Prodotto difettoso e marchio di gruppo: chi risponde al consumatore

Il tema della responsabilità da prodotto difettoso rappresenta uno dei pilastri della tutela del consumatore nel mercato unico europeo. La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 32673/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), si inserisce in questo alveo definendo con precisione i confini della figura del produttore apparente. La pronuncia affronta il delicato equilibrio tra l’autonomia delle entità legali appartenenti a un medesimo gruppo industriale e la necessità di garantire al danneggiato un accesso semplificato al risarcimento.

Consiglio: per approfondimenti in materia, segnaliamo la pubblicazione del nuovo “Formulario commentato del risarcimento del danno”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Formulario commentato del risarcimento del danno

Formulario commentato del risarcimento del danno

Il volume raccoglie oltre 150 formule selezionate tra i casi più frequenti del contenzioso civile, frutto di quasi vent’anni di esperienza nella tutela del danneggiato. Ogni modello è personalizzato, aggiornato al correttivo Cartabia e al D.P.R. 12/2025 (TUN), e nasce da casi reali, con un taglio concreto e operativo.

- Selezione ragionata di formule relative ai casi più ricorrenti di responsabilità civile: malpractice medica, sinistri stradali, perdita del rapporto parentale, furto di veicolo, diffamazione (online e a mezzo stampa), acquisti online, trasporto aereo, illegittima segnalazione alla centrale rischi, attivazione illegittima di servizi, responsabilità precontrattuale e altri ancora.
- Ogni formula è corredata da riferimenti normativi, commento esplicativo, indicazione di termini, scadenze, preclusioni e principali massime giurisprudenziali, per guidare passo dopo passo nella costruzione della strategia difensiva.
- Struttura per “casi” autonomi: ciascun capitolo ripercorre l’intero iter logico-giuridico e processuale del singolo contenzioso, così che il professionista possa concentrarsi solo sul tema che gli serve, senza dover consultare tutto il volume.
- Modelli “specifici” e non generici: gli atti sono calibrati su fattispecie concrete e sulle particolarità emerse nella pratica forense, offrendo soluzioni già testate in giudizio.
- Aggiornamento alle più recenti novità normative e giurisprudenziali in materia di risarcimento del danno, con particolare attenzione al D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (TUN) e al D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo Cartabia), che incidono su tabelle nazionali, liquidazione del danno e processo civile digitalizzato.
- Formulari disponibili anche online, in formato editabile e stampabile, per un immediato riutilizzo e adattamento al singolo caso concreto.
- Inclusi modelli di contratto di incarico professionale e di delega in calce agli atti, per completare il fascicolo e gestire in modo ordinato l’attività di studio.
- Aggiornamento online per 12 mesi, per mantenere sempre allineati i modelli alle evoluzioni giurisprudenziali e alle eventuali ulteriori novità normative.

Acquista subito il formulario per avere a disposizione modelli completi, personalizzabili e già sperimentati in giudizio, aggiornati alle ultime riforme: uno strumento operativo che consente di impostare fin da ora atti efficaci e conformi al nuovo quadro normativo, senza rischiare di lavorare su schemi superati.

Leggi descrizione
Roberto Molteni, 2025, Maggioli Editore
79.00 € 75.05 €

Analisi del caso

La controversia trae origine da un evento lesivo occorso a un automobilista in seguito a un incidente stradale. Il danneggiato lamentava il malfunzionamento del sistema air-bag del proprio veicolo, il quale non si era attivato nonostante la violenza dell’impatto. Veniva dunque convenuta in giudizio la società che aveva commercializzato l’autovettura, sulla scorta della presunta difettosità del componente di sicurezza.

La società convenuta eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere il produttore del veicolo ma il mero distributore. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Bologna rigettavano tale eccezione. In particolare, i giudici di merito ritenevano che la società fornitrice non si fosse liberata dall’onere di individuare correttamente il produttore ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 224/1988, sottolineando come la semplice indicazione del produttore in fattura non fosse sufficiente. Secondo la Corte territoriale, il fornitore avrebbe dovuto procedere alla chiamata in causa del terzo fabbricante ex art. 106 c.p.c. per garantire l’accertamento della responsabilità in contraddittorio e la propria estromissione dal giudizio.

