Superbonus, immodificabilità di sconto/cessione dopo la compensazione – Commento alla Risposta dell’AdE n. 295/2025

La Risposta n. 295/2025 dell’Agenzia delle Entrate (puoi leggerla cliccando qui) affronta un tema di estrema rilevanza pratica nel panorama dei bonus edilizi, in particolare per gli operatori che hanno applicato lo sconto in fattura o acquisito il credito d’imposta ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il caso esaminato riguarda una società edile che, in relazione a interventi di Superbonus e Bonus Facciate su un immobile condominiale, ha emesso fatture con lo “sconto in fattura”. L’intermediario del condominio, tuttavia, ha erroneamente barrato la casella per la “cessione del credito” nella comunicazione telematica, anziché quella per lo “sconto in fattura”.

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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La disciplina

L’articolo 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) prevede che i soggetti che sostengono le spese per gli interventi agevolati possano optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto in fattura (lettera a) o per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare (lettera b).

La differenza sostanziale, nel contesto normativo vigente ratione temporis, risiedeva nella possibilità concessa al fornitore che applicava lo sconto in fattura di effettuare una prima cessione del credito anche a soggetti non qualificati (diversi da banche, intermediari finanziari e assicurazioni). In caso di opzione per la cessione del credito, invece, il primo cessionario (che poteva essere chiunque) poteva cedere il credito solo a un soggetto qualificato, con un regime di circolazione del credito successivamente uniformato, consentendo tre ulteriori cessioni solo a favore di soggetti qualificati. Prima di tali modifiche, l’opzione per lo sconto in fattura consentiva altresì un recupero del credito in 5 quote annuali, anziché in 10, nell’ipotesi prevista dal comma 2-sexies dell’articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013.

Nel caso in esame, sebbene l’accordo tra il condominio e la società fosse per lo sconto in fattura, nella comunicazione inviata all’Agenzia tramite l’intermediario è stata erroneamente barrata l’opzione per la cessione del credito.

Il precedente di prassi

L’istante ha correttamente richiamato la Risposta n. 590 del 2020, in cui l’Agenzia aveva ammesso la possibilità di correggere l’errata compilazione del modello di comunicazione , a condizione che ciò avvenisse prima dell’utilizzo del credito da parte del fornitore/cessionario. Nel caso della Risposta n. 295/2025, la società aveva non solo accettato il credito relativo alle fatture 2023, ma ne aveva anche già fruito in compensazione per la quota utilizzabile nel 2024. Questo utilizzo costituisce l’elemento dirimente che impedisce di applicare le conclusioni della Risposta n. 590/2020. Inoltre, il cedente (condominio) non può modificare autonomamente le comunicazioni una volta decorsi i termini di legge (il 16 marzo dell’anno che segue quello in cui la spesa è sostenuta). La circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 distingue chiaramente tra:

  • Errore Formale: (es. omissione di dati non essenziali), sanabile con segnalazione via PEC all’Agenzia, se sussistono i requisiti per la detrazione.
  • Errore Sostanziale: (es. codice intervento errato o indicazione errata dell’opzione/destinatario del credito), richiede l’annullamento, su richiesta delle parti, dell’accettazione del credito e l’invio di una nuova comunicazione sostitutiva entro il termine di legge.

Nel caso in esame, la scelta errata tra “sconto in fattura” e “cessione del credito” è considerata un errore che incide su un elemento essenziale, precludendo in particolare la possibilità di cedere il credito a soggetti non qualificati.

Il D.L. n. 39/2024

Il quadro di immodificabilità è stato definitivamente irrigidito dall’articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. In precedenza, una volta decorso il termine del 16 marzo, era possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonis per l’invio tardivo della prima comunicazione (o di una sostitutiva in caso di errore sostanziale). Il D.L. n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 67 del 2024, ha inibito tale possibilità.

La conseguenza, come stabilito nella Risposta n. 295/2025, è netta: sebbene i documenti contrattuali (le fatture con la dicitura “sconto in fattura”) sembrino dimostrare la volontà delle parti di optare per lo sconto, in assenza di tempestiva modifica delle scelte operate e, soprattutto, a causa dell’utilizzo del credito da parte del cessionario, non è possibile beneficiare delle conseguenze proprie dello sconto in fattura. La rinuncia al diritto alla detrazione in cambio del credito d’imposta (comunicata dal cedente) resta valida.

Pertanto, la società, nella sua qualità di cessionario, conserva il diritto di utilizzare il credito in compensazione o di cederlo, ma esclusivamente ai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari) indicati dall’articolo 121, comma 1, lettera b) del D.L. n. 34/2020. La preclusione all’utilizzo della prima cessione a soggetti non qualificati, che è la differenza fondamentale che persiste, è il costo finale dell’errore non sanato nei termini.

Conclusioni e impatti

Questa pronuncia costituisce un monito per gli operatori: l’opzione telematica, seppure non in linea con gli accordi civilistici, assume una valenza fiscale preponderante e la sua rettifica deve avvenire tassativamente entro i termini di legge, pena l’immodificabilità della scelta e il mancato riconoscimento delle prerogative legate all’opzione non barrata correttamente.

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