Abusivo frazionamento del credito del professionista: è necessario un oggettivo interesse alla tutela separata

Se più crediti derivano da un rapporto professionale di durata, non è consentita la loro azione in giudizi distinti in assenza di un apprezzabile interesse del creditore alla frammentazione del credito. Lo ha deciso la Cassazione, Seconda Sezione Civile, con l’ordinanza n. 29439 del 6 novembre 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione). Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.

Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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Caso applicativo

La vicenda presa in esame dalla S.C. trae origine da una lunga collaborazione tra un avvocato e una cooperativa edilizia, protrattasi per oltre quattro anni, nel corso della quale il legale aveva ricevuto numerosi incarichi di patrocinio.

Sopraggiunta la revoca degli incarichi da parte della cooperativa, il professionista ha promosso ben trentotto separati procedimenti monitori, fondando ciascuno di essi su un distinto preavviso di parcella sottoscritto dal Presidente del Consiglio di amministrazione della società.

In sede di opposizione ad uno di questi decreti ingiuntivi, la Cooperativa eccepiva l’improponibilità della domanda per illegittimo frazionamento del credito complessivo, asserendo che le diverse prestazioni dovessero considerarsi parte di un unitario rapporto di durata.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano l’opposizione, sulla base dell’assunto che dovesse escludersi l’abusività del frazionamento in quanto ciascun incarico era stato conferito con una distinta procura, senza vincolo di esclusiva né convenzione generale.

A questo punto la Cooperativa proponeva ricorso in Cassazione, denunciando, tra l’altro, la violazione dei principi di correttezza e buona fede (di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.), nonché l’erronea esclusione del frazionamento abusivo del credito.

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La Cassazione ribadisce i limiti del frazionamento dei crediti

Facendo applicazione dei principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7299 del 19.03.2025 (e ancor prima con le sentenze n. 23726/2007 e 4090/2017), la Seconda Sez. civ. ha accolto il primo motivo di ricorso, ribadendo quanto segue:

  1. si configura abusivo frazionamento del credito non solo nel caso in cui più pretese derivano da un unico rapporto obbligatorio, ma anche quando si fondano su fatti costitutivi analoghi, comportando la loro trattazione separata un ingiustificato dispendio di attività processuale;
  2. pur in assenza di un formale rapporto unitario, il creditore è legittimato a proporre azioni distinte solo se dà prova di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela separata; in mancanza di ciò, la domanda deve essere dichiarata improponibile, fermo restando il diritto alla successiva proposizione unitaria della pretesa;
  3. nel caso in cui, poi, uno dei crediti frazionati risulti già coperto da giudicato, il giudice dovrà comunque decidere sulle residue domande, ma la condotta processuale abusiva del creditore potrà essere sanzionata in sede di liquidazione delle spese ex artt. 88 e 92 comma 1 c.p.c.

Sulla base dei suddetti principi, pertanto, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata per non aver verificato se il professionista avesse dato prova di un interesse concreto a frazionare la pretesa, malgrado i diversi decreti ingiuntivi si fondassero tutti su prestazioni omogenee, temporalmente contigue e rese nell’ambito della stessa prestazione professionale.

Viene ancora una volta data conferma della linea rigorosa che la Corte di legittimità ha deciso di seguire in tema di abuso del processo e di frazionamento artificioso dei crediti, riaffermando la necessità di garantire unitarietà e concentrazione alla tutela giurisdizionale.

Suggerimenti pratici

Questi i suggerimenti pratici che si vogliono offrire:

  1. Chi agisce deve sempre valutare attentamente la natura del rapporto da cui il credito deriva, in quanto se si tratta di un rapporto unico e continuativo, è opportuno concentrare in un’unica azione tutte le pretese da esso derivanti, salvo che esista un motivo oggettivo per la loro separazione, da esplicitare nell’atto introduttivo;
  2. chi, al contrario, è costretto a tutelarsi da iniziative frazionate può eccepire sin da subito l’abuso del processo, chiedendo che le successive domande siano dichiarate inammissibili e che chi agisce sia condannato alle spese, valorizzando il principio di correttezza e di economia processuale sancito dalla giurisprudenza della Cassazione.

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