
La disciplina IVA sulle prestazioni didattiche e formative, in particolare l’applicazione del regime di esenzione previsto dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA), continua a sollevare questioni ermeneutiche complesse. L’esenzione è subordinata alla contestuale sussistenza del requisito oggettivo (natura educativa o didattica delle prestazioni) e di quello soggettivo (istituto o scuola riconosciuto da pubbliche amministrazioni).
La prassi amministrativa, in particolare la Circolare 22/E del 2008, ha introdotto la possibilità di considerare il requisito soggettivo soddisfatto dal cosiddetto riconoscimento per atto concludente, identificato con il finanziamento di specifici progetti didattici da parte di enti pubblici.
Con la recente Risposta n. 287/2025 (che puoi leggere cliccando qui), l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la delicata questione se il finanziamento ottenuto nell’ambito dell’agevolazione “Resto al Sud” possa configurare tale riconoscimento implicito per un’attività di erogazione di corsi di lingua. La risposta dell’Amministrazione finanziaria è stata negativa, demarcando in modo netto i confini tra l’agevolazione all’iniziativa imprenditoriale e il riconoscimento della valenza didattica di interesse pubblico.
Il caso
Il Contribuente, titolare di una ditta individuale per l’erogazione di corsi di lingua straniera (codice ATECO 85.59.30), ha rappresentato che l’attività didattica ha ottenuto un finanziamento e un riconoscimento formale nell’ambito del programma “Resto al Sud”.
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Partendo dal presupposto che i corsi offerti hanno natura intrinsecamente educativa e formativa, soddisfacendo il requisito oggettivo dell’esenzione IVA , l’Istante ha sostenuto che il finanziamento ottenuto costituisse il necessario “riconoscimento per atto concludente”. Secondo la prospettazione, l’ente finanziatore (BETA) opera un’attenta selezione e valutazione dei progetti, conferendo una legittimazione che implica un implicito riconoscimento pubblico della rilevanza e della conformità agli obiettivi di interesse generale dell’attività didattica.
I presupposti del “riconoscimento per atto concludente”
Il requisito soggettivo (istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni) risponde alla ratio di concedere l’esenzione esclusivamente a quei soggetti che lo Stato ritiene in grado di offrire prestazioni didattiche con finalità simili a quelle erogate dagli organismi di diritto pubblico. Tale idoneità si basa su requisiti come l’efficienza delle strutture e la professionalità dei docenti.
La Circolare n. 22/E del 2008 ha esteso l’ambito del riconoscimento anche agli atti concludenti , chiarendo che rientrano nel beneficio dell’esenzione le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici. In tali casi, il finanziamento è inteso come un riconoscimento implicito, in quanto insita nell’attività di finanziamento è l’attività di controllo e vigilanza da parte dell’ente pubblico sulla rispondenza dell’attività agli obiettivi formativi di interesse pubblico.
Fondamentale, cionondimeno, è la precisazione fornita dalla stessa Circolare: l’esenzione è limitata all’attività di natura educativa e didattica specificatamente approvata e finanziata dall’ente pubblico. Ciò significa che il finanziamento deve essere il risultato di una valutazione dell’ente pubblico circa l’idoneità dello specifico progetto al perseguimento di obiettivi formativi di interesse pubblico che l’ente stesso è preposto a tutelare.
La valutazione negativa sul finanziamento “Resto al Sud”
L’Agenzia delle Entrate non ha condiviso la soluzione prospettata dal Contribuente, concentrando la sua analisi sulla natura della misura incentivante “Resto al Sud”. La misura, disciplinata in primis dal D.L. n. 91/2017 , è finalizzata a sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero-professionali in determinate zone. Essa prevede incentivi erogati in parte come contributo a fondo perduto e in parte come prestito a tasso zero.
L’Agenzia sottolinea che l’ente erogatore (BETA) finanzia l’iniziativa imprenditoriale intesa nella sua globalità, previa valutazione della meritevolezza e della sostenibilità economico-finanziaria. La valutazione di BETA si concentra sull’analisi del mercato, sugli aspetti tecnico-produttivi ed economico-finanziari del progetto. Dal provvedimento di concessione non emerge alcun giudizio da parte dell’ente erogatore sull’offerta formativa proposta agli utenti da parte dell’Istante. Il finanziamento attiene alla “complessiva attività” che si intende avviare e non alla “specifica attività didattica e formativa posta in essere” dal Contribuente.
Le spese ammissibili, inoltre, riguardano prevalentemente opere edili, macchinari, programmi informatici e capitale circolante, beni e servizi inerenti l’avvio dell’impresa, non specificamente l’approvazione del programma didattico in sé. L’approvazione e il finanziamento di BETA non possono, dunque, essere intesi alla stregua di un “riconoscimento per atto concludente” idoneo a soddisfare il requisito soggettivo nei termini chiariti dalla Circolare 22/E del 2008.
Conclusioni e impatti operativi
La Risposta n. 287/2025 è un importante monito per tutti gli operatori del settore della formazione che intendano beneficiare del regime di esenzione IVA. Essa ribadisce la natura restrittiva della deroga all’imposizione , sottolineando che un finanziamento a sostegno dell’imprenditoria, pur riguardando un’attività didattica, non equivale automaticamente a un riconoscimento pubblico della valenza formativa.
Il discrimine è sottile, ma fondamentale: il requisito soggettivo è soddisfatto solo se l’atto pubblico (esplicito o concludente) attesta l’idoneità del soggetto a perseguire obiettivi formativi di interesse pubblico. Un ente pubblico che valuta la sostenibilità economica di un progetto (come BETA) agisce come promotore dello sviluppo economico, non come organo di vigilanza e controllo sulla qualità didattica, la professionalità dei docenti o la conformità dei programmi agli asset ordinamentali dell’Amministrazione scolastica.
Gli operatori che intendano applicare l’esenzione devono, pertanto, dotarsi di un riconoscimento esplicito (ottenuto dal Ministero o altri soggetti pubblici competenti ) o, in caso di atto concludente, assicurarsi che il finanziamento sia specificamente vincolato e indirizzato al progetto educativo, con una valutazione dell’ente pubblico che ne attesti la finalità formativa di interesse generale.
L’assenza del requisito soggettivo comporta la piena assoggettabilità ad IVA dei corsi, con tutte le conseguenze in termini di imposizione e contabilità. I collaboratori che esprimono opinioni controverse, come in questo caso la critica all’interpretazione del Contribuente, sono ritenuti chiaramente responsabili per ciò che scrivono.








