Diritto all’oblio: Cassazione su danno e motori di ricerca

La Cassazione, con l’ordinanza n. 6433/2026 (puoi leggerla cliccando qui), affronta il tema del bilanciamento tra tutela dei dati personali e prova del danno non patrimoniale nell’ambiente digitale. La decisione si concentra sulla responsabilità dei motori di ricerca per la deindicizzazione di contenuti obsoleti e potenzialmente lesivi, precisando che il rigetto della domanda risarcitoria non può fondarsi su motivazioni solo apparenti, prive di un concreto esame del pregiudizio allegato. Richiamando i principi di causalità adeguata e il ricorso alle presunzioni, la Corte rafforza la tutela del diritto all’oblio e censura quelle decisioni stereotipate che finiscono per svuotare di effettività la protezione del singolo.

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Formulario commentato del risarcimento del danno

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Il caso

La controversia trae origine dalla richiesta di deindicizzazione inoltrata da un cittadino a una nota società di gestione di un motore di ricerca con sede nel Delaware. Il ricorrente, coinvolto in passato in un procedimento penale conclusosi nel 2022 con la dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, lamentava la persistenza online di link a quotidiani che riportavano la vicenda in termini fortemente lesivi della sua immagine e reputazione.

Nonostante l’invio della sentenza di proscioglimento, la società aveva rimosso solo parzialmente i contenuti contestati, procedendo alla cancellazione integrale degli URL residui solo dopo la notifica del ricorso in tribunale. Il Tribunale di Roma, pur accertando l’avvenuta violazione del diritto all’oblio, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per la parte inibitoria, rigettando però la domanda risarcitoria con una motivazione che si limitava a rilevare la presunta mancanza di prove offerte dal ricorrente.

I motivi del ricorso in Cassazione

Il ricorso per Cassazione si è articolato su otto motivi complessi, puntando l’indice sulla violazione degli articoli 2729 del codice civile e 132 del codice di procedura civile. Il nucleo della difesa risiede nel concetto che, una volta accertata l’antigiuridicità della condotta, consistente nell’illecito trattamento dei dati personali protratto per oltre un anno dall’istanza di rimozione, il danno non patrimoniale non possa essere liquidato con un semplice diniego verbale privo di analisi.

Il ricorrente ha eccepito che il Tribunale ha ignorato elementi decisivi come l’altissima visibilità degli URL documentata tramite consulenza tecnica, la natura offensiva dei commenti associati alle notizie e la totale perdita di attualità dei fatti narrati.

Secondo la prospettazione difensiva accolta dalla Corte, tali elementi avrebbero dovuto attivare il ragionamento presuntivo, permettendo al giudice di risalire al pregiudizio relazionale e professionale subìto dal soggetto data la natura stigmatizzante delle accuse originarie.

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Il minimo costituzionale della motivazione e la verifica del danno da lesione del diritto all’oblio

La Suprema Corte ha accolto il ricorso evidenziando come la sentenza di merito non avesse raggiunto il cosiddetto minimo costituzionale della motivazione richiesto dall’articolo 111 della Costituzione. Si configura infatti una motivazione apparente quando il giudice, pur scrivendo graficamente una giustificazione, utilizza argomentazioni oggettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del proprio convincimento.

Il Collego ha definito la frase relativa alla mancanza di prova del danno come una mera frase di stile, intrinsecamente contraddittoria rispetto alla premessa in cui lo stesso Tribunale riconosceva la violazione del diritto all’oblio. La Cassazione ha chiarito che il giudice di merito ha l’obbligo di verificare se la tardiva deindicizzazione abbia avuto l’idoneità a causare un pregiudizio, considerando che l’esposizione prolungata di informazioni personali non più pertinenti lede per sua natura la riservatezza e la dignità sociale dell’individuo.

Causalità adeguata e liquidazione equitativa del danno non patrimoniale

Un passaggio fondamentale dell’ordinanza riguarda l’applicazione del principio della causalità adeguata in materia di responsabilità civile. La Corte ha chiarito che il motore di ricerca, omettendo di rimuovere i link nonostante fosse a conoscenza della sentenza di assoluzione, ha consapevolmente accettato il rischio di causare un concreto pregiudizio all’interessato.

Per la liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice avrebbe dovuto ricorrere alla valutazione equitativa prevista dagli articoli 1226 e 2056 del codice civile, quantificando la sofferenza psichica e la lesione della reputazione in base a parametri oggettivi quali la diffusione della notizia, la gravità del fatto contestato rispetto alla verità storica dell’assoluzione e il rilievo sociale del soggetto coinvolto.

La decisione censura la totale omissione dell’esame di questi fatti notori e non contestati, i quali avrebbero dovuto condurre a una quantificazione economica del ristoro.

Conclusioni

Con l’ordinanza n. 6433/2026, la Cassazione ha riaffermato che il diritto all’oblio non è una mera enunciazione di principio, ma un diritto soggettivo la cui lesione richiede un’analisi giudiziale rigorosa e non stereotipata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma, che dovrà ora riesaminare il caso applicando correttamente i criteri di accertamento presuntivo del danno.

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