ZES: enclave di nuovo sviluppo economico

Le Zone Economiche Speciali (ZES) costituiscono aree geografiche specifiche sulle quali l’Autorità governativa decide di applicare una legislazione economica derogatoria rispetto a quella vigente sul restante territorio nazionale, offrendo incentivi, agevolazioni fiscali/finanziarie e semplificazioni amministrative.

Ubicando le ZES nelle aree in via di sviluppo, le strategie di politica economica mirano a realizzare una molteplicità di obiettivi, quali: l’aumento della competitività delle imprese insediate, l’attrazione di investimenti diretti, la creazione di nuovi posti di lavoro e, più in generale, il rafforzamento del tessuto produttivo-industriale, attraverso la sperimentazione di nuovi stimoli ed innovazioni.

La direzione di marcia è segnata. L’efficacia di tale misura, infatti, è stata dimostrata sia dal consistente numero di richieste ricevute sia dal significativo impatto generato nel tessuto produttivo del Mezzogiorno.

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Come cancellare i debiti fiscali

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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Caratteristiche delle ZES

Le caratteristiche delle ZES possono essere così sintetizzate:

  • Confini: la ZES deve essere istituita all’intero dei confini statali, in una zona geografica chiaramente delimitata e inclusiva di un’area portuale, capace di consentire lo sviluppo di imprese già insediate nel territorio, o la costituzione di nuove imprese sorte grazie agli investimenti esteri. Inoltre, può essere composta anche da aree territoriali non direttamente adiacenti, purché sussista un nesso economico-funzionale.
  • Condizione giuridica e attività annesse: nella ZES sono ammesse solo aziende che non sono in liquidazione o in fase di scioglimento. In particolare, esse devono svolgere attività di natura logistico/distributiva o di natura industriale o aziende di servizi in genere.
  • Amministrazione della ZES: la gestione della ZES è affidata ad un soggetto giuridico designato dalla Regione di riferimento, fatte salve le competenze che la normativa nazionale e comunitaria attribuiscono alle autorità chiamate a vigilare sul sistema delle concessioni. Nello specifico, rientrano tra i compiti del soggetto giuridico designato: la realizzazione di un business plan, la definizione di procedure semplificate per l’insediamento di nuove imprese e la realizzazione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori.

Tanto premesso, occorre esaminare i vantaggi che l’istituzione delle ZES è in grado di offrire.

In base al quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento, infatti, è possibile definire un insieme di convenienze economico-finanziarie rivolte alle imprese che decidono di aderire al piano ZES, quali:

  • l’adozione di un regime fiscale vantaggioso, che si sostanzia nell’abbattimento totale della tassazione per alcune tipologie di imprese;
  • l’accesso a procedure amministrative semplificate;
  • la fruizione del rimpatrio agevolato di investimenti e profitti;
  • il godimento dell’esenzione delle tasse sull’esportazione e la disposizione di dazi ridotti sulle importazioni;
  • il sostenimento di canoni di concessione agevolati.

Le ZES in Italia (2017- 2023)

Le Zone Economiche Speciali, in Italia, sono state istituite nel 2017, allo scopo di favorire lo sviluppo delle imprese già esistenti sul territorio e, contemporaneamente, sostenere l’insediamento di nuove attività nelle regioni del Mezzogiorno, attraverso l’accesso a semplificazioni procedurali, agevolazioni fiscali e alleggerimenti doganali.

Nel dettaglio, ogni Regione (del Mezzogiorno) è stata chiamata a predisporre un piano strategico di sviluppo, nel quale sono stati riportati gli scenari economici di riferimento.

Come anticipato, l’ambito di applicazione delle ZES è riferibile a due tipologie di soggetti:

  • nuove imprese che intendono investire nel tessuto economico in zone ZES;
  • imprese già esistenti che intendono avviare un nuovo progetto a fronte della predisposizione di nuovi piani di sviluppo economico-finanziari.

