Mansioni superiori nel pubblico impiego: prova rigorosa richiesta

La questione del riconoscimento delle mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato rappresenta un tema di costante interesse giurisprudenziale, poiché intreccia la tutela del diritto alla corretta retribuzione, sancito dall’art. 36 della Costituzione, con il rigore delle declaratorie professionali definite dalla contrattazione collettiva.

L’ordinanza n. 2079/2026 della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), offre un’occasione di approfondimento in merito ai criteri di distinzione tra le aree professionali e al riparto dell’onere probatorio in capo al lavoratore che rivendichi un inquadramento superiore.

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Il caso

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da una lavoratrice che ha prestato servizio come autista soccorritore per un lungo arco temporale, inizialmente con contratti a termine e successivamente con assunzione a tempo indeterminato.

La ricorrente, inquadrata nella posizione A2 dell’Area A, ha sostenuto dinanzi ai giudici di merito che le attività effettivamente espletate (descritte come partecipazioni dirette al soccorso sanitario con mansioni salvavita coordinate da personale medico) avrebbero dovuto comportare il suo inserimento nell’Area B, posizione giuridica B1.

A supporto della propria tesi, la difesa ha richiamato non solo la specifica formazione conseguita tramite corsi professionali, ma anche alcune deliberazioni della Regione Lombardia che avrebbero previsto l’inquadramento dell’autista soccorritore in categoria B.

La domanda di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa era stata tuttavia rigettata dal Tribunale di Roma, portando così la questione all’attenzione della Suprema Corte.

Iura novit curia e procedimento trifasico nell’inquadramento del pubblico impiego

Nell’analizzare il motivo di ricorso, incentrato sulla presunta violazione delle norme contrattuali collettive, la Cassazione ha preliminarmente ribadito che nell’impiego pubblico la contrattazione collettiva nazionale è sempre conoscibile ex officio dal giudice. Tale principio, espresso dal brocardo iura novit curia, impone al magistrato di porre a raffronto le mansioni concretamente svolte con la disciplina negoziale applicabile tempo per tempo, indipendentemente dall’iniziativa delle parti. La decisione conferma la validità del cosiddetto procedimento trifasico di valutazione, il quale richiede una prima fase di esame delle declaratorie contrattuali, una seconda fase di accertamento delle attività effettive e una terza fase di raffronto comparativo volto a verificare la sussumibilità della prestazione nel livello superiore.

Lo spartiacque tra Area A e Area B: autonomia operativa e responsabilità di risultato

Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente seguito questo iter, ricostruendo i tratti differenziali tra le aree e verificando l’assenza di prova in merito alla prevalenza delle mansioni di livello B. Il fondamento della motivazione dell’ordinanza risiede nell’individuazione dello spartiacque professionale tra le due categorie in contestazione. La Corte osserva che i tratti distintivi dell’Area A risiedono nello svolgimento di attività di supporto strumentale ai processi, caratterizzate da ruoli operativi ampiamente fungibili. Al contrario, l’accesso all’Area B richiede che il personale svolga fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima, mediante la gestione di strumentazioni tecnologiche e, elemento dirimente, con l’assunzione di una specifica responsabilità per i risultati secondo la posizione rivestita.

La Cassazione ha ritenuto che il riferimento alla partecipazione a équipe di lavoro o al possesso di conoscenze tecniche non sia di per sé sufficiente a giustificare l’inquadramento superiore, se non si accompagna alla prova di una quota di responsabilità e autonomia decisionale superiore a quella del mero supporto operativo.

Determinazioni regionali e limiti all’inquadramento: prevalenza della contrattazione nazionale e onere della prova

Un passaggio fondamentale dell’ordinanza riguarda l’efficacia delle determinazioni amministrative regionali invocate dalla ricorrente.

La Suprema Corte ha chiarito in modo netto che tali atti non hanno la capacità giuridica di alterare l’assetto delle declaratorie professionali, le quali restano ancorate esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Pertanto, l’eventuale previsione regionale di un inquadramento diverso non può prevalere sulla disciplina negoziale del comparto.

In questo contesto, l’onere della prova grava interamente sul lavoratore, il quale deve dimostrare non solo lo svolgimento di singole attività superiori, ma la loro prevalenza rispetto alle mansioni ordinarie. Poiché nel caso trattato non è emersa tale prevalenza qualitativa e quantitativa, con particolare riferimento alla responsabilità del risultato, la censura è stata ritenuta infondata, risolvendosi in una sollecitazione inammissibile a un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Conclusioni

In definitiva, il ricorso è stato respinto, confermando la legittimità del decreto di rigetto dell’opposizione allo stato passivo. La Corte ha ribadito la continuità normativa tra i vari CCNL succedutisi nel tempo (1998-2001 e 2006-2009), rilevando come l’assetto delle posizioni di Area A e B non abbia subito mutamenti sostanziali nei loro tratti differenziali di fondo.

La decisione sottolinea ancora una volta come, nel pubblico impiego, il riconoscimento del livello superiore non possa prescindere da una prova rigorosa della mansione svolta in concreto, depurata da ogni automatismo legato a titoli formativi o atti amministrativi locali che non trovino riscontro nella declaratoria contrattuale nazionale.

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