
Le Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione (ordinanza n. 671/2026) hanno ribadito il principio di auto-responsabilità del ricorrente, chiarendo che la parte che ha incardinato il giudizio dinanzi a un giudice non può in seguito impugnare la decisione per denunciarne il difetto di giurisdizione. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
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Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €
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Posizione di chi adisce il giudice
L’ordinanza n. 671 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, pubblicata il 12 gennaio 2026, interviene in una complessa controversia riguardante l’affrancazione di canoni enfiteutici su terre gravate da usi civici. Al di là del merito della questione fondiaria, la pronuncia riveste importanza cruciale per il diritto processuale civile, consolidando l’orientamento sulla legittimazione a sollevare eccezioni di giurisdizione in sede di legittimità.
L’attore che abbia introdotto la causa dinanzi a un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato a proporre appello per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, in quanto non è soccombente su tale autonomo capo della decisione. Quindi, la statuizione sulla giurisdizione contenuta nella sentenza di primo grado costituisce un “capo” suscettibile di giudicato interno, e l’attore, avendo ottenuto il riconoscimento della giurisdizione del giudice adito, deve considerarsi vincitore su tale questione (art. 37 c.p.c.; Sezioni Unite, n. 21260/2016 e successive conformi).
Usi civici e legittimazione delle occupazioni
La vicenda origina da una serie di ricorsi proposti da persone fisiche e da una S.r.l. contro un Comune. I ricorrenti chiedevano l’accertamento della proprietà di terreni già gravati da uso civico e la determinazione del capitale di affrancazione di canoni enfiteutici, fissati originariamente nel 1951 dal Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici di Napoli. Il nucleo della disputa riguardava l’ammontare di somme siffatte: i privati intendevano versare cifre basate sui valori storici (circa € 929,60), mentre il Tribunale di Salerno, accogliendo parzialmente le tesi del Comune, aveva determinato un capitale di affrancazione di oltre 500.000 euro, rivalutando il canone in linea coi valori attuali.
Questione di giurisdizione sollevata dai ricorrenti
A seguito della conferma della sentenza da parte della Corte d’Appello di Salerno, i privati hanno proposto ricorso per Cassazione articolato in sei motivi. Il quarto motivo, in particolare, denunciava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo o speciale. Secondo la tesi dei ricorrenti, il Tribunale avrebbe esorbitato dai propri poteri modificando elementi essenziali di un provvedimento amministrativo (l’ordinanza del Commissario del 1951), attività che sarebbe preclusa al Giudice Ordinario. La Seconda Sezione Civile, rilevando contrasti giurisprudenziali sulla materia degli usi civici, aveva per l’effetto rimesso la questione alle Sezioni Unite.
Principio di auto-responsabilità e divieto di “venire contra factum proprium”
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il motivo sulla giurisdizione senza tuttavia entrare nel merito del riparto tra giudice ordinario e amministrativo. La motivazione si fonda su un principio processuale granitico: l’attore che opta per un giudice, incardinando presso di esso la causa, non è legittimato a lamentarsi della scelta da lui stesso effettuata qualora risulti soccombente nel merito. Il massimo consesso di legittimità ha quindi chiarito che:
- la statuizione sulla giurisdizione costituisce un “capo” autonomo della sentenza;
- rispetto a tale capo, l’attore che ha adito quel giudice è da considerarsi “vincitore”, poiché il giudice ha riconosciuto il proprio dovere di decidere la causa, uniformandosi alla volontà dell’attore espressa nell’atto introduttivo;
- non esiste, dunque, una soccombenza sulla giurisdizione per chi ha attivato il processo, bensì solamente una soccombenza sul merito, che non abilita a rimettere in discussione la potestas iudicandi del magistrato prescelto.
Orientamento siffatto, ora codificato dall’art. 37 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 142/2022, mira a evitare l’utilizzo strumentale del difetto di giurisdizione quale “ultima spiaggia” per annullare processi il cui esito nel merito è stato sfavorevole.
Principio di diritto
L’attore che abbia incardinato la causa dinanzi a un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non può impugnare la sentenza per difetto di giurisdizione, in quanto rispetto al capo sulla giurisdizione egli va considerato vincitore, avendo il giudice riconosciuto la propria giurisdizione e deciso il merito della causa. Tale principio, ora codificato nell’art. 37 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 142/2022, si applica anche alle controversie anteriori alla modifica legislativa.
Rinvio alla sezione semplice
Dichiarata l’inammissibilità della questione di giurisdizione, la Suprema Corte ha restituito gli atti alla Seconda Sezione Civile per l’esame degli altri cinque motivi di ricorso. Questi riguardano vizi procedurali, violazioni del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l’erronea applicazione delle leggi speciali sugli usi civici e l’enfiteusi. L’ordinanza n. 671/2026 funge da monito per i professionisti forensi: la scelta del foro non è solamente una questione tattica iniziale, bensì un vincolo di indole processuale che, una volta cristallizzato in una decisione di merito, non può essere rinnegato dalla parte che ne ha dato causa.











