Accordi di riduzione della retribuzione e sedi protette, il principio di irriducibilità salariale

L’ordinanza n. 8402/2026 della Corte di Cassazione chiarisce l’evoluzione dell’art. 2103 c.c. e il ruolo delle sedi protette negli accordi di riduzione salariale, tra vecchio e nuovo regime normativo. La decisione si inserisce nel debate sull’autonomia contrattuale nel lavoro subordinato (puoi leggerla cliccando qui). Il volume “Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, affronta le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dal d.lgs. n. 149/2022.

Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia

Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia

Nel presente volume vengono affrontate, con un’esposizione chiara e semplice, le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022).

Tra le tematiche che avranno un maggiore impatto “immediato” nelle controversie di lavoro, vi è l’introduzione della negoziazione assistita, che non si pone, però, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì quale mera facoltà attribuita alle parti, nonché la definitiva (attesa?) abrogazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei prov- vedimenti di licenziamento.

Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.

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Manuela Rinaldi
Avvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.

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Analisi del caso

Tramite l’ordinanza n. 8402 depositata il 3 aprile 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, interviene sulla tematica della validità degli accordi individuali di riduzione della retribuzione e la portata del principio di irriducibilità salariale. La pronuncia si colloca in un ambito giurisprudenziale in evoluzione, segnato dalla riforma dell’art. 2103 c.c. operata dal d.lgs. n. 81/2015, e contribuisce a chiarire il rapporto tra disciplina anteriore e disciplina vigente.

La vicenda origina da un accordo stipulato nel 2013 tra un dirigente e la società datrice di lavoro, con cui veniva concordata, al di fuori di sedi protette, una riduzione della retribuzione per fronteggiare una fase di crisi aziendale. Tale accordo, inizialmente temporaneo, era stato di fatto prorogato per alcuni anni, dando luogo a un contenzioso culminato in Cassazione.

Retribuzione, mansioni e tutela del lavoratore

La questione giuridica affrontata dalla Corte riguarda la corretta interpretazione del principio di irriducibilità della retribuzione. La società ricorrente ha sostenuto che tale principio non avrebbe autonomia propria, essendo storicamente connesso alla tutela della professionalità del lavoratore e al divieto di demansionamento. Per tale impostazione, in assenza di una modifica peggiorativa delle mansioni, la riduzione della retribuzione, specie se riferita a elementi come i superminimi, rientrerebbe nella disponibilità delle parti anche senza il ricorso alle sedi protette di cui all’art. 2113 c.c.

La Corte di Cassazione, pur riconoscendo la solidità del trend formatosi sotto il testo originario dell’art. 2103 c.c., evidenzia come il quadro normativo sia mutato in modo significativo con la riforma del 2015. L’introduzione del comma 6 dell’art. 2103 c.c. ha infatti previsto, in modo esplicito, la possibilità di accordi individuali di modifica anche della retribuzione, al contempo subordinandone la validità a rigorose condizioni formali e sostanziali, tra cui la stipulazione in sede protetta.

Vecchio e nuovo art. 2103 c.c.

Un passaggio centrale dell’ordinanza riguarda la distinzione temporale tra il periodo antecedente e quello successivo all’entrata in vigore della novella del 2015. La Corte di Cassazione censura la sentenza della Corte d’Appello nella parte in cui aveva applicato in modo retroattivo il nuovo art. 2103 c.c. a un accordo stipulato nel 2013, quando era ancora vigente la disciplina anteriore.

Sotto il vecchio regime, ha osservato la Cassazione, il principio di irriducibilità della retribuzione risultava principalmente funzionale a garantire l’equivalenza professionale delle mansioni e si ricollegava al divieto di demansionamento. Nella nuova veste normativa, invece, tale principio assume una dimensione autonoma, configurandosi quale limite generale all’autonomia privata nel rapporto di lavoro, anche a prescindere da modifiche delle mansioni.

L’evoluzione non viene letta quale contraddizione, bensì come il riflesso di un differente bilanciamento tra gli interessi costituzionali coinvolti, in particolare quelli di cui agli artt. 36 e 41 Cost., in un contesto di maggiore flessibilità organizzativa riconosciuta al datore di lavoro. La pronuncia valorizza il dato temporale: l’accordo del 2013 doveva essere scrutinato alla luce del testo previgente dell’art. 2103 c.c., che ancorava l’irriducibilità salariale alla tutela della professionalità.

Solamente dal 24 giugno 2015, con l’introduzione del comma VI al medesimo articolo, la riduzione della retribuzione diventa ammissibile esclusivamente in sede protetta, quale limite autonomo all’autonomia negoziale. La Corte territoriale, applicando il nuovo regime a una fattispecie anteriore, è incorsa in un evidente errore interpretativo.

Ricadute pratiche, forma e assistenza del lavoratore

Di interesse per operatori e imprese è il principio, ribadito dalla Corte, secondo cui qualsiasi accordo di riduzione della retribuzione stipulato sotto la vigenza della rinnovata formulazione dell’art. 2103 c.c. è nullo se non concluso in sede protetta, a prescindere dalla circostanza che vi sia o meno un mutamento delle mansioni.

La procedimentalizzazione della tutela diviene, pertanto, elemento centrale di validità dell’accordo. La decisione si conclude con l’accoglimento del primo motivo di ricorso, la cassazione della pronuncia impugnata e il rinvio alla Corte d’Appello di Milano in differente composizione, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese.

L’ordinanza in disamina rappresenta un importante step nel percorso di chiarificazione dei confini dell’autonomia negoziale nel diritto del lavoro, confermando che la retribuzione, quale elemento essenziale del contratto, è oggetto di una tutela autonoma e rafforzata, che passa tramite garanzie procedurali preordinate ad assicurare la genuinità del consenso del lavoratore.

Avv. Laura Biarella
Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista. È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giuridiche.

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