di accoglimento delle domande delle parti e la percentuale delle spese posta a carico di ciascuna.
Se, ad esempio, una domanda viene accolta soltanto parzialmente o entrambe le parti risultano vittoriose su alcuni profili e soccombenti su altri, spetta al giudice di merito effettuare una valutazione complessiva dell’esito della controversia.
Questa valutazione, precisa la Corte, è sottratta al sindacato di legittimità, proprio perché attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice che ha esaminato il merito della causa.
Il limite: la parte totalmente vittoriosa non può pagare le spese
La discrezionalità del giudice incontra tuttavia un limite preciso.
Richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32061 del 2022, la Cassazione ricorda che, in materia di spese processuali, soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, neppure in minima parte, al pagamento delle spese.
Il controllo esercitabile dalla Corte di Cassazione è dunque essenzialmente circoscritto alla verifica del rispetto di questo principio.
Quando, invece, vi sia una soccombenza reciproca, al giudice di merito resta affidata sia la decisione sull’opportunità di compensare le spese, integralmente o parzialmente, sia la determinazione concreta della misura della compensazione.
La Cassazione non può rideterminare la percentuale di compensazione
L’ordinanza chiarisce ulteriormente un aspetto particolarmente rilevante dal punto di vista pratico.
Il precedente delle Sezioni Unite non attribuisce infatti alla Cassazione il potere di riesaminare la proporzione individuata dal giudice di merito e di sostituire a quella valutazione una propria diversa ponderazione quantitativa.
In altri termini, non è possibile ricorrere in Cassazione semplicemente sostenendo che, alla luce dell’esito complessivo della causa, le spese avrebbero dovuto essere compensate in una percentuale differente.
Il sindacato di legittimità riguarda il limite esterno del potere del giudice: quest’ultimo non può porre le spese, neppure parzialmente, a carico della parte risultata integralmente vittoriosa.
Al contrario, in presenza di “esiti plurimi e reciprocamente sfavorevoli”, la compensazione parziale delle spese è pienamente ammissibile.
Nessuna proporzione automatica tra domanda accolta e spese
Il principio espresso dalla Cassazione assume rilievo soprattutto nei giudizi caratterizzati da una pluralità di domande o da accoglimenti soltanto parziali.
La misura della soccombenza non può infatti essere ricavata attraverso un semplice calcolo aritmetico.
Il fatto che una parte abbia ottenuto meno di quanto richiesto non determina automaticamente una precisa percentuale di compensazione delle spese; allo stesso modo, l’accoglimento di alcune domande e il rigetto di altre deve essere valutato dal giudice nel quadro complessivo della controversia.
La ripartizione delle spese costituisce quindi il risultato di una valutazione complessiva dell’esito processuale, che resta affidata al giudice di merito.
È proprio per questa ragione che la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo con il quale il ricorrente pretendeva, in sostanza, una nuova valutazione della proporzione della soccombenza e della conseguente distribuzione delle spese.
Il principio affermato
Dall’ordinanza può quindi ricavarsi il seguente principio:
In caso di soccombenza reciproca, la valutazione della relativa proporzione e la determinazione della misura in cui le spese processuali devono essere ripartite o compensate rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione. Il limite è rappresentato dal divieto di porre le spese, anche solo parzialmente, a carico della parte integralmente vittoriosa. Non è richiesta, inoltre, un’esatta proporzionalità tra l’accoglimento delle domande e la quota delle spese attribuita a ciascuna parte.
Nel caso concreto, la Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso e, complessivamente, ha rigettato il ricorso principale, condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.











