Nuovo esame avvocato: due scritti e orale, cosa cambia

Il D.L. n. 100/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2026, interviene sulla disciplina dell’esame di Stato per l’accesso alla professione di avvocato. Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, ma dovrà essere presentato alle Camere per la conversione in legge. Questo significa che il testo è già operativo, salvo possibili modifiche in sede parlamentare.

La novità principale riguarda la struttura dell’esame. Il nuovo modello prevede una sessione annuale unica, due prove scritte e una prova orale. Le disposizioni si applicano dalla prima sessione successiva all’entrata in vigore del decreto.

Come sarà strutturato il nuovo esame da avvocato

L’esame si articola in tre passaggi:

  1. una prima prova scritta, consistente nella redazione di un parere motivato;
  2. una seconda prova scritta, consistente nella redazione di un atto giudiziario;
  3. una prova orale, che comprende un caso pratico, tre quesiti giuridici e una domanda su ordinamento, deontologia e previdenza forense.

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Il decreto supera quindi la precedente impostazione fondata sugli articoli 46, 47 e 49 della legge professionale forense, che vengono espressamente abrogati.

Le prove scritte: parere motivato e atto giudiziario

Le prove scritte si svolgono in presenza. I temi sono formulati dal Ministro della giustizia e il candidato può usare soltanto i codici annotati con la giurisprudenza. Non sono ammessi testi, scritti, appunti, strumenti elettronici o strumenti di telecomunicazione. La violazione di queste regole comporta l’immediata esclusione dall’esame.

La prima prova scritta consiste nella redazione di un parere motivato. La questione proposta riguarda una materia scelta dal candidato tra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo.

La seconda prova scritta consiste nella redazione di un atto giudiziario. Anche in questo caso la materia è scelta dal candidato tra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo. L’atto deve richiedere conoscenze sia di diritto sostanziale sia di diritto processuale.

Per chi si prepara all’esame: non basta conoscere gli istituti in astratto. Il decreto valorizza la capacità di applicare il diritto a casi concreti, costruire un ragionamento ordinato e arrivare a una soluzione argomentata.

La prova orale: caso pratico, tre quesiti e deontologia

La prova orale si svolge nella stessa sede della prova scritta e consiste in un colloquio articolato in più parti. Il candidato deve anzitutto risolvere un caso pratico, che richiede conoscenze di diritto sostanziale e processuale. La materia va scelta preventivamente tra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo.

Seguono tre quesiti. Il primo riguarda il diritto processuale, civile o penale, a scelta del candidato. Il secondo riguarda il diritto sostanziale, civile, penale o amministrativo, sempre a scelta del candidato. Il terzo può riguardare diritto costituzionale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto internazionale, diritto dell’Unione europea o diritto tributario.

Il colloquio si chiude con un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense. Questa parte resta centrale, perché verifica la conoscenza delle regole che disciplinano l’esercizio concreto della professione.

Come si supera l’esame: punteggi e soglie minime

Per ciascuna prova scritta, ogni componente della sottocommissione dispone di dieci punti. Il candidato viene ammesso all’orale solo se ottiene almeno 18 punti in ciascuna prova scritta.

Anche la prova orale viene valutata per singole parti. Ogni componente della sottocommissione dispone di dieci punti per il caso pratico, dieci punti per ciascuno dei tre quesiti e dieci punti per la domanda su ordinamento, deontologia e previdenza forense.

Il candidato è giudicato idoneo se ottiene almeno 90 punti complessivi all’orale e almeno 18 punti in ciascuna delle parti previste. Questo dato è importante: non basta raggiungere il punteggio totale, occorre superare la soglia minima in ogni segmento della prova orale.

I criteri di valutazione: non conta solo la memoria

Il decreto indica in modo espresso i criteri di valutazione. Le commissioni dovranno considerare la chiarezza, la logicità e il rigore metodologico dell’esposizione. Dovranno inoltre valutare la capacità concreta di risolvere problemi giuridici specifici, la conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti trattati, la capacità di cogliere profili interdisciplinari e la conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

La preparazione, quindi, non può limitarsi allo studio mnemonico. Occorre allenarsi a scrivere, argomentare, selezionare le questioni rilevanti e motivare la soluzione proposta.

Commissioni, sottocommissioni e correzione degli elaborati

La commissione d’esame viene nominata con decreto del Ministro della giustizia. È composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti: tre avvocati designati dal Consiglio nazionale forense, un magistrato, di regola prioritariamente in pensione, e un professore universitario o ricercatore in materie giuridiche.

Presso ogni sede di Corte d’appello viene nominata una sottocommissione composta da tre membri effettivi e tre supplenti. Se il numero dei candidati lo richiede, possono essere istituite ulteriori sottocommissioni per gruppi fino a trecento candidati.

Il Ministro della giustizia determina tramite sorteggio gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra candidati e sedi di Corte d’appello. Il decreto consente inoltre al Ministro, anche su richiesta del Consiglio nazionale forense, di nominare ispettori per controllare il regolare svolgimento delle prove scritte e orali.

Cosa resta da chiarire con il decreto che indice la sessione

Molti aspetti pratici saranno definiti dal decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d’esame. Quel decreto dovrà disciplinare le modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, le modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato e le forme di pubblicità dell’avvio della procedura.

Lo stesso decreto dovrà regolare anche gli strumenti compensativi per i candidati con disturbi specifici di apprendimento. Potrà quindi prevedere strumenti per le difficoltà di lettura, scrittura e calcolo, nonché un prolungamento dei tempi per lo svolgimento delle prove.

Tirocinio forense e corsi di formazione: cosa cambia

Il D.L. n. 100/2026 interviene anche sul rilascio del certificato di compiuto tirocinio. Fino all’istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dal D.M. n. 17/2018, le verifiche intermedie non si svolgono.

L’accesso alla verifica finale è consentito a chi ha frequentato almeno l’80% delle lezioni di ciascun semestre di formazione. La verifica finale consiste in una prova scritta, con redazione di un parere o di un atto sugli argomenti svolti nel corso. La prova viene effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione.

Dopo il superamento dell’esame di abilitazione, la commissione rilascia il certificato per l’iscrizione all’albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell’iscrizione.

Quanto costa partecipare alla sessione d’esame

Le spese per la sessione d’esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di 62 euro, da versare al momento della presentazione della domanda. Restano ferme anche le tasse dovute all’Erario. Le modalità di versamento saranno stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Domande frequenti sul nuovo esame avvocato

Da quando si applica il nuovo esame da avvocato?

Le nuove regole si applicano dalla prima sessione successiva all’entrata in vigore del D.L. n. 100/2026. Il decreto è entrato in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma dovrà essere convertito in legge.

Quante prove scritte prevede il nuovo esame avvocato?

Il nuovo esame prevede due prove scritte. La prima consiste in un parere motivato, la seconda nella redazione di un atto giudiziario.

Quali materie si possono scegliere per gli scritti?

Per entrambe le prove scritte il candidato può scegliere tra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo, secondo le modalità che saranno indicate dal decreto che indice la sessione.

Si potranno usare i codici annotati con la giurisprudenza?

Sì. Il decreto consente l’uso dei soli codici annotati con la giurisprudenza. Restano vietati testi, scritti, appunti, strumenti elettronici e strumenti di telecomunicazione.

Come si supera la prova orale dell’esame avvocato?

Il candidato deve ottenere almeno 90 punti complessivi e almeno 18 punti in ciascuna parte della prova orale: caso pratico, tre quesiti e domanda su ordinamento, deontologia e previdenza forense.

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