Istanza di conversione del pignoramento (Correttivo Riforma Cartabia): modello e formulario per la redazione

Ecco un modello fac simile per la redazione di un’istanza di conversione del pignoramento, completo di tutti i requisiti previsti ai sensi dell’art 495 cpc e aggiornato al Correttivo della Riforma Cartabia al Processo Civile (decreto legislativo 31 ottobre 2024 n. 164).

Il modello è completo delle novità introdotte dal Correttivo della Riforma Cartabia, in vigore a partire dal 26 novembre 2024.

Consiglio: Se vuoi approfondire le novità introdotte con la riforma Cartabia e avere la certezza che il tuo atto contenga tutti i requisiti richiesti, ti suggerisco di consultare il volume “Formulario commentato del nuovo processo civile”:

Formulario commentato del nuovo processo civile

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L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.

Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 € 89.30 €

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Istanza di conversione del pignoramento aggiornata al Correttivo Riforma Cartabia – Download modello Pdf

Istanza di conversione del pignoramento: modello fac-simile

Tribunale ordinario di __
Sezione Esecuzioni Immobiliari/Mobiliari
G.E. __ – N. R.G.E. __
Istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.

La società Alfa, con sede in __, via __ n° __ (Cod. fisc. e P.Iva __), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. __,

oppure il Sig./la Sig.ra __, nato/a a __ il __ (Cod. fisc. __), residente in __ alla via __ n. __,

rappresentato/a e difeso/a, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall’Avv. __ (cod. fisc. __), e domiciliato/a presso il suo Studio in __ alla via __ nonché, ai sensi dell’art. 16 sexies del D. L. 179/2012 così come introdotto dal D.L. 90/2014, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata ___ nel quale dichiara di voler ricevere ogni avviso e comunicazione di legge.

– parte esecutata –

Premesso che

– con atto di precetto notificato in data __ dalla Società/Sig./Sig.ra __, all’odierno/a istante è stato intimato il pagamento, entro dieci giorni dalla notifica, della complessiva somma di euro __ oltre ulteriori interessi dovuti, spese legali ed occorrende tutte fino al soddisfo, in forza del titolo esecutivo costituito da __;

– ad istanza del predetto creditore, l’Ufficiale giudiziario addetto all’Ufficio unico esecuzioni presso il Tribunale di __ ha eseguito il pignoramento, mediante notifica dell’atto in data __, sottoponendo a pignoramento __;

– a seguito del pignoramento veniva instaurata dinanzi all’intestato Tribunale la procedura esecutiva mobiliare/immobiliare n. R.G.E. __;

– successivamente, nella predetta procedura esecutiva, interveniva altresì __ per un credito complessivo di euro __, oltre interessi maturati e maturandi, in forza del titolo esecutivo costituito da __ [nel caso in cui siano intervenuti altri creditori];

– ad oggi non è ancora stata disposta la vendita/l’assegnazione dei beni pignorati;

– l’istante ha interesse a richiedere, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., la conversione del pignoramento, con conseguente sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro;

– l’istante non ha mai presentato precedenti istanze di conversione;

– considerato l’elevato importo dei crediti nonché le precarie condizioni economiche in cui versa l’istante, ricorrono nel caso di specie i giustificati motivi che consentono l’accesso al beneficio della rateizzazione, nella misura massima consentita (48 rate) [motivare sempre la richiesta di massima estensione della rateizzazione].

*** *** ***

Tutto quanto premesso e considerato, l’odierno/a istante, come sopra rappresentato/a, difeso/a e domiciliato/a

CHIEDE

All’Ill.mo Giudice dell’Esecuzione adito di poter sostituire i beni pignorati con una somma di denaro equivalente, oltre alle spese d’esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante (e al/ai creditore/i intervenuto/i) comprensivo di capitale, interessi, e spese, e che, previa comparizione delle parti, Voglia consentirne il versamento mediante rateizzazione di 48 rate mensili.
Si deposita unitamente alla presente assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura esecutiva/ricevuta del bonifico eseguito sul conto dedicato intestato al Tribunale in epigrafe indicato, per un importo pari ad un sesto dei crediti per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, pari a complessivi euro __, con riserva di integrare l’importo dell’assegno laddove ritenuto insufficiente.
__, lì __ (luogo e data)
Avv. __ (sottoscrizione digitale del difensore)

Istanza di conversione del pignoramento: requisiti e funzione

L’istanza di conversione del pignoramento consente al debitore di impedire la vendita o l’assegnazione del proprio bene pignorato sostituendo le cose o i crediti pignorati con una somma di denaro.

