Test del carrello e licenziamento: quando il controllo diventa abuso

Il Tribunale di Siena, Sezione Lavoro, si è pronunciato in merito merito alla legittimità del cosiddetto “test del carrello” quale strumento di verifica della diligenza del prestatore di lavoro. La questione affrontata riguarda la possibilità di utilizzare simulazioni di frode per sanzionare disciplinarmente, fino al licenziamento, il personale addetto alle casse. La sentenza offre importanti spunti di riflessione sul bilanciamento tra la tutela del patrimonio aziendale e i diritti fondamentali del lavoratore (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione).

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Il caso

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato da una nota catena della grande distribuzione a un ausiliario alle vendite con lunga anzianità. L’azienda fondava l’addebito sull’esito negativo di un “test del carrello” svolto da un ispettore interno. Durante la simulazione, l’ispettore presentava in cassa prodotti nascosti dentro colli sigillati e sotto confezioni pesanti, oltre a sacchetti dell’ortofrutta prezzati in modo non corrispondente al contenuto.

L’azienda contestava al lavoratore la mancata registrazione di merce per 105,75 euro e qualificava l’episodio come grave negligenza e violazione degli obblighi di diligenza. Il lavoratore, dal canto suo, evidenziava lo stato di ansia e agitazione causato dalla ripetizione ingiustificata del test (già superato positivamente pochi mesi prima)e l’inesigibilità di controlli intrusivi sui clienti, come l’apertura forzata di confezioni chiuse.

La decisione si concentra soprattutto sui limiti delle mansioni del cassiere inquadrato al 4° livello del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata.

Mansioni del cassiere e limiti dei controlli: tutela della dignità

Il giudice ha rilevato come la declaratoria contrattuale prevedesse compiti operativi di vendita e incasso, ma non contemplasse funzioni di sorveglianza e controllo a protezione del patrimonio aziendale. Tali attività, infatti, richiederebbero una formazione specifica e l’osservanza delle garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori in materia di personale di vigilanza. L’assegnazione di compiti di natura ispettiva all’operatore di cassa, come l’apertura dei colli per verificare l’occultamento di merce, è estranea al perimetro professionale tipico.

Il Tribunale ha sottolineato, inoltre, che pretendere dal lavoratore azioni che possano scatenare reazioni verbali o fisiche dei clienti, come il sospetto infondato di furto, configuri una violazione dell’art. 2087 c.c., ponendo a rischio l’integrità psichica e la dignità del prestatore.

La censura sulle modalità del test

Il Tribunale di Siena ha censurato aspramente le modalità con cui il datore di lavoro ha condotto il test, definendolo una “artificiosa preordinazione” finalizzata a precostituire una causa di recesso. L’induzione in errore del lavoratore attraverso l’occultamento intenzionale di prodotti di piccole dimensioni e il posizionamento di merce sotto fardelli pesanti non costituisce un ordinario controllo sulla professionalità, ma un comportamento contrario a buona fede e correttezza.

Il giudice, in particolare, ha osservato che il completo svuotamento del carrello non era esigibile a causa della natura voluminosa e pesante dei colli. La formazione impartita, poi, era stata sommaria e contraddittoria rispetto ai video corsi aziendali che incentivavano rapidità e cortesia. E infine, la reiterazione del test solo nei confronti del ricorrente, che lo aveva già superato, rivelava un intento persecutorio.

Il carattere discriminatorio del licenziamento

La sentenza ha riconosciuto il carattere discriminatorio del licenziamento basandosi su solidi indici statistici e comportamentali. L’azienda aveva esplicitamente dichiarato di voler perseguire politiche di turnover generazionale, incentivando l’esodo di lavoratori anziani per sostituirli con giovani. Il ricorrente, nato nel 1963 e prossimo alla soglia dei 65 anni, rientrava pienamente nella categoria di lavoratore anziano tutelata dal d.lgs. n. 29/2024. Il fatto che il “test del carrello” fosse stato somministrato con modalità particolarmente minacciose a un soggetto con documentata fragilità psichica e attacchi di panico aggravava la posizione datoriale.

Il Tribunale ha ravvisato, dunque, una discriminazione diretta per età, in quanto il lavoratore ha subito un trattamento deteriore connesso a un fattore di protezione tipizzato dalla legge.

Esito della decisione e conclusioni

Alla luce delle molteplici violazioni, il Tribunale di Siena ha dichiarato la nullità del licenziamento, qualificandolo come discriminatorio, nonché contrario a norme imperative. Il giudice ha quindi ordinato la reintegrazione immediata del lavoratore, liquidando il risarcimento del danno pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.

In conclusione, la pronuncia ribadisce che il potere direttivo e di controllo del datore di lavoro non può spingersi fino a creare situazioni simulate e vessatorie che calpestino la personalità morale del dipendente.

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