Regime fiscale dei proventi musicali – Commento alla Risposta dell’AdE n. 13/2026

Il regime fiscale legato allo sfruttamento economico delle opere dell’ingegno rappresenta un tema di costante interesse nel panorama del diritto civile e tributario. La recente Risposta n. 13/2026 dell’Agenzia delle Entrate (puoi leggerla cliccando qui) offre importanti chiarimenti sulla qualificazione dei flussi finanziari intercorrenti tra gli artisti e le società incaricate dell’amministrazione dei diritti.

In particolare, il documento analizza la distinzione tra la provvista, intesa come mera anticipazione di liquidità, e i redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere musicali ai sensi dell’articolo 53 del TUIR. L’analisi si sofferma sulla conservazione della titolarità del diritto d’autore in capo all’artista e sulle conseguenze in termini di ritenute alla fonte e determinazione del reddito imponibile, fornendo coordinate ermeneutiche essenziali per i professionisti del settore.

Indice degli argomenti

Il caso

La questione nasceva dall’istanza di un autore, attivo nel settore musicale, che aveva conferito a una società un mandato in esclusiva per l’amministrazione delle quote autorali derivanti dallo sfruttamento economico delle proprie opere, presenti e future. Il punto decisivo era la struttura del rapporto: non si trattava di una cessione dei diritti patrimoniali d’autore, che restavano nella piena titolarità dell’artista, ma di un incarico di gestione e incasso per suo conto, nei confronti di soggetti come SIAE, editori o altre collecting societies.

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Per sostenere l’attività dell’autore nell’attesa dell’incasso dei proventi, il contratto prevedeva che la società mettesse a disposizione una somma a titolo di provvista. Tale importo non costituiva un pagamento “a saldo”, perché l’artista assumeva l’obbligo di restituzione integrale, mediante compensazione automatica con le somme che la società avrebbe poi effettivamente incassato per suo conto.

L’interpello mirava quindi a chiarire se la provvista dovesse essere trattata come reddito imponibile e quale fosse il corretto regime fiscale dei compensi futuri riscossi dal mandatario. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la provvista, proprio perché è un’anticipazione destinata a essere recuperata e non un corrispettivo definitivo, non è imponibile ai fini IRPEF in capo all’artista. Di conseguenza, al momento dell’erogazione non va applicata ritenuta alla fonte, poiché manca l’elemento della definitiva acquisizione della somma, tipico dei redditi da lavoro.

La decisione

Nel parere, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito anzitutto l’inquadramento reddituale dei compensi derivanti dallo sfruttamento economico delle opere. Tali proventi rientrano nell’art. 53, comma 2, lett. b) TUIR, come redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo, a condizione che l’utilizzazione avvenga direttamente da parte dell’autore e non nell’esercizio di impresa commerciale.

Un passaggio centrale riguarda la circostanza, frequente nella prassi, che i proventi vengano materialmente incassati da un terzo in forza di un mandato all’incasso. L’Agenzia ribadisce che questo elemento non incide sulla natura del reddito: se l’autore conserva la titolarità dei diritti patrimoniali, i compensi mantengono la loro qualificazione originaria, indipendentemente da chi li riceva in via materiale. La società mandataria, in altri termini, acquisisce solo un diritto all’incasso e opera come mero intermediario, senza che ciò possa modificare il trattamento fiscale in capo al titolare del diritto.

Calcolo dell’imponibile

Sul piano del calcolo dell’imponibile, l’Agenzia richiama l’art. 54-octies TUIR, introdotto dal d.lgs. n. 192/2024, che disciplina la determinazione di questi redditi. La base imponibile è data dai proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, ridotti di una deduzione forfettaria delle spese pari al 25 per cento; la deduzione sale al 40 per cento se i compensi sono percepiti da soggetti under 35, delineando un regime di favore finalizzato a sostenere i giovani autori e a riconoscere forfetariamente i costi di creazione dell’opera.

Momento impositivo

Quanto al momento impositivo, i compensi seguono il principio di cassa, e quindi sono tassati quando risultano effettivamente percepiti. Se le somme sono corrisposte da soggetti che operano come sostituti d’imposta, si applica la ritenuta a titolo di acconto prevista dall’art. 25 d.P.R. n. 600/1973. L’Agenzia precisa, inoltre, che i pagatori, come SIAE o editori, devono continuare a effettuare la ritenuta come se il pagamento fosse disposto direttamente all’autore, anche se l’incasso avviene tramite delegato. Ne deriva che la società mandataria riceve importi già al netto delle ritenute e svolge un ruolo di semplice tramite finanziario per conto del titolare del diritto.

Conclusioni

In conclusione, la Risposta n. 13/2026 fornisce un quadro di certezza interpretativa per gli artisti e gli operatori del settore musicale. Viene sancito chiaramente che le anticipazioni finanziarie con obbligo di restituzione non costituiscono reddito imponibile, evitando così un ingiustificato prelievo fiscale su somme che non incrementano stabilmente il patrimonio dell’autore. Al contempo, l’Amministrazione riafferma la centralità della proprietà intellettuale, stabilendo che finché l’autore rimane titolare dei propri diritti, il regime fiscale segue le regole dei redditi di lavoro autonomo assimilati. Tale orientamento garantisce la continuità del trattamento tributario e la corretta applicazione delle ritenute, indipendentemente dalle articolate architetture contrattuali di gestione dei flussi monetari adottate dai professionisti dell’arte.

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