Diritto alla costituzione della rendita vitalizia INPS: Sezioni Unite sul dies a quo della prescrizione

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con la sentenza n. 22802, del 7 agosto 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), si sono pronunciate su un tema cruciale in ambito previdenziale: la decorrenza del termine di prescrizione per chiedere all’INPS la costituzione della rendita vitalizia reversibile, prevista dall’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. La decisione affronta la questione della diversa posizione del datore di lavoro e del lavoratore, chiarendo quando inizia a decorrere la prescrizione del relativo diritto. Per un approfondimento su questi temi, ti consigliamo il volume “Il lavoro subordinato”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il lavoro subordinato

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Vincenzo Ferrante
Università Cattolica di Milano, direttore del Master in Consulenza del lavoro e direzione del personale (MUCL);
Mirko Altimari
Università Cattolica di Milano;
Silvia Bertocco
Università di Padova;
Laura Calafà
Università di Verona;
Matteo Corti
Università Cattolica di Milano;
Ombretta Dessì
Università di Cagliari;
Maria Giovanna Greco
Università di Parma;
Francesca Malzani
Università di Brescia;
Marco Novella
Università di Genova;
Fabio Pantano
Università di Parma;
Roberto Pettinelli
Università del Piemonte orientale;
Flavio Vincenzo Ponte
Università della Calabria;
Fabio Ravelli
Università di Brescia;
Nicolò Rossi
Avvocato in Novara;
Alessandra Sartori
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Claudio Serra
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Analisi del caso

La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza, ha autorizzato un lavoratore a versare all’INPS una somma per costituire una rendita vitalizia, corrispondente alla pensione che avrebbe ottenuto senza le omissioni di natura contributiva. La Corte ha precisato il dovere dell’INPS di costituire la rendita a seguito del versamento e ha stabilito che la prescrizione del diritto iniziava a decorrere dal momento in cui il lavoratore aveva saputo dell’impossibilità del datore di lavoro di versare i contributi.

L’INPS ha presentato ricorso principale in cassazione, adducendo la violazione dell’art. 13 della l. n. 1338 del 1962. In particolare, ha sostenuto che la Corte territoriale avesse considerato la conoscenza dell’impossibilità del datore di lavoro di costituire la rendita come rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione in luogo dell’omissione contributiva.

La controversia, con l’ordinanza interlocutoria n. 13229/2024 (clicca qui per approfondire), è giunta sino alle Sezioni Unite a seguito della divergenza di vedute in giurisprudenza su quale fosse il momento iniziale della prescrizione per esercitare la facoltà di chiedere all’INPS la costituzione della rendita vitalizia reversibile.

Il contesto normativo

L’art. 13 L. 1338/1962 disciplina la rendita vitalizia reversibile nei seguenti termini:

  • Comma 1: attribuisce al datore di lavoro la facoltà di chiedere all’INPS la costituzione della rendita quando il credito contributivo è prescritto, versando in un’unica soluzione il capitale corrispondente.

  • Comma 5: riconosce al lavoratore o ai suoi superstiti il diritto di richiedere la stessa rendita, qualora il datore di lavoro non vi provveda.

Il legislatore, tuttavia, non ha previsto espressamente il dies a quo della prescrizione, lasciando così spazio a interpretazioni divergenti:

  • Una parte della giurisprudenza faceva riferimento al momento dell’omissione contributiva.

  • Un’altra individuava la decorrenza, per il lavoratore, nella data in cui veniva a conoscenza della mancanza di copertura contributiva o maturava il diritto alla pensione.

  • Un terzo orientamento collegava entrambe le posizioni alla prescrizione del diritto del datore di lavoro.

Il contrasto giurisprudenziale

Prima dell’intervento delle Sezioni Unite, la Corte di cassazione aveva emesso pronunce difformi:

  • Secondo un primo orientamento, il termine prescrizionale per il datore di lavoro decorreva dalla prescrizione dei contributi; per il lavoratore, invece, dalla consapevolezza dell’omissione o dalla maturazione del diritto previdenziale.

  • Un secondo orientamento, di segno opposto, riteneva che anche per il lavoratore il termine dovesse decorrere dal momento in cui si prescriveva il diritto del datore di lavoro, per mantenere coerenza sistematica e certezza nei rapporti.

La decisione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite hanno scelto di risolvere il contrasto adottando un’interpretazione unitaria e coerente con la struttura dell’istituto.
Hanno osservato che:

  • Il diritto del lavoratore previsto dal comma 5 si configura come un rimedio sussidiario rispetto a quello del datore di lavoro ex comma 1.

  • L’esercizio di tale diritto non può essere svincolato temporalmente dalla facoltà originaria del datore, pena la creazione di termini di prescrizione eterogenei e di difficile gestione.

Di conseguenza, il termine di prescrizione per il lavoratore decorre dal momento in cui si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita.

Il principio di diritto

La Corte ha formulato il seguente principio di diritto:

«Ai fini dell’esercizio della facoltà di chiedere all’Inps la costituzione della rendita vitalizia reversibile disciplinata dall’art. 13, comma 1, della legge n. 1338 del 12 agosto 1962 il termine di prescrizione decorre, per il datore di lavoro, dalla intervenuta prescrizione dei contributi; la rendita chiesta dal lavoratore ai sensi dell’art. 13, comma 5, della legge citata inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge n. 1338 del 1962».

Dies a quo della prescrizione: il criterio individuato dalla Corte

La sentenza precisa che il momento iniziale della prescrizione non è identico per tutti i soggetti legittimati, ma varia in base alla posizione ricoperta nel rapporto previdenziale.

  • Per il datore di lavoro, la prescrizione decorre dal momento in cui si compie il termine per il versamento dei contributi.
  • Per il lavoratore, invece, il termine non parte dalla scoperta dell’omissione contributiva, ma dal momento in cui al datore di lavoro è preclusa la possibilità di costituire la rendita.

Implicazioni pratiche

Dal punto di vista operativo, la decisione impone a datori di lavoro, lavoratori e consulenti previdenziali di:

  • Monitorare con attenzione le date di prescrizione dei contributi, poiché da esse dipende anche il termine per la costituzione della rendita.

  • Considerare che il diritto del lavoratore non gode di un autonomo termine di decorrenza, ma è legato a quello del datore.

  • Evitare ritardi o attese eccessive, poiché l’inerzia può compromettere irrimediabilmente la possibilità di costituire la rendita.

Conclusioni

La sentenza delle Sezioni Unite rappresenta un punto fermo nella disciplina della rendita vitalizia riversibile ex art. 13 L. 1338/1962.
Stabilendo un criterio unitario di decorrenza della prescrizione, la Corte ha fornito un orientamento chiaro agli operatori. Per avvocati, consulenti del lavoro e professionisti in ambito previdenziale, la decisione costituisce un riferimento imprescindibile per valutare tempi e modalità di esercizio della facoltà di costituire la rendita, sia da parte del datore di lavoro sia del lavoratore.

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