La richiesta di conversione va presentata dal debitore, personalmente o assistito da un difensore, al Giudice dell’esecuzione mediante un’istanza che deve esser depositata, a pena di inammissibilità, prima che sia stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato. Il deposito dell’istanza di conversione è consentito solo in seguito all’iscrizione
a ruolo del pignoramento.

Sempre a pena di inammissibilità, contestualmente all’istanza di conversione deve essere depositata in cancelleria anche una somma non inferiore ad 1/6 dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento (qualora siano già stati fatti dei versamenti, dei quali i creditori
non abbiano tenuto conto in precetto o negli atti d’intervento, questi devono essere dedotti dalla somma complessiva, ma dei relativi pagamenti deve essere data comunque prova documentale).

L’istanza può essere presentata una sola volta dal debitore (nella medesima
procedura esecutiva), a pena di inammissibilità.

Giurisprudenza utile in materia di conversione del pignoramento

In tema di esecuzione immobiliare, nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente alla relativa istanza, fino all’udienza nella quale il giudice provvede (ovvero si riserva di provvedere) sulla medesima con l’ordinanza di cui dell’art. 495, comma 3, c.p.c. Tali interventi, peraltro, non incidono “ex post” sull’ammissibilità della domanda, con specifico riferimento alla quantificazione dell’importo che deve essere versato, a titolo cauzionale, al momento di presentazione della stessa (Cass. civ., sez. VI-3, ord. 13 gennaio 2021, n. 411).

In tema di conversione del pignoramento, l’ultimo comma dell’art. 495 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che l’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità, va interpretato nel senso di escludere che la stessa possa essere avanzata più di una volta nello stesso processo esecutivo dal medesimo debitore esecutato o dai successori nella stessa posizione giuridica di quest’ultimo. Pertanto, tutti coloro la cui posizione giuridica sia riconducibile a quella del debitore esecutato, sono accomunati nella previsione di inammissibilità dell’ultimo comma dell’art. 495 cod. proc. civ. (Cass. civ., sez. III, sent. 12 dicembre 2013, n. 27852)

Istanza di conversione del pignoramento: in sintesi

Ecco infine una pratica e breve checklist che ogni Collega Avvocato dovrebbe consultare con attenzione prima di procedere al deposito di un’istanza di conversione del pignoramento.

Cos’è la conversione del pignoramento

Ai sensi dell’art. 495 c.p.c., prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, la parte esecutata può effettuare la conversione del pignoramento, cioè chiedere di sostituire all’immobile pignorato una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e a quelli intervenuti, comprensiva di interessi e spese, oltre quelle di esecuzione.

Come e quando va depositata l’istanza di conversione del pignoramento

L’istanza dovrà essere depositata presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione prima dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 569 c.p.c. per l’autorizzazione alla vendita o l’assegnazione dell’immobile pignorato. Se presentata dopo che il giudice abbia autorizzato la vendita del bene o disposto la sua assegnazione, l’istanza di conversione è inammissibile.

Cosa allegare all’istanza di conversione del pignoramento

All’istanza dovrà unirsi il versamento di una somma pari ad 1/6 del credito del procedente e degli intervenuti, dedotti gli eventuali versamenti effettuati di cui deve essere fornita prova documentale.

Dilazione prevista per la conversione del pignoramento

Il giudice potrà concedere una dilazione massima di 48 rate mensili per il saldo dell’ammontare dovuto.

Quante volte può essere depositata l’istanza di conversione del pignoramento

L’istanza può essere depositata da parte del debitore esecutato solo una volta nel corso dell’intera procedura.

Tempestività nel deposito dell’istanza di conversione del pignoramento

È conveniente avanzare la predetta istanza il più tempestivamente possibile in quanto, con il trascorrere del tempo, il credito vantato da ciascun creditore è destinato ad aumentare a causa degli interessi che maturano periodicamente e delle spese di procedura (ad esempio, se l’istanza viene proposta prima che l’esperto stimatore rediga la perizia, potranno essere risparmiate le spese relative al compenso per il predetto ausiliario).

Attenzione: i suggerimenti e i modelli di atti giudiziari e di relate di notifica, anche a mezzo Pec, contenuti in questo sito non potranno generare responsabilità alcuna nei confronti della redazione e dell’autore

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