Impugnazione dell’estratto di ruolo: quando manca l’interesse ad agire

L’ordinanza della Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, n. 15141/2025) rappresenta una rilevante pronuncia in merito ai limiti e alle condizioni per l’impugnazione dell’estratto di ruolo e delle cartelle di pagamento, in particolare quando si eccepisce la loro mancata o invalida notificazione. Il decisum corrobora un consolidato orientamento giurisprudenziale volto a prevenire azioni giudiziarie meramente esplorative e a garantire che l’intervento del giudice sia sempre finalizzato a risolvere un conflitto di interessi attuale e concreto.

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Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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Analisi del caso

La controversia trae origine dalla conoscenza, da parte del ricorrente, di una cartella di pagamento per sanzioni amministrative da violazioni del Codice della strada, asseritamente notificata il 4 novembre 2017. Solo in data 2 aprile 2021 il contribuente acquisiva un estratto di ruolo e agiva in giudizio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell’ente impositore, chiedendo l’accertamento dell’intervenuta prescrizione del credito.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda con sentenza n. 19313/2021. A seguito dell’impugnazione proposta dall’agente della riscossione, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14455 del 5 ottobre 2022, riformava la decisione di primo grado e respingeva la domanda originaria. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi, preceduti da un rilievo preliminare sull’ammissibilità dell’azione.

Interesse ad agire e impugnazione dell’estratto di ruolo

La questione centrale attiene all’interesse ad agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo, tema oggetto di un articolato dibattito giurisprudenziale, definito dall’intervento delle Sezioni Unite (sent. n. 28283/2022). In particolare, si tratta di stabilire se la mera conoscenza del debito, acquisita tramite estratto di ruolo in assenza di notifica della cartella, sia sufficiente a radicare un interesse qualificato all’azione giudiziaria.

Sul punto, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973 ha chiarito che l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile. La norma consente tuttavia l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella, anche se invalidamente notificata, solo in presenza di un pregiudizio concreto e attuale, che il debitore è tenuto a dimostrare. Tale pregiudizio può consistere, in particolare, nell’esclusione da procedure di appalto, nella riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o nella perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Come precisato dalle Sezioni Unite, la disciplina individua una vera e propria condizione dell’azione, volta a delimitare i casi in cui l’invalida notificazione della cartella genera un effettivo bisogno di tutela giurisdizionale, da accertarsi caso per caso.

La decisione della Corte

Nel caso in esame, il ricorrente, pur essendo percettore di pensione INPS, ha affermato di essere in grado di dimostrare di trovarsi in una delle tre fattispecie che individuano un interesse qualificato alla contestazione delle risultanze dell’estratto di ruolo. Tuttavia, la Corte ha evidenziato che la mera titolarità di una pensione INPS non è sufficiente a integrare la condizione dell’azione richiesta dall’art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973.

L’interesse ad agire, condizione dell’azione ai sensi dell’art. 100 c.p.c., deve identificarsi in una situazione oggettiva derivante da un fatto lesivo del diritto, e deve essere attuale. Non è sufficiente una mera prospettazione soggettiva o ipotetica di un danno. La Corte ha chiarito che il ricorrente non ha prospettato un pregiudizio attuale alla percezione degli emolumenti INPS, come una sospensione dell’erogazione. In mancanza di tale pregiudizio concreto, l’azione non poteva essere considerata ammissibile. Questo principio è stato confermato anche dal precedente richiamato (Cass. Ordinanza n. 33838/2022), che ha richiesto un interesse attuale derivante da una sospensione già avvenuta dell’erogazione pensionistica.

La Corte ha ribadito che la deduzione di uno stato d’incertezza, come elemento conformativo della domanda, richiede che l’istante specifichi da quali elementi disponibili emerga tale stato, sostanziando l’interesse ad agire come azione latamente preventiva di accertamento negativo.

La conseguenza di tale impostazione è che, anche se le censure mosse dal ricorrente fossero state fondate, l’azione non avrebbe potuto essere iniziata e proseguita per difetto di un interesse qualificato alla contestazione della cartella di pagamento, asseritamente invalidamente notificata.

Conclusioni

La decisione della Cassazione è in linea con l’esigenza di evitare un uso indiscriminato degli strumenti processuali per contestare atti della riscossione, soprattutto in un’ottica di deflazione del contenzioso. L’ordinanza sottolinea che l’onere della prova del pregiudizio attuale ricade sul contribuente. Non basta allegare una generica conoscenza della cartella tramite l’estratto di ruolo, ma è indispensabile dimostrare che da tale conoscenza derivi un danno attuale e non meramente potenziale o ipotetico.

Questa pronuncia è fondamentale per inquadrare correttamente le azioni di opposizione all’estratto di ruolo, limitandole ai casi in cui vi sia un effettivo e documentato pregiudizio per il contribuente. In assenza di tali condizioni, l’azione si configurerebbe come un interpello giudiziale non riconoscibile nel quadro dell’attuale ordinamento processuale, o un’azione pura di accertamento negativo senza un reale conflitto. La cassazione senza rinvio delle decisioni di merito e la compensazione delle spese di lite evidenziano la perentorietà del vizio processuale.

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