Titolo giudiziale definitivo: soci responsabili senza beneficio di escussione

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27367 del 13 ottobre 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), interviene sull’applicabilità del beneficio della preventiva escussione ex art. 2304 c.c. verso i soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo, destinatari di un decreto ingiuntivo non opposto. Si ribadisce che il titolo giudiziale definitivo costituisce fonte autonoma dell’obbligazione, rendendo inoperante la tutela sussidiaria prevista dal codice civile. Il nuovo Codice Civile 2026 Maggioli Editore, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, fornisce uno strumento di agile consultazione, aggiornato alle ultimissime novità legislative.

Opposizione a precetto e responsabilità dei soci

Il caso origina da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari nel 2018, tramite cui veniva ingiunto il pagamento di € 70.010,92 a una società in nome collettivo e ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via solidale. Mentre la società proponeva opposizione al monitorio, i soci non impugnavano il provvedimento nei termini di legge, rendendolo definitivo nei loro confronti.

Nel 2020 la società creditrice notificava ai soci un atto di precetto per € 77.531,20, fondato sul decreto ingiuntivo ormai esecutivo. I soci proponevano opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., eccependo la carenza di legittimazione passiva, la natura sussidiaria della loro responsabilità, la mancata preventiva escussione del patrimonio sociale, la nullità del precetto e la prescrizione del credito.

Il Tribunale di Castrovillari accoglieva in modo parziale l’opposizione, dichiarando inefficace il precetto per violazione dell’art. 2304 c.c., quindi rigettava le ulteriori doglianze. La Corte d’Appello di Catanzaro confermava la decisione, ritenendo che il beneficio della preventiva escussione fosse ancora opponibile dai soci, malgrado la definitività del titolo nei loro confronti.

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Credito personale e non sociale

La società creditrice interponeva ricorso per cassazione, lamentando la lettura della Corte territoriale. Secondo la tesi sostenuta dalla ricorrente, il decreto ingiuntivo non opposto dai soci aveva acquisito forza di giudicato, trasformando il credito da sociale a personale. Di conseguenza, la responsabilità dei soci non poteva più considerarsi sussidiaria, bensì diretta e autonoma, rendendo inapplicabile il beneficio di escussione.

Il collegio della Terza Sezione civile ha accolto il ricorso, cassando la pronuncia impugnata e rinviando alla Corte territoriale di Catanzaro in differente composizione. La motivazione si fonda su un’interpretazione sistematica della disciplina codicistica e giurisprudenziale, che contraddistingue l’obbligazione sociale da quella personale derivante da titolo giudiziale.

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Titolo giudiziale che prevale sulla sussidiarietà

L’hub della pronuncia è racchiuso nel principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte:

“In caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro ad una società in nome collettivo ed ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, ma diretta e incondizionata, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti, essendo la fonte dell’obbligazione dei soci non il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale definitivo come concretamente formatosi”.

La Corte ha quindi chiarito che il beneficio previsto dall’art. 2304 c.c. tutela il socio solo quando la responsabilità deriva dal rapporto sociale e si esercita in sede esecutiva. Tuttavia, quando il socio è destinatario di un titolo giudiziale definitivo, la sua obbligazione non è più sussidiaria, ma diretta, e il credito non è più sociale, ma personale in seguito alla mancata opposizione.

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La sentenza chiarisce che non è la mancata opposizione a trasformare la natura del credito, ma il fatto che il titolo giudiziale originario già configurava l’obbligazione come diretta e solidale. Quindi, la responsabilità personale dei soci deriva dalla struttura del titolo stesso, non da una trasformazione successiva. In tal caso, il creditore può agire esecutivamente contro il socio senza dover dimostrare l’infruttuosità del patrimonio sociale.

La pronuncia si colloca nel solco di precedenti consolidati (Cass. n. 15376/2016, n. 15877/2019, n. 36942/2022), rafforzando l’idea che il giudicato formatosi nei confronti del socio prevale su ogni tutela sussidiaria. Il socio, per evitare l’esecuzione, avrebbe dovuto proporre opposizione al decreto ingiuntivo, contestando la legittimità del credito e la propria responsabilità. Non avendolo fatto, la sua posizione debitoria si è cristallizzata, rendendolo obbligato in via solidale e diretta.

La Suprema Corte, in definitiva, ha ribadito un principio di coerenza sistemica tra diritto sostanziale e procedurale, ovvero che il titolo giudiziale definitivo costituisce fonte autonoma dell’obbligazione, prevalendo su ogni tutela sussidiaria prevista dal codice civile. I soci illimitatamente responsabili, destinatari di un decreto ingiuntivo non opposto, non possono più invocare il beneficio della preventiva escussione, essendo ormai debitori diretti.

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