Principali incentivi fiscali

A seguire, per quanto attiene ai principali incentivi che vengono destinati alle ZES, è possibile annoverare il credito di imposta per gli investimenti effettuati e la riduzione del 50% dell’imposta sul reddito d’impresa (IRES), afferente all’attività che si svolge all’interno della ZES.

È importante precisare, tuttavia, che il credito di imposta è revocato nel caso in cui l’azienda beneficiaria non mantiene l’investimento per i successivi 7 anni dal completamento del progetto di sviluppo; tale cautela, invero, risulta funzionale per scoraggiare la cessione anticipata dei beni a cui è destinata l’agevolazione.

Requisiti per la riduzione IRES

Ai fini della fruizione della riduzione dell’aliquota IRES, si prevede il rispetto congiunto dei seguenti requisiti:

  • le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno 10 anni;
  • le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno 10 anni;
  • le imprese beneficiarie non devono trovarsi in stato di liquidazione o scioglimento.

Va da sé che il mancato rispetto anche si una sola delle condizioni sopradescritte determina la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione ricevuta.

Zone franche doganali (ZFD)

Nell’ambito delle agevolazioni previste, è opportuno rilevare altresì l’istituzione di zone franche doganali (ZFD), sulla scorta del Regolamento UE/952/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, e dei relativi atti delegati e di esecuzione. Nello specifico si tratta di territori interclusi e delimitati dove è possibile depositare, effettuare movimentazione e lavorazione di merci terze in regime di temporanea importazione, in sospensione dal pagamento dei diritti doganali (ad es. dazi e Iva all’importazione) e di semplificazione dalle formalità di spedizione, abbattendo una serie di costi che incidono significativamente sul budget aziendale.

Procedure semplificate e snellimento burocratico

Infine, ulteriori agevolazioni agli investimenti nelle ZES sono rappresentate dall’esperibilità delle procedure semplificate, relative ai regimi speciali operanti nelle ZES disciplinati dal D.l. n.91/2017 (artt. 5 e 5-bis), modificato dal D.l. n. 77/2021 (art. 57), il quale si è fatto promotore della costituzione di nuove procedure di “snellimento procedurale”, anche ai fini dell’attuazione degli interventi previsti dal PNRR.

Nel dettaglio, le misure in esame includono:

  • l’introduzione dell’autorizzazione unica, che concentra in un unico provvedimento tutti gli atti di autorizzazione – assenso – nulla osta previsti dalla normativa in relazione alle opere da realizzare;
  • la riduzione della metà dei termini per l’ottenimento dell’autorizzazione unica e per gli adempimenti nell’ambito del silenzio – assenso, con previsione del carattere perentorio di tutti i termini procedurali afferenti alle attività che connotano le ZES;
  • l’allineamento tra la procedura degli sportelli unici e le procedure in materia di autorizzazione unica.

ZES Unica per il Mezzogiorno (2024)

Con il D.l. n. 124/2023, pubblicato in G.U. il 19 settembre 2023 (cd. “D.l. Sud“), è stata istituita la ZES Unica con entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, la quale ha determinato il superamento delle precedenti 8 Zone Economiche Speciali.

Le regioni inizialmente incluse erano Abruzzo – Basilicata – Calabria – Molise – Puglia – Sardegna – Sicilia. Successivamente, il 4 agosto 2025, sono state annesse anche Marche e Umbria.

La ratio istitutiva della ZES Unica è racchiusa in una porzione della relazione tecnica di accompagnamento al D.l., alla lettera della quale «[il precedente sistema delle ZES] non risulta funzionale rispetto allo scopo della disciplina che le ha istituite, vale a dire la promozione dello sviluppo delle regioni del Mezzogiorno in una strategia unitaria di rilancio del sistema produttivo».

Di seguito sono declinate le principali caratteristiche del nuovo strumento.

  1. Cabina di regia interministeriale > Essa è presieduta dal Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR ed è composta da 13 ministri. I compiti preminenti sono quelli di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio delle attività della ZES Unica.
  2. Struttura di missione > Essa è alle dirette dipendenze del Ministro per gli Affari Europei, è presieduta da un coordinatore, è rinnovabile fino al 2034 e svolge:
  • funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica;
  • funzioni di stazione appaltante fino al 31 dicembre 2026;
  • la redazione del Piano Strategico triennale da approvare con D.P.C.M.

