
L’entrata in vigore dell’articolo 9 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, noto come “d.l. Omnibus”, ha segnato un punto di svolta per la fiscalità indiretta legata al patrimonio artistico contemporaneo. L’intervento legislativo ha introdotto un’aliquota IVA ridotta al 5% che mira a incentivare la circolazione della cultura e a stabilizzare il mercato interno, armonizzando la disciplina nazionale con i più recenti orientamenti europei.
Tale semplificazione, tuttavia, ha riacceso il dibattito sulla qualificazione delle fattispecie complesse che caratterizzano la produzione delle arti plastiche, dove l’apporto tecnico di terzi è spesso condizione necessaria per la materializzazione dell’idea. La problematica centrale risiede nell’individuazione del discrimine tra la fornitura di un bene mobile, qualificato come oggetto d’arte, e la prestazione di un servizio tecnico finalizzato alla realizzazione materiale di un progetto altrui.
In questo contesto, la Risposta n. 4/2026 dell’Agenzia delle Entrate (puoi leggerla cliccando qui) assume una valenza di particolare rilievo, fornendo i criteri interpretativi necessari per distinguere il regime impositivo applicabile alle fonderie artistiche. L’analisi che segue si propone di sviscerare i profili di criticità sollevati dall’Amministrazione, valutando l’impatto della prevalenza contrattuale sulla determinazione del carico fiscale.
Il caso
Il quadro normativo scaturito dal d.l. Omnibus ha operato una profonda revisione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserendo nella Tabella A, Parte II-bis, il numero 1-novies). Questa novella ha soppresso il previgente regime che riservava l’aliquota al 10% esclusivamente alle cessioni effettuate dagli autori o dai loro eredi, generalizzando l’applicazione di un’aliquota ancor più ridotta, pari al 5 per cento, a tutte le cessioni di oggetti d’arte, antiquariato e collezione.
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Tale evoluzione risponde a una duplice esigenza: l’allineamento alle direttive comunitarie che riconoscono la peculiarità del bene artistico e la volontà di mitigare l’onere tributario per stimolare i flussi economici del settore. Tuttavia, la definizione di “oggetto d’arte” non è meramente descrittiva, ma dogmatica, richiedendo il rispetto di stringenti parametri tecnici stabiliti dalla Nomenclatura combinata.
Secondo la normativa, rientrano in tale categoria le fusioni di sculture a tiratura limitata a otto esemplari, a condizione che l’intero processo sia posto sotto il controllo dell’artista o dei suoi aventi diritto. È proprio in questo alveo di requisiti che si innesta la complessità operativa delle fonderie, il cui ruolo oscilla tra quello di mero esecutore tecnico e quello di partner essenziale per la genesi dell’opera fisica.
L’indagine sulla causa contrattuale: l’interpello della fonderia ALFA
La controversia oggetto della Risposta n. 4/2026 trae origine dall’istanza di una società operante nel settore della fusione di metalli pregiati per fini artistici su commissione. Il modello operativo della società ALFA prevede la realizzazione di manufatti in bronzo e alluminio sulla base di modelli 3D, prototipi fisici o schemi di produzione forniti direttamente dai committenti, siano essi gli autori stessi o intermediari del mercato.
La tesi sostenuta dall’istante tendeva a qualificare tali operazioni come cessioni di oggetti d’arte, invocando l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5% introdotta dalla riforma del 2025. L’Amministrazione Finanziaria ha tuttavia respinto tale impostazione, focalizzando l’analisi sulla causa concreta del rapporto intercorrente tra le parti.
L’Agenzia ha rilevato che, qualora il committente fornisca l’input creativo originario, inteso come progetto o modello, la fonderia si limita a eseguire una lavorazione su beni o idee altrui. In tale scenario, l’obbligazione principale assunta dalla società non è il trasferimento di un diritto di proprietà su un bene proprio già esistente, bensì il compimento di una complessa prestazione di servizi finalizzata alla produzione materiale dell’opera.
La decisione
Il discrimine tra cessione di beni e prestazione di servizi rappresenta uno dei temi più complessi della dogmatica IVA e richiede una valutazione della prevalenza degli elementi della transazione. Nella fattispecie delle fonderie artistiche, l’Amministrazione ha evidenziato che la componente del “fare” è predominante rispetto al “dare”. La fonderia non immette sul mercato un’opera creata autonomamente per la vendita, ma offre la propria manodopera e i propri materiali per dare corpo a un’idea già definita e supervisionata dal committente.
Produzione su commessa: perché la fonderia presta un servizio e non cede un’opera d’arte
Non si configura, dunque, una cessione di oggetto d’arte da parte della fonderia ai sensi della Tabella A, poiché l’operazione realizzata è tecnicamente una produzione su commessa. Conseguentemente, l’operazione deve essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 22 per cento, in quanto prestazione di servizi non riconducibile alle fattispecie agevolate del d.l. Omnibus. Questa interpretazione rigorosa impedisce un’indebita estensione del beneficio fiscale a prestazioni di natura manifatturiera che, pur essendo strumentali all’arte, non integrano il trasferimento della proprietà intellettuale o della creazione originaria.
La scelta dell’Agenzia delle Entrate di escludere l’aliquota ridotta per le lavorazioni di fonderia non preclude l’applicazione dell’agevolazione in una fase successiva del ciclo di vita dell’opera. L’imposta assolta dall’artista o dal gallerista sulla fattura della fonderia rappresenta un’operazione preliminare che non inficia la qualificazione del bene finale.
La reale agevolazione fiscale si manifesta nel momento in cui l’opera, completata e certificata, viene alienata dal committente al collezionista finale o a un altro operatore. In questa seconda fase, la transazione integra perfettamente i requisiti della cessione di un oggetto d’arte, consentendo l’applicazione dell’aliquota al 5%, purché le opere siano riconducibili alla voce doganale corretta e rispettino i limiti di tiratura.
È fondamentale che il passaggio sia supportato da una documentazione ineccepibile, inclusa la numerazione degli esemplari e l’attestazione di supervisione dell’artista. Qualsiasi inosservanza di questi requisiti tecnici comporterebbe l’esclusione dal regime di favore, ribadendo l’importanza della precisione formale oltre che sostanziale nella gestione tributaria delle opere d’arte contemporanea.
Conclusioni
In definitiva, la Risposta n. 4/2026 impone ai consulenti tributari e agli operatori del settore una cautela estrema nella qualificazione dei contratti di produzione artistica. La distinzione tra la cessione di un’opera e la sua realizzazione su progetto altrui deve essere chiaramente esplicitata per evitare riprese a tassazione derivanti da un’errata applicazione dell’aliquota ridotta.
Il presente contributo ha inteso fornire un’esegesi sistematica della posizione ministeriale, integrando le recenti novità del d.l. Omnibus con i principi consolidati della normativa IVA. La sfida per il futuro risiederà nella capacità del mercato di adattare queste categorie alle evoluzioni tecnologiche della produzione artistica, come la stampa 3D e i nuovi materiali.
Resta fermo che, sulla base dell’attuale quadro interpretativo, la fonderia artistica che opera su progetto altrui deve continuare ad applicare l’imposizione ordinaria, riservando il beneficio del 5% alla sola circolazione dei beni artistici propriamente detti effettuata dai proprietari degli stessi.









