Rottamazione quinquies: perché non si applica ai contributi dovuti a Cassa Forense

La definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, nella versione introdotta dalla legge di bilancio 2026, ha generato un quesito ricorrente tra i professionisti, se e a quali condizioni possa incidere anche sui debiti contributivi verso le Casse privatizzate. Il chiarimento pubblicato da Cassa Forense su CFNews.it (29 gennaio) consente di ricostruire l’ambito applicativo della misura e, soprattutto, di cogliere la discontinuità rispetto alla precedente rottamazione “quater”, nella quale la posizione delle Casse era stata espressamente considerata. Per approfondimenti, consigliamo il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il perimetro normativo della rottamazione quinquies

La Rottamazione quinquies è prevista dalla legge di bilancio 2026 (l. n. 199/2025, art. 1, commi 82 e ss.) e consente, nei limiti stabiliti dal legislatore, di estinguere determinati carichi senza corrispondere sanzioni e interessi, secondo regole operative rese pubbliche anche dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (comunicazioni e FAQ).

Il punto decisivo, per ciò che qui interessa, riguarda l’oggetto “previdenziale” della definizione agevolata. Nella disciplina 2026, la norma ammette alla rottamazione i contributi previdenziali dovuti all’INPS, ma con una restrizione significativa, restano fuori quelli “richiesti a seguito di accertamento”, secondo quanto esplicitato nelle comunicazioni istituzionali dell’Agente della riscossione.

Ne consegue che l’ambito applicativo, già sul piano letterale, non si presta a letture estensive verso altri enti, perché il legislatore ha individuato in modo espresso il soggetto previdenziale destinatario, l’INPS, e ha aggiunto un’ulteriore esclusione legata alla genesi del credito.

Il chiarimento di Cassa Forense e la differenza rispetto alla “quater

Nel contributo informativo del 29 gennaio, Cassa Forense ha rimarcato che l’art. 1, comma 82, l. 199/2025 disegna una rottamazione contributiva “mirata”, circoscritta ai soli debiti per omissioni contributive verso INPS, e non estesa alle Casse professionali. Questo perimetro è stato presentato come “completamente diverso” da quello della rottamazione-quater, che, invece, operava per i carichi affidati all’Agente della riscossione in un arco temporale ampio e includeva, tra l’altro, anche i contributi previdenziali, senza limitazione al solo INPS.

La differenza, sul piano sistematico, è rilevante. Nella “quater” (l. 197/2022), l’inclusione dei crediti previdenziali delle Casse privatizzate non era automatica in ragione della loro autonomia gestionale e finanziaria, riconosciuta dal d.lgs. 509/1994. In concreto, l’adesione richiedeva una scelta dell’ente, formalizzata con delibera, poi soggetta ai controlli e all’approvazione dei Ministeri vigilanti.

È in questo quadro che Cassa Forense aveva deliberato l’applicazione della definizione agevolata “quater” ai propri ruoli, nei limiti e con le condizioni stabilite, come risulta anche dagli atti pubblicati dagli Ordini e dagli avvisi ministeriali relativi alla delibera del Comitato dei Delegati del 27 gennaio 2023.

La stessa Cassa, nella ricostruzione richiamata, aveva invece escluso l’adesione allo stralcio automatico delle cartelle di importo ridotto, proprio perché non si trattava di una misura limitata ai soli accessori del credito.

La “quinquies”, al contrario, non pone una questione di adesione o meno della Cassa, perché il legislatore non ha incluso i crediti delle Casse nel perimetro della definizione. Il punto non è quindi “se” Cassa Forense deliberi, ma che la norma primaria non le attribuisce uno spazio di intervento analogo a quello riconosciuto nella stagione della “quater”.

Ricadute operative per gli iscritti e profili di attenzione

Per gli avvocati, l’indicazione pratica è lineare, i debiti contributivi verso Cassa Forense iscritti a ruolo non rientrano, allo stato, nella rottamazione quinquies, perché la legge 2026 limita la componente contributiva “rottamabile” ai contributi INPS, per di più con l’esclusione di quelli derivanti da accertamento.

Questo non significa che ogni posizione resti priva di strumenti, ma impone di distinguere, caso per caso, la natura del carico. In particolare:

  1. se nella posizione debitoria coesistono carichi di diversa natura (tributi erariali, sanzioni, contributi INPS, altro), l’adesione potrà riguardare soltanto quelli compresi nel perimetro normativo e secondo le istruzioni dell’Agente della riscossione;

  2. per i crediti delle Casse privatizzate, in assenza di una previsione legislativa analoga alla “quater”, il tema si sposta sulle ordinarie leve di gestione del debito (rateazioni, eventuali definizioni interne se previste, verifica di prescrizione, contenzioso sul titolo), ferma la cornice dell’autonomia riconosciuta dal d.lgs. 509/1994.

Conclusioni

Il chiarimento di Cassa Forense risponde a una lettura letterale e sistematica della legge di bilancio 2026: la rottamazione quinquies, per la componente previdenziale, riguarda i contributi INPS e non si estende alle Casse professionali. La discontinuità rispetto alla rottamazione-quater è il dato centrale, allora il legislatore aveva previsto un meccanismo che poteva coinvolgere anche gli enti privatizzati, oggi il perimetro è tracciato in modo più stretto e non lascia spazio, allo stato, a un’adesione “volontaria” della Cassa, perché manca la base normativa che la renderebbe giuridicamente praticabile.

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