Il Condono fiscale della società di persone non estende i suoi effetti al socio ai fini IRPEF

La Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 30567/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), affronta la questione dell’efficacia della definizione agevolata della lite fiscale (condono) esperita da una società di persone nei confronti dell’accertamento consequenziale notificato al singolo socio ai fini IRPEF. La Corte di merito aveva erroneamente ritenuto che il condono societario precludesse la quantificazione del reddito di partecipazione in capo al socio. 

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Il caso

La controversia trae origine da due distinti avvisi di accertamento: uno emesso nei confronti di una società (all’epoca dei fatti s.n.c.) per IRAP e IVA , e un altro emesso nei confronti del socio per il reddito di partecipazione ai fini IRPEF. La società aveva impugnato l’avviso unitamente ai soci, ma successivamente si era avvalsa della definizione agevolata dell’accertamento societario, ai sensi dell’art. 1, comma 195, della legge n. 197/2022.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sul presupposto dell’intervenuta definizione della lite in capo alla società, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate relativo all’avviso di accertamento personale del socio. Secondo i giudici di merito, la definizione societaria avrebbe impedito la quantificazione del reddito della società e, di conseguenza, la determinazione del reddito di partecipazione del socio.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 195, della L. n. 197/2022, sostenendo che la definizione della lite pendente con la s.n.c. non facesse venir meno l’avviso e le pretese in esso cristallizzate nei confronti del socio. Inoltre, si lamentava la nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la CGT si era limitata ad ancorare il rigetto all’avvenuta definizione societaria, senza esplicitare le ragioni della decisione sulla residua materia del contendere relativa all’accertamento personale.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi fondati. Il ragionamento della Suprema Corte parte dalla corretta individuazione della natura giuridica del condono fiscale. Le disposizioni condonistiche (o di definizione agevolata), come quelle previste dalla legge n. 197/2022, integrano sistemi compiuti di natura eccezionale e derogatoria dei principi generali in materia tributaria.

L’elemento di atipicità risiede nella regolazione dell’obbligazione tributaria a prescindere dall’accertamento dell’imponibile. Queste misure sono adottate dal legislatore per finalità deflattive e di bilancio, mirando a recuperare risorse finanziarie e ridurre il contenzioso, non già all’accertamento dell’imponibile. Da questa premessa discende che la definizione della lite societaria non spiega alcuna rilevanza sull’accertamento dell’imponibile.

La definizione agevolata della società non comporta alcuna preclusione all’esercizio del potere-dovere di accertamento dell’amministrazione finanziaria nei confronti del socio. Il fondamento di tale irrilevanza risiede nel principio di autonomia della soggettività fiscale del socio rispetto all’ente collettivo. Sebbene l’accertamento del reddito della società di persone costituisca il presupposto per l’accertamento del reddito di partecipazione in capo ai soci (modello unitario di rettifica), la pretesa tributaria si esplica comunque attraverso una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi (società e soci) e per imposte differenti (IRAP/IVA e IRPEF).

La Cassazione ha confermato i principi già enunciati in precedenti pronunce (Cass. n. 15076/2020, n. 3452/2025, n. 14858/2016, n. 7134/2014, n. 757/2002), specificando che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello conseguenziale emesso nei confronti dei soci mantengono la propria autonomia.

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Conclusioni

In sintesi, poiché l’adesione al beneficio condonistico è un esercizio di libera determinazione rimessa al personale apprezzamento di ciascuno, il socio che abbia scelto di non avvalersi del beneficio (non presentando autonoma istanza di definizione) non può invocare la sussistenza del presupposto costituito dalla richiesta di definizione agevolata della lite fatta dalla società. Di conseguenza, il condono fiscale ottenuto dalla società di persone non estende automaticamente i suoi effetti nei confronti dei singoli soci.

L’Ufficio, pertanto, conserva il potere di procedere all’accertamento e non è tenuto ad adeguare il reddito da partecipazione dei soci a quello rideterminato in base al condono fruito dalla società. La Corte di merito ha dunque errato nel ritenere che il condono della società avesse inciso sull’imponibile e di fatto precludesse l’accertamento nei confronti del socio.

Il ricorso è stato accolto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. La pronuncia riafferma la necessità per il singolo socio di agire in maniera autonoma, evidenziando il rigore interpretativo che circonda le norme di natura agevolativa ed eccezionale.

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