
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, tramite la sentenza n. 11269 depositata il 27 aprile 2026 (puoi leggerla cliccando qui), interviene sulla questione se il limite massimo di cinque proroghe nell’arco di trentasei mesi, previsto per i contratti a tempo determinato, risulti applicabile finanche ai contratti stipulati per lo svolgimento di attività stagionali. La risposta dei giudici di legittimità è negativa, spiegando che tale limite non si applica ai rapporti stagionali, essendo strutturalmente e normativamente sottratti al vincolo temporale dei 36 mesi.
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Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia
Nel presente volume vengono affrontate, con un’esposizione chiara e semplice, le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022).
Tra le tematiche che avranno un maggiore impatto “immediato” nelle controversie di lavoro, vi è l’introduzione della negoziazione assistita, che non si pone, però, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì quale mera facoltà attribuita alle parti, nonché la definitiva (attesa?) abrogazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei prov- vedimenti di licenziamento.
Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.
Completa il volume un pratico Formulario online stragiudiziale e giudiziale, disponibile anche in formato editabile e stampabile.
Manuela Rinaldi
Avvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.
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Manuela Rinaldi, 2024, Maggioli Editore
26.00 €
24.70 €
Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia
Nel presente volume vengono affrontate, con un’esposizione chiara e semplice, le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022).
Tra le tematiche che avranno un maggiore impatto “immediato” nelle controversie di lavoro, vi è l’introduzione della negoziazione assistita, che non si pone, però, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì quale mera facoltà attribuita alle parti, nonché la definitiva (attesa?) abrogazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei prov- vedimenti di licenziamento.
Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.
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Manuela Rinaldi
Avvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.
Successione di rapporti a termine finita davanti alla Suprema Corte
La vicenda origina da una controversia tra una società operante nel settore della pesca e della lavorazione del tonno e un lavoratore assunto per più stagioni consecutive. L’attività in questione rientra in modo esplicito tra quelle stagionali individuate dal d.P.R. n. 1525/1963, che elenca tassativamente le lavorazioni considerate tali. Dal 2009 al 2018 il lavoratore era stato assunto ogni anno per la stagione di lavorazione del tonno, generalmente compresa nel time lapse tra i mesi di gennaio e settembre. Più in dettaglio, tra il 2015 e il 2018, le parti avevano stipulato quattro contratti a termine stagionali, che sono stati nell’insieme oggetto di sette proroghe. Il numero di proroghe siffatte ha dato origine alla controversia giudiziaria.
Applicato al lavoro stagionale il limite delle cinque proroghe
In primo e in secondo grado, i giudici di merito avevano ritenuto applicabile anche al contratto stagionale la disciplina generale dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, nel testo anteriore alle modifiche del d.l. n. 87/2018, secondo cui un contratto a termine non può essere prorogato più di cinque volte nell’arco di 36 mesi. La Corte d’Appello di Milano, in particolare, aveva affermato che, in assenza di un’esplicita esclusione normativa, il limite doveva valere anche per il lavoro stagionale. Per l’effetto, il superamento del numero massimo di proroghe aveva condotto alla conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato a tempo pieno, escludendo la possibilità di una trasformazione in un part‑time verticale limitato alla durata delle stagioni.
Tesi della specialità del lavoro stagionale
La società ha impugnato la pronuncia sostenendo che il lavoro stagionale costituisce una fattispecie speciale, sottratta a differenti limiti previsti per i contratti a termine ordinari. In particolare, ha richiamato l’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, che esclude espressamente le attività stagionali dal limite massimo di 36 mesi di durata complessiva del rapporto, e l’art. 21, comma 2, che esonera tali contratti dalla regola del cosiddetto “stop and go”. Secondo la tesi sostenuta dalla ricorrente, non sarebbe logico applicare il limite delle proroghe a una tipologia contrattuale per la quale la legge consente rinnovi illimitati e senza soluzione di continuità, e la cui temporaneità è fisiologicamente legata alla natura stagionale dell’attività.
Il limite delle proroghe presuppone quello dei 36 mesi
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e ribalta l’impostazione seguita dai giudici di merito. Il punto centrale del ragionamento dei giudici di legittimità è che l’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 presuppone l’applicazione del limite dei 36 mesi di durata complessiva del contratto. Poiché le attività stagionali ne sono esplicitamente escluse dall’art. 19, comma 2, esse restano fuori anche dall’ambito applicativo della norma che disciplina le proroghe. La Cassazione evidenzia che la disciplina delle proroghe è concepita “dentro” l’orizzonte temporale dei 36 mesi e che, quindi, non avrebbe avuto senso per il legislatore prevedere un’esplicita deroga per il lavoro stagionale nel comma 1 dell’art. 21. Una deroga che invece era necessaria, e infatti è stata prevista, nel comma 2, relativo ai rinnovi.
Evitare un sistema normativo contraddittorio
La Corte mette in luce anche un profilo di razionalità del sistema. Sarebbe infatti contraddittorio, osservano i giudici, imporre un limite rigido al numero delle proroghe e, al contempo, consentire rinnovi potenzialmente illimitati e immediati per i contratti stagionali. In tal modo, il limite delle proroghe sarebbe facilmente eludibile e finirebbe per perdere qualunque efficacia reale. La soluzione adottata dalla Cassazione, invece, restituisce coerenza all’impianto normativo e valorizza la stagionalità come “ragione oggettiva” che giustifica la reiterazione dei contratti a termine.
La stagionalità come garanzia contro l’abuso
La sentenza affronta anche la tematica della compatibilità col diritto dell’Unione europea, richiamando la direttiva 1999/70/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Secondo la Cassazione la stagionalità dell’attività integra pienamente le “ragioni obiettive” richieste dal diritto eurounitario per legittimare la successione di contratti a termine, trattandosi di esigenze concrete, tipizzate e riconosciute dall’ordinamento nazionale.
Il principio di diritto e gli effetti
La Corte cassa quindi la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in differente composizione, enunciando un principio di diritto: nel regime anteriore alle modifiche del 2018, i contratti stagionali non sono soggetti al limite massimo di cinque proroghe, perché estranei al tetto dei 36 mesi. La pronuncia rafforza la specificità del lavoro stagionale e fornisce un punto fermo interpretativo in un settore centrale dell’economia italiana, segnando un equilibrio più definito tra flessibilità produttiva e tutela dei lavoratori.











