
La Seconda Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 12500 del 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), si è pronunciata sul regime delle spese di lite nei procedimenti di divisione endoesecutiva. La decisione si sofferma sull’equilibrio tra i principi della soccombenza e della compensazione delle spese, con particolare riguardo alla posizione del creditore procedente che si trova coinvolto in un giudizio di divisione immobiliare necessario per il proseguimento della procedura esecutiva. Per un approfondimento su questi temi, ti segnaliamo il volume “La divisione endoesecutiva dei beni immobili”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
La divisione endoesecutiva dei beni immobili
Soluzioni di Diritto è una collana che offre soluzioni operative per la pratica professionale o letture chiare di problematiche di attualità. Uno strumento di lavoro e di approfondimento spendibile quotidianamente. L’esposizione è lontana dalla banale ricostruzione manualistica degli istituti ovvero dalla sterile enunciazione di massime giurisprudenziali. Si giunge a dare esaustive soluzioni ai quesiti che gli operatori del diritto incon- trano nella pratica attraverso l’analisi delle norme, itinerari dottrinali e giurisprudenziali e consigli operativi sul piano processuale.
Il volume si propone come strumento operativo per avvocati, professionisti delegati e operatori del settore delle esecuzioni immobiliari che intendano affrontare con competenza le questioni più complesse della divisione endoesecutiva, uno snodo cruciale nell’attuale esecuzione forzata immobiliare. Dalle fasi preliminari del pignoramento alla gestione del giudizio divisionale, dall’intervento degli ausiliari del giudice fino alla formazione del piano di riparto, l’opera guida il lettore lungo un percorso completo e approfondito.
Il testo è arricchito da un formulario ragionato e dalla selezione delle pronunce giurisprudenziali più rilevanti, offrendo un valido supporto teorico e pratico all’attività professionale.
Maria Teresa De Luca
Avvocato cassazionista. Si occupa di diritto civile e, in particolare, di diritto bancario ed esecuzioni immobiliari. Svolge la funzione di Professionista delegato alle vendite immobiliari presso il Tribunale di Taranto. Autrice di volumi e contributi su riviste giuridiche e portali online.
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Maria Teresa De Luca, Maggioli Editore
26.00 €
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La divisione endoesecutiva dei beni immobili
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Maria Teresa De Luca
Avvocato cassazionista. Si occupa di diritto civile e, in particolare, di diritto bancario ed esecuzioni immobiliari. Svolge la funzione di Professionista delegato alle vendite immobiliari presso il Tribunale di Taranto. Autrice di volumi e contributi su riviste giuridiche e portali online.
Analisi del caso
La vicenda presenta una struttura articolata che merita di essere esaminata per comprendere appieno la portata della decisione.
Il procedimento esecutivo e la necessità della divisione
Il procedimento ha avuto origine da una procedura esecutiva immobiliare promossa dal creditore nei confronti di più debitori. Il Tribunale, ravvisando la necessità di procedere preliminarmente alla divisione del bene immobile oggetto di esecuzione, ha sospeso la procedura esecutiva per dare corso al giudizio divisorio.
Questa dinamica processuale, non infrequente nella prassi, determina il fenomeno della cosiddetta “divisione endoesecutiva” (alla quale avevamo già dedicato un interessante approfondimento), caratterizzata dal rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione alla procedura esecutiva sospesa.
Le vicende processuali
Il procedimento ha attraversato diverse fasi:
- L’iniziale necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei comproprietari e dei creditori ipotecari
- L’interruzione del procedimento per decesso di una delle parti
- Le problematiche relative alla riassunzione del giudizio e alle notificazioni ai creditori rimasti contumaci
- La dichiarazione di estinzione del giudizio da parte del Tribunale per vizi nell’integrazione del contraddittorio
- L’appello avverso tale pronuncia e la relativa declaratoria di inammissibilità
- Il primo ricorso per cassazione e il successivo rinvio
La decisione della Corte d’Appello di Roma
Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello di Roma, preso atto di un accordo transattivo intervenuto tra il creditore procedente e uno dei debitori, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Relativamente alle spese processuali, la Corte territoriale ha disposto “l’integrale compensazione delle stesse nei confronti dei soggetti diversi dal debitore con cui era intervenuto l’accordo transattivo”, motivando tale decisione con riferimento all'”esito complessivo del giudizio” e alla “natura necessitata del giudizio di divisione”.