Gli investimenti agevolabili nella ZES Unica

I crediti di imposta, previsti all’interno del progetto di investimento, riguardano:

  • l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti nel panorama industriale, o che vengono impiantate nel territorio;
  • l’acquisto di terreni con l’esercizio dei diritti connessi;
  • l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento degli immobili strumentali agli investimenti.

Nel dettaglio, il credito di imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024, nel limite massimo di 100 milioni di euro (a riguardo, la Legge di Bilancio 2025, ha esteso l’agevolazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 – Agenzia Entrate /Credito d’imposta per investimenti nella Zes Unica 2025). Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000,00 euro.

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Da ultimo, il credito di imposta sarà rideterminato se:

  • i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro l secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione;
  • entro il quinto periodo successivo a quello di entrata in funzione, i beni vengono dismessi.

Infine, è prevista la revoca del credito di imposta in tutti i casi in cui non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree oggetto di agevolazione dopo l’ultimazione dell’investimento medesimo.

Domande frequenti sulle Zone Economiche Speciali

Che cos’è una Zona Economica Speciale (ZES)?

Una ZES è un’area geografica delimitata all’interno del territorio nazionale dove si applica una legislazione economica speciale, con incentivi fiscali, agevolazioni finanziarie e procedure amministrative semplificate per favorire lo sviluppo delle imprese e attrarre investimenti.

Quali regioni sono incluse nella ZES Unica?

Dal 1° gennaio 2024 la ZES Unica comprende inizialmente Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Dal 4 agosto 2025 sono state annesse anche Marche e Umbria, sostituendo le precedenti 8 Zone Economiche Speciali separate.

Chi può beneficiare delle agevolazioni ZES?

Possono accedere alle agevolazioni sia le nuove imprese che intendono investire nelle zone ZES, sia le imprese già esistenti che avviano nuovi progetti di sviluppo economico-finanziario. Le aziende non devono trovarsi in liquidazione o scioglimento e devono svolgere attività logistico-distributive, industriali o di servizi.

Quali sono i principali incentivi fiscali previsti?

I principali incentivi includono il credito di imposta per gli investimenti effettuati, la riduzione del 50% dell’IRES per l’attività svolta nella ZES, l’esenzione dalle tasse sull’esportazione, dazi ridotti sulle importazioni e l’accesso alle zone franche doganali per la sospensione dei diritti doganali.

Qual è l’investimento minimo richiesto per accedere al credito di imposta?

Il progetto di investimento deve avere un costo complessivo non inferiore a 200.000 euro. Il credito di imposta è riconosciuto nel limite massimo di 100 milioni di euro per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.

Quanto tempo devo mantenere l’investimento nella ZES?

Per il credito di imposta, l’investimento deve essere mantenuto per almeno 7 anni dal completamento del progetto. Per fruire della riduzione IRES del 50%, l’attività e i posti di lavoro creati devono essere mantenuti nella ZES per almeno 10 anni.

Cosa succede se cedo i beni agevolati prima del termine previsto?

Il credito di imposta viene revocato in caso di mancato mantenimento dell’investimento. Inoltre, il credito sarà rideterminato se i beni non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisizione o se vengono dismessi entro il quinto periodo successivo all’entrata in funzione.

Quali sono le procedure semplificate previste per le ZES?

Le ZES prevedono l’autorizzazione unica che concentra tutti gli atti autorizzativi in un unico provvedimento, la riduzione della metà dei termini per l’ottenimento delle autorizzazioni e l’allineamento delle procedure degli sportelli unici, con termini procedurali di carattere perentorio.

Chi gestisce la ZES Unica?

La ZES Unica è coordinata da una Cabina di regia interministeriale presieduta dal Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, composta da 13 ministri. Operativamente, una Struttura di missione si occupa del rilascio delle autorizzazioni e della redazione del Piano Strategico triennale.

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