
L’attività agricola, riletta in un’ottica di sostenibilità globale, induce i plurimi operatori coinvolti a domandarsi se esistano metodi di coltivazione capaci di fronteggiare i pericoli sempre meno astratti correlati alla scarsità delle risorse naturali, all’aumento della popolazione mondiale ed alle variazioni climatiche.
Le colture fuori suolo (idroponica, acquaponica e aeroponica), rappresentano tutte quelle tecniche di coltivazione eseguite in assenza del tradizionale “fondo agricolo”, in base alle quali la pianta viene rifornita di soluzioni nutritive contenenti macro-micro elementi in grado di veicolarne il corretto apporto nutritivo.
Lo sviluppo di queste colture alternative è dovuto a plurimi fattori: dal miglioramento della resa unitaria del prodotto, all’economia di gestione, passando per la riduzione dell’inquinamento, per giungere al non trascurabile effetto di riduzione dello sfruttamento del suolo e, soprattutto, dell’acqua.
Ma come si inquadrano le colture fuori suolo nell’ambito del diritto tributario, tenendo conto anche dell’abbandono del “fondo agricolo” come unico mezzo produttivo? E qual è il regime di tassazione dei redditi eccedenti il limite quantitativo di agraritetà?
Il fondo nella nozione di impresa agricola ex art. 2135 c.c.
Il testo originario dell’art. 2135 c.c. attribuiva la qualifica di imprenditore agricolo a che “esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura”.
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Da ciò, il corollario in relazione al quale le attività agricole si sussumessero in due macro categorie:
- le attività agricole essenziali
- e le attività agricole per connessione.
Le due tesi interpretative a confronto
Sempre prima della riforma del 2001, inoltre, era possibile distinguere due orientamenti interpretativi:
- un primo orientamento cd. “restrittivo”, sosteneva che i sistemi di produzione agricola non potessero prescindere dallo sfruttamento della terra, tanto da ricondurre nella categoria dell’imprenditore commerciale colui che, nella produzione di vegetali o nell’allevamento di animali, operasse in maniera svincolata al fondo;
- un secondo orientamento cd. “estensivo”, invece, contemplava che potesse considerarsi impresa agricola quella capace di produrre vegetali ed animali indipendentemente dalla modalità operative impiegate.
La riforma del 2001 e il consolidamento della tesi estensiva
È la riforma attuata per mezzo del D.lgs. n. 228/2001 che segna il cambio di passo in materia ed il consolidamento della tesi estensiva nel panorama normativo.
Ed invero, la connotazione agraria dell’impresa, prima incardinata sulla centralità del fondo rustico, dopo la riforma, si orienta, invece, “sulla cura e sullo sviluppo di un intero ciclo biologico, ovvero su una singola fase dello stesso, di carattere vegetale o animale”.
L’art. 2135 c.c., rinovellato nel 2001, infatti, pur mantenendo l’inquadramento dell’impresa agricola attraverso il riferimento alle quattro attività consistenti nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura, nell’allevamento e nelle attività connesse, sostituisce l’esistenza del fondo con la cura del ciclo biologico di un essere vivente, sia esso vegetale che animale.
La norma afferma esplicitamente che le attività agricole sono quelle che “utilizzano o possono utilizzare il fondo”, per cui, sia quelle che effettivamente lo utilizzano, sia quelle che lo potrebbero fare solo potenzialmente.
Il legislatore, in questi modo, recepisce a livello normativo quelle teorie che recuperano all’agrarietà attività che, pur non essendo strettamente legate alla presenza del terreno, svolgono, in tutto o in parte significativa, il ciclo biologico dell’essere vivente, animale o vegetale, attraverso lo sfruttamento delle forze e risorse naturali necessarie per l’ottenimento del prodotto agricolo destinato al consumo e, quindi, del risultato economico.
Inquadramento fiscale delle colture fuori suolo
La Riforma fiscale operata dal D.lgs. n. 192/2024, in attuazione della Legge delega n. 111/2023, ha il merito di aver sussunto nell’alveo delle attività agricole le colture fuori suolo, apportando conseguenze rilevanti per imprese e professionisti del settore.
Ma procediamo con ordine.
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Per essere considerata attività agricola ai fini fiscali, la coltivazione fuori suolo deve avvenire su immobili specificamente inquadrati, occupando una superficie che non deve eccedere il limite pari al doppio di quella risultante al catasto come superficie agricola.
Le principali innovazioni, possono così essere schematicamente evidenziate:
- Calcolo del reddito agrario: non più basato esclusivamente sulla potenzialità del suolo, ma comprensivo della componente capitale e del lavoro organizzato.
- Le colture fuori suolo possono accedere alle iscrizioni catastali C/1-C/2-C/3-C/6-C/7-D/1-D/7-D/8-D/9-D/10 fino al doppio della superficie agraria di riferimento.
- Determinazione delle rendite: per i fabbricati, applicazione della tariffa d’estimo provinciale più alta, incrementata del 400%.
- Progettazione modulare: avente la finalità di suddividere l’impianto in moduli sì da rispettare i limiti di superficie del regime agricolo di riferimento.
- Incentivi: gli impianti, infatti, possono accedere ai bandi del PNRR, ai crediti di imposta green o, semplicemente, monetizzare i carbon credit.
- Gestione contabile integrata: prevedendo il doppio binario: contabilità agraria e di impresa.
Il trattamento fiscale del reddito derivante dalle produzioni eccedenti
Nel caso in cui l’impianto sia troppo grande, cioè superi la soglia del doppio della superficie catastale di riferimento, si applica una tassazione diversa da quella agricola. In particolare, i ricavi eccedenti verranno tassati come reddito d’impresa, con un coefficiente forfettario del 25%.
Ne deriva che solo un quarto dei ricavi verrà considerato imponibile, perdendo, tuttavia, le agevolazioni fiscali del reddito agrario.









