
La Seconda Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 31857 del 6 dicembre 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), è intervenuta in tema di regolarità della notificazione di atti giudiziari a persone giuridiche, soffermandosi sulla validità della notifica eseguita per posta presso la sede sociale e ricevuta da un familiare convivente del legale rappresentante. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €
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Il caso
La controversia trae origine da un giudizio di cognizione ordinaria instaurato per il pagamento di compensi professionali. In primo grado, il tribunale aveva accolto la domanda nei confronti della società convenuta, dichiarandone la contumacia.
In sede di appello, la società aveva eccepito la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, sostenendo che la consegna del plico, effettuata presso la sede legale, fosse avvenuta a mani di un soggetto non legittimato a riceverlo. La Corte d’Appello aveva accolto l’eccezione, dichiarando nulla la notifica e disponendo la rimessione della causa al primo giudice.
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione delle norme sulla notificazione e sostenendo che, in caso di notifica a mezzo posta, la consegna potesse validamente avvenire anche a un familiare convivente, in applicazione dell’art. 7 della legge n. 890/1982.
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La decisione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello.
La Corte, nello specifico, muove da una premessa metodologica: quando si valuta la regolarità di una notificazione eseguita per posta, occorre fare esclusivo riferimento alle risultanze dell’avviso di ricevimento, che costituisce l’unico documento idoneo a provare l’avvenuta consegna, la data e la qualità del consegnatario.
Nel merito, la Corte chiarisce che la disciplina dell’art. 7 della legge n. 890/1982, che consente la consegna del plico a un familiare convivente del destinatario, non può essere applicata in modo automatico alle notificazioni dirette a persone giuridiche. In tali casi, infatti, trova applicazione la regola speciale dettata dall’art. 145 c.p.c., secondo cui la notificazione deve essere eseguita presso la sede dell’ente mediante consegna al rappresentante, alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, a persona addetta alla sede stessa.
Il coordinamento tra art. 145 c.p.c. e legge n. 890/1982
Un passaggio centrale dell’ordinanza riguarda il corretto coordinamento tra le due discipline. La Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 20473/2005, chiarendo che la notificazione a mezzo posta presso la sede di una persona giuridica è valida quando il plico venga consegnato a una persona che si qualifichi come “addetta”, anche sulla base di un incarico verbale o temporaneo.
Diversamente, quando il consegnatario si qualifica come familiare convivente, tale qualità non è idonea a integrare i presupposti richiesti dall’art. 145 c.p.c. La qualifica soggettiva rilevante non è, dunque, il rapporto familiare con il legale rappresentante, ma il collegamento funzionale con l’organizzazione dell’ente.
Ne consegue che la consegna del plico a un familiare convivente del rappresentante legale, pur avvenuta presso la sede sociale, non soddisfa i requisiti di legge e determina la nullità della notificazione.
Conclusioni
In materia di notificazioni alle persone giuridiche, la Corte ribadisce che la qualità del consegnatario è elemento decisivo: la consegna può avvenire solo nei confronti dei soggetti espressamente indicati dall’art. 145 c.p.c. e non può essere validamente effettuata a un familiare convivente del legale rappresentante, salvo che questi si qualifichi come persona addetta alla sede.











