Chiarezza e sinteticità degli atti processuali: cosa succede se il ricorso è “troppo lungo”?

L’ordinanza n. 802/2026 della Cassazione (puoi leggerla cliccando qui) si inserisce nel filone dei provvedimenti che richiamano il dovere di redigere gli atti in modo chiaro e sintetico. La decisione nasce da un ricorso in materia di responsabilità per gestione societaria e, oltre a esaminare le censure proposte, offre un chiarimento sui limiti dimensionali degli atti e sulle conseguenze processuali del loro superamento. Per approfondimenti, segnaliamo la pubblicazione del “Formulario commentato del nuovo processo civile” 2026, disponibile su Shop Maggioli

Il caso e la decisione sul ricorso

La controversia origina da un’azione risarcitoria promossa nell’ambito di una procedure concorsuale, diretta anche verso un soggetto ritenuto amministratore di fatto della società. Il Tribunale e la Corte d’appello accoglievano la domanda.

Il ricorrente, in sede di legittimità, presentava due motivi di censura: da un lato, contestava la qualifica di “amministratore di fatto” e denunciava vizi motivazionali e probatori; dall’altro, deduceva l’omesso esame di fatti e documenti che avrebbero corroborato una diversa ricostruzione del rapporto.

La Suprema Corte, dopo aver escluso in via preliminare che mancassero i requisiti minimi di chiarezza tali da impedire l’esame delle doglianza, dichiarava il ricorso inammissibile, rilevando che le censure, per larga parte, miravano a una rivalutazione del merito e delle prove non consentita in Cassazione.

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Il quadro normativo: dall’art. 121 c.p.c. al D.M. 110/2023

Il passaggio centrale e più interessante dell’ordinanza è quello relativo al chiarimento della Corte in tema di “chiarezza e sinteticità” degli atti processuali. A tal proposito, i giudici di legittimità richiamano la “regola generale” e la sua attuazione tecnica.

L’art. 121 c.p.c., infatti, come modificato dal d.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), stabilisce che tutti gli atti del processo debbano essere redatti in modo chiaro e sintetico. La ratio della riforma è quella di rendere gli atti consultabili con facilità anche “tramite video” nel pct e, soprattutto, di garantire la ragionevole durata del processo e la leale collaborazione tra parti e giudice.

Il D.M. n. 110/2023, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dopo il 1° settembre 2023, traduce il dovere di chiarezza in regole attuative. L’atto introduttivo del giudizio (anche in Cassazione) deve rispettare un limite di 80.000 caratteri, con indicazioni specifiche, riportate ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del decreto, su cosa si conteggia e cosa resta escluso. La parte può derogare a tali limiti ove il difensore ne esponga le ragioni (art. 5 D.M. cit.).

Il format degli atti del giudizio di legittimità tiene, inoltre, conto anche dei criteri stabiliti da decreto del Primo Presidente della Cassazione ex art. 8, comma 3, D.M. cit.

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La sola lunghezza non basta, di regola, per “far fuori” il ricorso

La Cassazione ha precisato che la violazione dei limiti dimensionali integra una violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, ma non comporta automaticamente l’inammissibilità del ricorso solo perché “troppo lungo”. L’inammissibilità, in linea generale, scatta quando l’atto diventa oscuro o lacunoso nell’esposizione dei fatti o rende inintelligibili le censure, cioè quando vengono compromessi i requisiti di contenuto-forma richiesti dall’art. 366 c.p.c. (esposizione dei fatti e specificità dei motivi).

La leva principale è la liquidazione delle spese

Se la prolissità non comporta l’automatica inammissibilità, può avere conseguenze sul piano delle spese. La Corte ha affermato che la sola violazione dei limiti redazionali, pur costituendo violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, giustifica una modulazione della liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 46, comma 6, disp. att. c.p.c.

Tale disposizione, infatti, introdotta dalla Riforma Cartabia, stabilisce che il mancato rispetto delle specifiche tecniche, dei criteri e dei limiti dimensionali degli atti giudiziari non comporta invalidità, ma è valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese si lite.

Il D.M. n. 110/2023 non indica i parametri di liquidazione delle spese, per cui, in questi casi, deve farsi riferimento al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.

Applicazione al caso di specie: “prolissità” come indice di inutilità difensiva e violazione della leale collaborazione

La Cassazione, ha evidenziato, infine, che, nel caso di specie, il ricorso eccedeva ampiamente i limiti: circa 120 pagine e 200.000 caratteri, nessuna indicazione delle ragioni della deroga ai parametri dimensionali, e con ulteriori profili di scostamento (anche sull’estensione della parte introduttiva).

La Corte ha quindi liquidato le spese ai valori massimi, valorizzando l’“inutilità” e la “prolissità” delle difese come comportamento contrario al principio di leale collaborazione processuale.

Conclusioni

La violazione dei limiti dimensionali degli atti e, di conseguenza, del dovere di “chiarezza e sinteticità”, non determina l’inammissibilità “in automatico”, ma può avere delle ricadute sulla liquidazione delle spese, specie quando la prolissità appare ingiustificata e non accompagnata da adeguate ragioni della deroga ai parametri di legge.

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