La c.d. ‟dolosa preordinazione” nell’azione revocatoria ordinaria

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1898 del 27 gennaio 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), si sono pronunciate in relazione all’individuazione dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., la c.d. ‟dolosa preordinazione”, nell’ipotesi in cui l’azione abbia ad oggetto un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.

I presupposti dell’azione revocatoria ordinaria

L’art. 2901 c.c. disciplina l’azione di revocatoria ordinaria, la cui finalità è quella di conservare la garanzia generica costituita dal patrimonio del debitore nei confronti dei creditori, nel caso di inadempimento delle obbligazioni contratte. Infatti, l’art. 2740 c.c., enunciando il principio della responsabilità patrimoniale, prevede che Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

In questa prospettiva, ai sensi dell’art. 2901 c.c., il creditore può domandare che siano dichiarati nei suoi confronti inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi un pregiudizio alle sue ragioni

I presupposti dell’azione revocatoria ordinaria sono i seguenti:

  • eventus damni: l’atto dispositivo del debitore deve creare un pregiudizio alle ragioni creditore.
  • scientia damni: il debitore deve conoscere il pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto deve essere dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.

Il contrasto giurisprudenziale

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con tale sentenza, risolvono un contrasto giurisprudenziale in relazione all’individuazione del requisito soggettivo dell’azione revocatoria, la cd. ‟dolosa preordinazione”.

Un primo orientamento ritiene che, in relazione agli atti anteriori al sorgere del credito, la dolosa preordinazione debba essere intesa come dolo specifico, nel senso che il debitore, alla data di stipulazione dell’atto, deve avere l’intenzione di precludere o rendere più difficile al creditore l’attuazione del suo diritto.

Un secondo orientamento ritiene che, in relazione agli atti anteriori al sorgere del credito, la dolosa preordinazione debba essere intesa come dolo generico, nel senso che è sufficiente che il debitore sia a conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore.

Considerazioni alla luce della lettura della norma

Le Sezioni Unite si concentrano, in particolare, sul co. 1 n. 1 dell’art. 2901 c.c., che richiede ‟che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento”.

Alla luce della lettura della norma, le Sezioni Unite ritengono che la tesi del dolo generico attribuisca una portata non decisiva alla differente formulazione delle due parti di cui si compone il n. 1. Infatti, mette in evidenza come il significato letterale delle espressioni utilizzate nell’art. 2901 co. 1 c.c. corrispondano all’intento del legislatore di subordinare l’accoglimento della revocatoria a presupposti soggettivi diversi.

Inoltre, si precisa che mentre il verbo “conoscere” significa avere notizia o cognizione di una cosa o del suo modo di essere, il sostantivo “preordinazione” fa riferimento alla predisposizione di un mezzo in funzione del raggiungimento di un risultato. Dunque, quest’ultima espressione discende una finalizzazione teleologica della condotta del debitore, rafforzata dall’aggettivo ‟dolosa”. Pertanto, la scelta del legislatore di utilizzare due espressioni diverse non è del tutto casuale.

Considerazioni alla luce principio della responsabilità patrimoniale

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione riconoscono che l’identificazione dell’elemento soggettivo della revocatoria nella mera consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato ai creditori comporti una dilatazione dei margini di operatività dell’istituto, che si tradurrebbe in rafforzamento della tutela dei diritti dei creditori.

Tuttavia, le Sezioni Unite ritengono che tale dilatazione contrasti con la natura eccezionale dell’azione revocatoria nel caso in cui abbia ad oggetto atti dispositivi posti in essere in epoca anteriore al sorgere del credito.

In altri termini, l’azione revocatoria, avendo la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi su beni che hanno cessato di far parte del patrimonio del debitore prima dell’insorgenza dell’obbligazione, deroga al principio della responsabilità patrimoniale, che prevede il debitore risponde con i beni esistenti nel suo patrimonio al momento in cui è sorta l’obbligazione e con quelli acquistati successivamente, e non anche con quelli di cui al momento in cui è sorta l’obbligazione non ne fosse più titolare.

Conclusioni

In conclusione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione stabiliscono che, in relazione all’azione revocatoria nei confronti dell’atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, per integrare la “dolosa preordinazione” ex art. 2901 c.c. non è sufficiente che il debitore sia consapevole del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico). Infatti, è necessario che l’atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico).

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