Prescrizione sospesa per le azioni di responsabilità nelle associazioni non riconosciute: la Consulta

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 86 del 26 giugno 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), è intervenuta per colmare un vuoto normativo che da tempo alimentava un evidente squilibrio di tutela tra enti riconosciuti e non riconosciuti. In particolare, la Consulta ha affrontato il tema della sospensione della prescrizione delle azioni di responsabilità verso gli amministratori delle associazioni prive di personalità giuridica, quando questi sono ancora in carica. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.  

Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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Il caso sottoposto al vaglio della Consulta

Il giudizio trae origine da un’azione di responsabilità promossa dal commissario liquidatore di un ente trasformato da associazione non riconosciuta a società a responsabilità limitata, in seguito a condotte gestionali asseritamente distrattive commesse dagli amministratori tra il 2004 e il 2014. Gli amministratori eccepivano la prescrizione delle pretese anteriori a dieci anni dalla citazione, invocando il termine ordinario di cui all’art. 18 c.c.

Il Tribunale di Napoli, ravvisando un vuoto normativo nella mancata previsione della sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 7, c.c. per le associazioni non riconosciute, sollevava questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., sottolineando l’irragionevolezza di una disparità di trattamento rispetto ad altre entità prive di personalità giuridica (come le società di persone), già beneficiarie della sospensione grazie a precedenti pronunce della Corte.

La ratio dell’art. 2941, n. 7, c.c. e la disparità di trattamento

Secondo la Corte, la norma censurata mira a garantire una tutela effettiva dell’ente che, finché l’amministratore è in carica, incontra difficoltà oggettive a conoscere gli illeciti gestionali e ad agire in giudizio. Questa esigenza di protezione non dipende dalla personalità giuridica dell’ente, ma dalla dinamica interna di controllo sugli amministratori.

La differenziazione prevista dal legislatore del 1942 risulta oggi priva di giustificazione razionale: le associazioni non riconosciute, pur costituendo autonomi centri di imputazione giuridica, non dispongono di strumenti di controllo efficaci, nemmeno minimi come quelli riconosciuti ai soci delle società di persone. La mancata sospensione della prescrizione finisce quindi per pregiudicare il diritto di difesa dell’ente, violando i principi di uguaglianza e parità di trattamento.

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Il percorso argomentativo della Corte

Riprendendo l’orientamento già espresso con le sentenze n. 322/1998 e n. 262/2015 (relative alle società di persone), la Corte ha esteso l’efficacia della causa di sospensione alle associazioni non riconosciute, evidenziando che:

  • la personalità giuridica incide solo sui rapporti esterni, non sulla disciplina interna tra ente e amministratori;

  • l’assenza di controlli interni rende ancora più complesso per le associazioni scoprire e contestare gli illeciti;

  • il principio di effettività della tutela impone di evitare che la prescrizione maturi mentre l’amministratore, ancora in carica, può condizionare le decisioni dell’ente.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale

Con la sentenza n. 86/2025, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2941, comma 1, n. 7, c.c. nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori per le azioni di responsabilità finché duri l’incarico. Si tratta di un’estensione logica e sistematica della tutela già riconosciuta ad altri enti privi di personalità giuridica.

Conclusioni

La decisione rafforza l’idea che la prescrizione non può operare in modo da rendere di fatto impraticabile la responsabilità degli amministratori, soprattutto in contesti in cui la struttura organizzativa non consente controlli tempestivi. È un passo importante verso una maggiore equità nella disciplina degli enti associativi, ponendo sullo stesso piano associazioni riconosciute, non riconosciute e società di persone.

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