La società soccombente ricorreva in Cassazione denunciando la violazione delle norme sulla responsabilità sussidiaria del fornitore. La ricorrente lamentava, in particolare, che i giudici d’appello avessero erroneamente trasformato una facoltà processuale (la chiamata in causa del terzo) in un obbligo di legge. Sosteneva inoltre che l’identità del produttore effettivo fosse nota all’attore già prima della lite e che, pertanto, non vi fosse alcuna incertezza che potesse giustificare la responsabilità del fornitore.

Il rinvio alla Corte di Giustizia

La Terza Sezione Civile, con l’ordinanza interlocutoria n. 6568/2023, pur accogliendo parzialmente le doglianze sulla natura non obbligatoria della chiamata in causa, rilevava un problema interpretativo di natura sostanziale. Il nodo gordiano riguardava l’interpretazione dell’art. 3 del D.P.R. 224/1988: la società fornitrice condivideva infatti lo stesso marchio e parte della denominazione sociale con il produttore. In un contesto di gruppo, dove il nome “centrale” del brand compare in tutte le articolazioni societarie, era necessario stabilire se il fornitore potesse essere considerato “produttore apparente” per il solo fatto di presentarsi sul mercato con tale nome.

Per risolvere il dubbio, la Cassazione ha sospeso il giudizio rinviando alla CGUE (Causa C-157/23). Il quesito verteva sull’interpretazione della Direttiva 85/374/CEE: se, cioè, la responsabilità del produttore possa estendersi a chiunque apponga il proprio nome sul prodotto o permetta che esso vi figuri, creando un’impressione di paternità del bene.

L’interpretazione della CGUE

La Corte di Giustizia, con sentenza del 19 dicembre 2024, ha fornito un’interpretazione rigorosa e pro-consumatore. I giudici europei hanno statuito che:

  1. La nozione di “produttore” ai sensi della direttiva non è limitata a chi partecipa materialmente alla fabbricazione, ma include chiunque utilizzi il proprio segno distintivo per accreditarsi come tale.
  2. L’apposizione del marchio non deve necessariamente essere un atto materiale compiuto dal fornitore; è sufficiente che il marchio apposto dal fabbricante coincida con il nome o il segno distintivo del fornitore.
  3. Lo scopo della norma è evitare che il consumatore debba indagare i complessi legami societari interni a un gruppo industriale per individuare il responsabile, potendo fare affidamento sull’identità che appare sul prodotto.

La decisione della Cassazione

Con la sentenza n. 32673/2025, la Corte di Cassazione ha recepito integralmente il responso unionale, rigettando il ricorso della società.

Il principio di diritto affermato è di fondamentale importanza:

“La figura del “produttore apparente” scatta automaticamente ogniqualvolta vi sia una coincidenza tra il marchio del prodotto e il nome del distributore, a prescindere dal fatto che quest’ultimo abbia materialmente apposto il segno. In questa prospettiva, la responsabilità del fornitore non è più solo sussidiaria (legata alla mancata comunicazione del nome del produttore), ma diventa diretta e solidale con quella del fabbricante se si integra la fattispecie della presentazione come produttore“.

La Corte ha dunque sancito che la tutela dell’affidamento del consumatore prevale sulla realtà documentale delle visure camerali o delle fatture di vendita. Se un soggetto sceglie di operare sul mercato utilizzando un brand che lo identifica agli occhi del pubblico come il creatore del bene, deve farsi carico anche delle conseguenze derivanti dai difetti di quel prodotto.

Conclusioni

La decisione in commento segna un punto di svolta per i grandi gruppi industriali e i distributori di prodotti a marchio. Non è più sufficiente, per andare esenti da responsabilità, dimostrare l’estraneità al processo produttivo o indicare il nome del fabbricante reale in corso di causa. Le imprese dovranno valutare con estrema attenzione le strategie di branding e la gestione delle catene di distribuzione, consapevoli che l’uniformità del marchio all’interno di un gruppo può comportare un’estensione della responsabilità risarcitoria a soggetti precedentemente ritenuti meri intermediari.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

sette + 8 =

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.