La decisione della Cassazione
I motivi di ricorso accolti
La Suprema Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, censurando l’operato della Corte d’Appello in punto di regolamentazione delle spese processuali.
Il principio di diritto affermato
La Cassazione ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale (ordinanza n. 2787 del 2023) secondo cui:
“Nella divisione endoesecutiva, occasionata dall’avvio di procedura esecutiva per il soddisfacimento di un credito rimasto inadempiuto, le spese di lite, che di norma sono poste a carico della massa e sopportate ‘pro quota’ da ciascun condividente, sono regolate dal principio della soccombenza, atteso che il creditore procedente non è un condividente e ha diritto al rimborso delle spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva, nell’interesse comune del ceto creditorio, ivi comprese quelle processuali, stante il rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale all’esecuzione“.
La critica alla motivazione della Corte d’Appello
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte territoriale avesse errato nel compensare le spese tra il creditore procedente e i condividenti, basandosi su motivazioni (“esito complessivo del giudizio” e “natura necessitata del giudizio di divisione”) che non tengono conto della peculiare natura del rapporto processuale nella divisione endoesecutiva.
Gli altri motivi di ricorso
Relativamente al terzo motivo, la Cassazione ne ha dichiarato l’inammissibilità nella parte relativa alla lamentata “premiazione” del debitore, rilevando come la compensazione delle spese tra creditore e debitore fosse giustificata dall’accordo transattivo intervenuto.
Il quarto motivo è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile, con la precisazione che le questioni residue risultano assorbite dall’accoglimento dei primi due motivi.
Il profilo sanzionatorio dell’art. 89 c.p.c.
Un aspetto particolare della decisione riguarda l’applicazione dell’art. 89 c.p.c. La Corte ha accolto la richiesta di cancellazione di espressioni offensive (leggi anche: “Giudicato esterno e limiti delle espressioni offensive negli atti difensivi”) contenute nel ricorso, ribadendo che tale sanzione ha “un fine preventivo, di polizia generale” e può essere applicata anche nei giudizi di legittimità. Tuttavia, ha respinto la richiesta di risarcimento del danno morale per genericità e mancanza di prova del danno.
Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un importante chiarimento in materia di regime delle spese processuali nei giudizi di divisione endoesecutiva. La Suprema Corte ribadisce che in tali procedimenti non può trovare applicazione il regime ordinario della compensazione delle spese tipico dei giudizi di divisione tra condividenti. La decisione assume particolare rilevanza pratica, considerata la frequenza con cui nella prassi si verificano situazioni in cui l’esecuzione immobiliare richiede la previa divisione del bene.
Divisione endoesecutiva e regime delle spese di lite: in sintesi
Cosa si intende per divisione endoesecutiva?
La divisione endoesecutiva è il procedimento di divisione di un bene immobile che si rende necessario nel corso di una procedura esecutiva quando il bene da espropriare risulta essere di proprietà comune. Il giudizio di divisione è strumentale alla prosecuzione dell’esecuzione.
Quale regime delle spese si applica nella divisione endoesecutiva?
Secondo la Cassazione, si applica il principio della soccombenza anziché il normale regime della compensazione pro-quota tipico della divisione ordinaria. Il creditore procedente ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il miglior esito della procedura esecutiva.
Il creditore procedente può essere equiparato a un condividente?
No. La Cassazione chiarisce che il creditore procedente non è un condividente e agisce nell’interesse del ceto creditorio per il soddisfacimento del proprio credito attraverso la procedura esecutiva.
L’art. 89 c.p.c. può essere applicato anche nei giudizi di Cassazione?
Sì. La Corte conferma che l’art. 89 c.p.c., che prevede la cancellazione di espressioni offensive e il risarcimento del danno, è applicabile anche nei giudizi di legittimità.
La compensazione delle spese è sempre esclusa nella divisione endoesecutiva?
La compensazione può essere ammessa solo in presenza di specifici accordi transattivi tra le parti, come evidenziato dalla Cassazione nel caso in esame relativamente ai rapporti tra creditore e debitore che avevano raggiunto una transazione.